Riscossione illegittima se l’atto è impugnato dagli altri soci
La giurisprudenza conferma la tesi in altra sede sostenuta, sul nesso tra riscossione e litisconsorzio necessario
Nelle società di persone relativamente ai tributi imputati pertrasparenza, il vincolo di litisconsorzio necessario che sussiste tra soci e società di persone deve necessariamente proiettarsi sulla fase di riscossione, sicché quand’anche l’accertamento sia impugnato da uno solo dei soci, la riscossione deve avvenire in via frazionata per tutti, e non per l’intero nei confronti di coloro i quali non abbiano impugnato o siano stati destinatari di una sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso (“Il litisconsorzio necessario «frena» la riscossione degli importi” del 19 ottobre 2015).
Ciò in quanto, come detto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 14815/2008, confermata in via unanime dalla successiva giurisprudenza), il litisconsorzio necessario sussiste anche quando l’Ufficio non ha notificato l’atto a tutti i litisconsorti oppure uno di essi ne ha omesso l’impugnazione.
Le conclusioni a cui eravamo pervenuti sono confermate dallaRegionale di Torino (sentenza n. 459 del 2015), che, per quanto ci consta, è la prima ad occuparsi ex professo del problema.
In questo senso, come avevamo evidenziato, si è espressa altresì l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 2011, in merito al consolidato fiscale, dove tra consolidante e consolidata accertata c’è un litisconsorzio necessario.
Ora, per quanto possa essere discutibile (si veda “Cassazione in cerca del litisconsorzio necessario per IVA e IRAP” del 25 giugno 2014), la Cassazione, in maniera più o meno lineare, ha sancito che il litisconsorzio necessario, nelle società di persone, vale anche per l’IRAP e per l’IVA.
In merito all’IRAP, la sentenza Cass. SS.UU. 20 giugno 2012 n. 10145 ha stabilito che siamo in presenza di un litisconsorzio necessario richiamando la similitudine esistente tra la menzionata imposta e l’ILOR, la quale, nel sistema pregresso, veniva accertata con atto unico.
Estensione possibile su IRAP e IVA
Un passo ulteriore è stato fatto nella sentenza n. 13768 del 2012, secondo cui in merito all’IRAP vi è sostanziale coincidenza degli elementi economici “che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata a carico della società (Irap) e dell’imposta a carico dei soci (Irpef)“, e ciò giustifica il vincolo litisconsortile.
Per quanto riguarda l’IVA (caso in cui con un unico atto vengano accertati il maggior reddito e le maggiori IVA e IRAP), non vi è in senso tecnico il litisconsorzio ma sussiste l’opportunità del simultaneus processus, quindi la rimessione della lite in primo grado va effettuata con riferimento a tutti e tre i tributi.
Se così stanno le cose, allora vi è spazio per sostenere che pure per l’IVA e per l’IRAP (quando, come detto, l’accertamento per tutte e tre le imposte avviene con lo stesso atto) deve esserci la riscossione frazionata altresì nei confronti dei soci che hanno omesso il ricorso. Questi, al pari di quanto avviene nei tributi imputati per trasparenza, vengono chiamati in causa ex art. 14 del DLgs. 546/92 se non hanno fatto il ricorso, quindi ben può essere esteso il ragionamento testé descritto.
La giurisprudenza conferma la tesi in altra sede sostenuta, sul nesso tra riscossione e litisconsorzio necessario
Nelle società di persone relativamente ai tributi imputati pertrasparenza, il vincolo di litisconsorzio necessario che sussiste tra soci e società di persone deve necessariamente proiettarsi sulla fase di riscossione, sicché quand’anche l’accertamento sia impugnato da uno solo dei soci, la riscossione deve avvenire in via frazionata per tutti, e non per l’intero nei confronti di coloro i quali non abbiano impugnato o siano stati destinatari di una sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso (“Il litisconsorzio necessario «frena» la riscossione degli importi” del 19 ottobre 2015).
Ciò in quanto, come detto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 14815/2008, confermata in via unanime dalla successiva giurisprudenza), il litisconsorzio necessario sussiste anche quando l’Ufficio non ha notificato l’atto a tutti i litisconsorti oppure uno di essi ne ha omesso l’impugnazione.
Le conclusioni a cui eravamo pervenuti sono confermate dallaRegionale di Torino (sentenza n. 459 del 2015), che, per quanto ci consta, è la prima ad occuparsi ex professo del problema.
In questo senso, come avevamo evidenziato, si è espressa altresì l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 2011, in merito al consolidato fiscale, dove tra consolidante e consolidata accertata c’è un litisconsorzio necessario.
Ora, per quanto possa essere discutibile (si veda “Cassazione in cerca del litisconsorzio necessario per IVA e IRAP” del 25 giugno 2014), la Cassazione, in maniera più o meno lineare, ha sancito che il litisconsorzio necessario, nelle società di persone, vale anche per l’IRAP e per l’IVA.
In merito all’IRAP, la sentenza Cass. SS.UU. 20 giugno 2012 n. 10145 ha stabilito che siamo in presenza di un litisconsorzio necessario richiamando la similitudine esistente tra la menzionata imposta e l’ILOR, la quale, nel sistema pregresso, veniva accertata con atto unico.
Estensione possibile su IRAP e IVA
Un passo ulteriore è stato fatto nella sentenza n. 13768 del 2012, secondo cui in merito all’IRAP vi è sostanziale coincidenza degli elementi economici “che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata a carico della società (Irap) e dell’imposta a carico dei soci (Irpef)“, e ciò giustifica il vincolo litisconsortile.
Per quanto riguarda l’IVA (caso in cui con un unico atto vengano accertati il maggior reddito e le maggiori IVA e IRAP), non vi è in senso tecnico il litisconsorzio ma sussiste l’opportunità del simultaneus processus, quindi la rimessione della lite in primo grado va effettuata con riferimento a tutti e tre i tributi.
Se così stanno le cose, allora vi è spazio per sostenere che pure per l’IVA e per l’IRAP (quando, come detto, l’accertamento per tutte e tre le imposte avviene con lo stesso atto) deve esserci la riscossione frazionata altresì nei confronti dei soci che hanno omesso il ricorso. Questi, al pari di quanto avviene nei tributi imputati per trasparenza, vengono chiamati in causa ex art. 14 del DLgs. 546/92 se non hanno fatto il ricorso, quindi ben può essere esteso il ragionamento testé descritto.
Commenta