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    CFC: le novità del Decreto internazionalizzazione

    L’art. 8, del decreto legislativo destinato alla crescita e alla internazionalizzazione delle imprese (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22.09.2015), modifica le disposizioni vigenti in tema di società collegate estere, contenute negli articoli 167 e 168 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in attuazione della lettera b), comma 1, dell’art. 12 della legge delega (Legge 23/2014).

    Una delle novità di maggior rilievo riguarda la sostituzione dell’“obbligo” dell’interpello all’Amministrazione Finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, in presenza di partecipazioni in imprese estere controllate, prevedendo la mera “facoltà” di un interpello preventivo.

    Fatti salvi i casi in cui la disciplina CFC risulta applicata o sia disapplicata grazie alla risposta favorevole all’interpello, il socio controllante residente sul territorio nazionale deve segnalare, la relativa detenzione, all’interno della propria dichiarazione dei redditi (UNICO).

    Viene abrogato l’art. 168 del Tuir. La richiamata disposizione prevedeva l’estensione dell’applicazione della disciplina CFC prevista dall’articolo 167 anche alle collegate estere residenti in un paradiso fiscale, nelle quali un soggetto residente in Italia detenesse, direttamente o indirettamente, una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (al 10% nel caso in cui la partecipata estera sia quotata in borsa).

    In estrema sintesi, oltre a effettuare un vero e proprio allineamento della disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori a fiscalità privilegiata, le disposizioni richiamate sostituiscono l’obbligo dell’interpello preventivo all’Amministrazione Finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, in presenza di partecipazioni in imprese estere controllate, con l’introduzione di una “facoltà” di presentazione del detto interpello preventivo, mantenendo la segnalazione nell’ambito della dichiarazione (UNICO).

    Vengono anche modificate le sanzioni applicabili ed è stato introdotto l’obbligo, posto a carico dell’Amministrazione Finanziaria, di notificare all’interessato un invito con il quale, entro un determinato termine (90 giorni), il contribuente può fornire le prove per la disapplicazione della disciplina.

    La determinazione del reddito della controllata estera –
    Nella previgente normativa, il reddito della "CFC black-list (controllata)" e della "CFC white-list" era determinato secondo le regole ordinarie previste per la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, fatta eccezione per:
    • la disciplina della rateazione delle plusvalenze patrimoniali (art. 86, comma 4 T.U.I.R.);
    • la disciplina del riporto delle perdite (art. 84, T.U.I.R.);
    • la disciplina prevista per le imprese di assicurazione (art. 111, T.U.I.R.);
    • la disciplina delle operazioni fuori bilancio (art. 112, T.U.I.R.).

    In deroga alla normativa vigente, la nuova normativa prevede che il reddito della partecipata estera vada computato tenendo conto anche di alcune norme extra-Tuir, fatta eccezione per l’applicazione dell’articolo 86, comma 4.
    Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale scelta risponde all’esigenza di garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, fermo restando la modalità di tassazione separata del primo.

    Entrata in vigore - Le nuove disposizioni in materia CFC si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dunque, già dal 2015 bisognerà tener conto delle nuove regole CFC.

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      Avvisi bonari. Impugnazione possibile

      L’orientamento della Cassazione sulle comunicazioni d’irregolarità

      Mentre l’Amministrazione finanziaria esclude, (e voi siete l'agenzia non fate casino in sede di esame.......)di regola, l’automa impugnabilità davanti al giudice tributario degli “avvisi bonari” nei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni dei redditi, aumenta il numero delle sentenze della Cassazione che invece sostengono l’esatto contrario. Non solo. Per il Giudice di vertice deve ritenersi nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73; mentre nel caso di controlli automatici disciplinati dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72, l’omessa comunicazione dell’esito è causa di nullità della successiva cartella quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La comunicazione è essenziale nel caso di redditi soggetti a tassazione separata.

      Stando alla giurisprudenza di legittimità, sono impugnabili sia gli avvisi bonari ex 36-ter del D.P.R. n. 600/73 sia le comunicazioni ex 36-bis e 54-bis, rispettivamente, del D.P.R. n.600/73 e del D.P.R. 633/72 e ciò perché l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 ha natura tassativa, manon preclude la facoltà di impugnare anche gli altri atti con cui l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.

      Secondo la recentissima Cass. n. 15957/15, “in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento”. È irrilevante, poi, la mancanza del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione (si veda S.U. sentenza n. 16293/07). Inoltre, secondo Cass. n. 2616/15, nel caso di atti non espressamente citati dall’articolo 19 del D.Lgs. 546/92, la mancata impugnazione da parte del contribuente “non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e quindi la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici espressamente previsti dall’articolo 19” - nel caso che si occupa la cartella, contro cui il contribuente potrà proporre ricorso.

      Per quanto concerne, poi, l’obbligo di inviare le comunicazioni da controllo formale e automatizzato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli articoli 36-bis -e 54 bis non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi (tra le altre, Cass. ord. 26482/13 e sent. n. 17396/10). Lo Statuto dei contribuenti (art. 6, comma 5) non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (si vedano, Cass. n. 14144/13, n. 8342/12).

      La Cassazione ha invece ritenuto sempre obbligatoria la comunicazione dell’esito del controllo formale. Nella sentenza n. 15311/14 gli Ermellini affermano che alla mancata comunicazione prescritta dal comma 4 dell’articolo 36-ter consegue la nullità della cartella.

      Infine, con riguardo ai redditi soggetti a tassazione separata, la Cassazione ha sostenuto che la mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione costituisce una violazione del procedimento di liquidazione che inficia la validità della conseguente cartella. È irrilevante la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (ord. n. 11000/14; ord. 14544/15).

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        BILANCIO D'ESERCIZIO: L'ESORDIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

        http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

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          CONCORDATO DI RISANAMENTO

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            ACCERTAMENTO IMMOBILIARE : VALORI OMI

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              CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

              http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.09.28_03.pdf

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                UNICO E DINTORNI

                http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.09.28_04.pdf

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                  RIFORMA SANZIONI (MA C'E' IL FAVOR)


                  http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.09.28_08.pdf

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                    OFF TOPIC (CONDONO)

                    http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.09.28_10.pdf

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                      SANZIONI REATI TRIBUTARI

                      http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.09.28_09.pdf

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