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Il valigione del tirocinante

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    Riscossione illegittima se l’atto è impugnato dagli altri soci

    La giurisprudenza conferma la tesi in altra sede sostenuta, sul nesso tra riscossione e litisconsorzio necessario


    Nelle società di persone relativamente ai tributi imputati pertrasparenza, il vincolo di litisconsorzio necessario che sussiste tra soci e società di persone deve necessariamente proiettarsi sulla fase di riscossione, sicché quand’anche l’accertamento sia impugnato da uno solo dei soci, la riscossione deve avvenire in via frazionata per tutti, e non per l’intero nei confronti di coloro i quali non abbiano impugnato o siano stati destinatari di una sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso (“Il litisconsorzio necessario «frena» la riscossione degli importi” del 19 ottobre 2015).
    Ciò in quanto, come detto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 14815/2008, confermata in via unanime dalla successiva giurisprudenza), il litisconsorzio necessario sussiste anche quando l’Ufficio non ha notificato l’atto a tutti i litisconsorti oppure uno di essi ne ha omesso l’impugnazione.
    Le conclusioni a cui eravamo pervenuti sono confermate dallaRegionale di Torino (sentenza n. 459 del 2015), che, per quanto ci consta, è la prima ad occuparsi ex professo del problema.

    In questo senso, come avevamo evidenziato, si è espressa altresì l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 2011, in merito al consolidato fiscale, dove tra consolidante e consolidata accertata c’è un litisconsorzio necessario.
    Ora, per quanto possa essere discutibile (si veda “Cassazione in cerca del litisconsorzio necessario per IVA e IRAP” del 25 giugno 2014), la Cassazione, in maniera più o meno lineare, ha sancito che il litisconsorzio necessario, nelle società di persone, vale anche per l’IRAP e per l’IVA.

    In merito all’IRAP, la sentenza Cass. SS.UU. 20 giugno 2012 n. 10145 ha stabilito che siamo in presenza di un litisconsorzio necessario richiamando la similitudine esistente tra la menzionata imposta e l’ILOR, la quale, nel sistema pregresso, veniva accertata con atto unico.
    Estensione possibile su IRAP e IVA
    Un passo ulteriore è stato fatto nella sentenza n. 13768 del 2012, secondo cui in merito all’IRAP vi è sostanziale coincidenza degli elementi economici “che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata a carico della società (Irap) e dell’imposta a carico dei soci (Irpef)“, e ciò giustifica il vincolo litisconsortile.
    Per quanto riguarda l’IVA (caso in cui con un unico atto vengano accertati il maggior reddito e le maggiori IVA e IRAP), non vi è in senso tecnico il litisconsorzio ma sussiste l’opportunità del simultaneus processus, quindi la rimessione della lite in primo grado va effettuata con riferimento a tutti e tre i tributi.
    Se così stanno le cose, allora vi è spazio per sostenere che pure per l’IVA e per l’IRAP (quando, come detto, l’accertamento per tutte e tre le imposte avviene con lo stesso atto) deve esserci la riscossione frazionata altresì nei confronti dei soci che hanno omesso il ricorso. Questi, al pari di quanto avviene nei tributi imputati per trasparenza, vengono chiamati in causa ex art. 14 del DLgs. 546/92 se non hanno fatto il ricorso, quindi ben può essere esteso il ragionamento testé descritto.

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      Prezzo valore svincolato dalle cessioni immobiliari

      La disciplina agevolata potrebbe trovare applicazione anche per gli atti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 37 del DPR 131/86


      La disciplina del “prezzo-valore” potrebbe trovare applicazione, in virtù del principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6/2014, anche a fattispecie non comprese nella tradizionale nozione di “cessione immobiliare”.
      Questo è quanto si evince dallo Studio n. 133-2015/T del Consiglio nazionale del Notariato.

      Si ricorda che il “prezzo valore” è il regime agevolato, introdotto dall’art. 1, comma 497 della L. 266/2005, che consente, in presenza di determinate condizioni (e più precisamente, con riguardo allecessioni immobiliari, soggette ad imposta di registro, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, in cui il cessionario sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di impresa), di utilizzare come base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il c.d. “valore catastale” dell’immobile (che si calcola moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti), in luogo del valore venale dell’immobile o del corrispettivo pattuito.
      La Corte Costituzionale, come già illustrato su Eutekne.info (si veda “Prezzo valore anche per gli immobili comprati all’asta” del 24 gennaio 2014), ha dichiarato, con sentenza n. 6/2014, l’incostituzionalità della disciplina agevolata, in violazione dell’art. 3Cost., nella parte in cui la stessa non prevede il ricorso al meccanismo del “prezzo valore” anche per i trasferimenti immobiliari effettuati in sede di espropriazione forzata (o a seguito di pubblico incanto), di cui all’art. 44 del DPR 131/86.
      In particolare, i giudici hanno statuito che tale disciplina non garantisce al contribuente, in sede di espropriazione, di poter scegliere il metodo di determinazione della base imponibile più conveniente tra quello basato sul valore catastale dell’immobile e quello basato sul valore venale/corrispettivo.
      Facendo applicazione di tale principio, lo Studio illustra i possibili ulteriori ambiti in cui il regime agevolato potrebbe trovare attuazione.

      I notai sollevano, innanzitutto, il dubbio circa “l’impraticabilità di un eventuale atto integrativo” (sostenuta dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9 giugno 2009 n. 145), qualora, all’atto di cessione, l’acquirente/contribuente non abbia presentato al notaio la richiesta relativa all’applicazione della disciplina del “prezzo valore”. Tale possibilità sembrerebbe ammessa fino a quando l’Ufficio non abbia, di fatto, intrapreso alcuna attività di accertamento e questa non sia stata ancora notificata ai contraenti.
      Sarebbe ammissibile, inoltre, la fruibilità del beneficio in questione, da parte di entrambi gli acquirenti del bene pertinenziale, anche quando il bene principale, acquistato con atto precedente, risulti di proprietà di solo uno di essi, posto che il vincolo pertinenziale si instaura tra due beni (bene principale e bene pertinenziale), non rilevando la comproprietà dell’uno a fronte dell’esclusività dell’altro.
      La disciplina agevolata potrebbe trovare applicazione anche in caso di rendita catastale presunta (o presumibile), con riferimento agli immobili in corso di costruzione (sforniti, pertanto, di rendita catastale) o in corso di ristrutturazione o di recupero (muniti di rendita catastale “mutabile” fino al termine dei lavori).
      Lo Studio ravvisa, inoltre, la possibilità di applicare la disciplina agevolata anche alle fattispecie estintive dell’obbligazione, a carico del debitore, alternativa o sostitutiva del pagamento pecuniario e in generale dell’adempimento, in ragione del fatto che l’art. 1, comma 497 della legge n. 266/2005, non fa riferimento al concetto di “prezzo valore”, bensì di “corrispettivo valore”.
      Prezzo valore anche agli atti dell’autorità giudiziaria
      Infine, lo Studio rileva che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 6/2014, riconoscendo che il meccanismo del prezzo-valore trovi applicazione anche a fronte di trasferimenti immobiliari riconducibili a procedure c.d. “ad evidenza pubblica” (dove la base imponibile è costituita da un prezzo di “aggiudicazione”, come stabilito dall’art. 44 del DPR 131/1986), ha di fatto “sdoganato” il predetto meccanismo dalle sole fattispecie negoziali (per le quali la base imponibile è rappresentata dal “valore” di cui fa menzione l’art. 43 del DPR 131/1986).
      Pertanto, sarebbe plausibile l’utilizzo di tale meccanismo anche per tutti gli atti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 37 del DPR 131/86, ed in particolare per:
      - le sentenze costitutive con effetto traslativo ex art. 2932 c.c. ;
      - i lodi arbitrali aventi efficacia traslativa;
      - i verbali di carattere giudiziale che statuiscano la conciliazione tra le parti;
      - i verbali ex DLgs. 4 marzo 2010 n. 28, che recepiscono gli accordi di mediazione aventi efficacia traslativa.

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        Lunedi 9/11/2015

        Antonio Fabbri - L'informazione di San Marino
        : Non solo diamanti. Anche lingotti, opere d’arte, quote societarie e cessioni ereditarie per evitare la disclosure /Il caso del gioielliere pizzicato con telecamera nascosta da TV7 apre un quadro dove di cambiato sembrano esserci gli espedienti per aggirare le norme. “Emerge un sistema ben collaudato dove San Marino è ancora quello dei pagamenti in contanti e in nero”

        (...) Il servizio televisivo rivela un caso che, però, non è isolato. Da quando è scattata la voluntary disclosure, infatti, sarebbero andati parecchio bene gli affari dei grossisti di preziosi, venditori di oro in lingotti, monete preziose e da collezione e, addirittura, opere d’arte. Ma anche acquisto di quote societarie, tentativi di acquisizione di residenza, investimenti immobiliari. Poi ci sarebbero anche, tra gli espedienti usati, donazioni, cessioni in antiparte (ovvero cessioni ereditarie quando si è ancora in vita)... tutte pratiche, insomma, per le quali è necessario l’apporto di qualche professionista.

        Quale sia in questo il ruolo di istituti di credito, dove i denari da regolarizzare si trovano, quale quello di alcuni professionisti – commercialisti e avvocati - è da chiarire. Di certo, gioiellieri, professionisti e banche sono tutti soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio.

        Non è secondario, però, che circa un mese fa il Magistrato Dirigente del tribunale, Valeria Pierfelici, durante un riferimento in una Commissione Consiliare, avesse palesato come attuali dirigenti di banche cerchino di fiancheggiare i propri clienti per permettergli di investire in territorio, ma non tanto per l’interesse effettivo all’investimento, quanto per evitare l’emersione di capitali irregolarmente detenuti. (...)


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          L'informazione di San Marino: 69 milioni in conti intestati alla vecchietta finiti sul Titano
          Tra gli episodi al vaglio della Gdf di Forlì, descritti nel servizio di Tv7 che ha fatto emergere l’eclatante caso dell’orefice con gli espedienti per aggirare la voluntary disclosure, ce n’è uno, relativo alla cifra più alta scoperta finora. Si parla di 69milioni di euro evasi, passati su conti intestati, attraverso una fiduciaria sammarinese, ad una signora di 82anni. L’anziana è poi risultata suocera dell’industriale marchigiano Bruscoli, titolare del grande mobilificio Imab Group.

          L’imprenditore si è assunto ogni responsabilità e si è messo in regola accettando di pagare tutte le imposte arretrate con relative multe. “Ha patteggiato e dovrà pagare al fisco una cifra di circa 25 milioni di euro allo stato”, riferisce il Colonnello Giuseppe Romanelli del nucleo di polizia tributaria della Gdf di Forlì. Ha anche giustificato com’era nato tutto quel nero: numerosi acquirenti, soprattutto nel Sud Italia, erano disposti ad accettare solo forniture senza fattura. (...)

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            giovedì 23 luglio 2015

            A breve l'emanazione di un testo coordinato per una più facile consultazione“Le modifiche introdotte alla legge sulle residenze, la 118 del 2010, introducono elementi di novità significativi, oltre a superare diversi aspetti discriminatori”: parte da questi presupposti il segretario agli Esteri, Valentini per spiegare, all'indomani dell'approvazione del progetto di legge, le nuove regole sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica. Si va dalla semplificazione nel rilascio del permesso speciale per motivi di istruzione a studenti esteri, producendo il solo certificato di iscrizione universitaria; al prolungamento da 11 a 12 mesi dei permessi stagionali e temporanei, rinnovabili per tre volte; fino all'introduzione del permesso di soggiorno di massimo un anno per programmi di vacanza – studio rivolti a giovani che scelgano di risiedere a San Marino mantenendosi autonomamente. Abrogati, inoltre, gli articoli che prevedevano la revoca della residenza ottenuta da coniugi esteri in caso di separazione prima di aver raggiunto i cinque anni di matrimonio. Estesa poi la residenza anche ai nuclei familiari di imprenditori o uomini d'affari arrivati sul Titano con un progetto economico-finanzario ritenuto strategico per il Paese. Tra i punti più discussi, la regolamentazione dei permessi di convivenza: inalterata la more uxorio, viene introdotto il permesso di coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto, per regolamentare le unioni tra persone dello stesso sesso: chi ne facesse richiesta comunque non ha l'obbligo di dichiarare, ad esempio alla Gendarmeria, il proprio orientamento sessuale per ottenere la necessaria documentazione. Per questa nuova tipologia, così come per la convivenza more uxorio, dopo 5 anni – verificata dunque la stabilità dell'unione – il permesso può diventare residenza a tutti gli effetti. Una parte della normativa, questa, che per il segretario Valentini non è stata compresa fino in fondo dalle opposizioni dando adito a polemiche giudicate pretestuose.

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              Il trasferimento della residenza fiscale all'estero potrebbe rivestire carattere elusivo laddove il soggetto emigri realmente-perdendo , quindi qualsiasi elemento costitutivo previsto dalla nozione interna (oppure, in caso di doppia residenza fiscale, prevalendo quella estera in base ad una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo stato di destinazione), al precipuo fine, tuttavia, di sfruttare le asimmetrie o lacune del sistema impositivo deribanti dal possesso o meno della status di soggetto fiscalmente residente.
              Si pensi, a titolo esemplificativo, per le persone fisiche o per gli enti non commerciali , ai redditi (soprattutto di natura finanziaria) tassabili secondo il principio di cassa.
              Nel caso in cui il contribuente residente in Italia sia in possesso di tali tipologie di reddito già maturati ma non ancora realizzati-in mancanza di una specifica disposizione normativa che li assoggetti comunque a tassazione all'interno del territorio nazionale, il soggetto potrebbe avere interesse a percepire siffatti redditi in qualità di non residente----> un soggetto che cede delle partecipazioni societarie dopo aver perso lo status di residente , deve dichiarare il relativo reddito solamente all'erario dello stato di destinazione e sarà eventualmente tassato in base al regime impositivo del sistema fiscale locale per tale tipologia di reddito. In questo caso si sfrutterebbe la mancanza della norma in Italia della general o limited exit tax.


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                http://www.libertas.sm/cont/news/san.../112892/1.html

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                  Un altra pratica elusiva è quella in cui il contribuente che ha realizzato e già incassato un considerevole reddito di natura finanziaria nel primo semestre dell'anno solare, trasferisce de facto la propria residenza fiscale all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta , al fine esclusivo di perdere lo status di residente fiscale per l'intera annualità.
                  Anche in questo caso, viene sfruttata una evidente lacuna legislativa connessa all'assenza nel diritto tributario italiano di una disposizione che preveda il frazionamento del periodo d'imposta (c.d " spilt-year system) con tassazione del reddito "infra-periodale".

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                    Le convenzioni contro le doppie imposizioni

                    a) prevalgono sulla normativa italiana, se più favorevoli ai contribuenti b) prevalgono sulla normativa italiana, se più favorevoli per l’Erario c) non prevalgono mai sulla normativa italiana d) non sono rilevanti per la normativa italiana in quanto sono applicabili soltanto ai soggetti non residenti per i redditi prodotti all’estero.

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                      Esistenza di un'unica imposta che colpisce il reddito prodotto. Le persone giuridiche pagano un’imposta proporzionale pari al 17%. Le persone fisiche pagano un’imposta progressiva a scaglioni di reddito ; in ogni caso le persone fisiche (lavoratori autonomi) sino al 31/12/2017 pagano l’imposta proporzionale del 17% anziché l’imposta progressiva per scaglioni di reddito.

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