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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Solo un piccolo appunto....
Se il disponente é anche beneficiario oppure in tutticascasi i poteri del guardiano sono tali da rendere una testa di legno il trustee..il trust non é interposto come dice l'agenzia delle entrate e la gdf ma é nullo...perché nell'interposione fittizia ci vogliono due percettori di reddito, quello reale e quello fittizio.. Nel trust fittizio vi é un unico soggetto disponente =beneficiario.
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Gli enti non commerciali:
a) sono soggetti passivi ai fini IRPEG b) sono soggetti passivi ai fini IRES c) non sono soggetti passivi ai fini IRES d) non sono soggetti passivi ai fini IVA
Gli Enti non commerciali residenti
a) sono soggetti passivi IRPEF b) sono soggetti passivi irpeg c) Sono soggetti passivi IRES d) non sono soggetti passivi IVA
Il reddito complessivo degli Enti non commerciali residenti :
a) è dato dalla somma di diverse categorie di redditi b) è considerato reddito di impresa se non giustificato altrimenti c) è considerato per presunzione assoluta reddito di capitale d) è considerato per presunzione assoluta reddito di impresa
Può un ente non commerciale esercitare attività commerciale?
a) No, in nessun caso b) Solo se tale attività viene approvata con delibera della maggioranza qualificata dei soci c) Dipende dal tipo di attività commerciale che si vuole esercitare d) Sì, ma deve tenersi una contabilità separata
Un ente commerciale non residente in Italia:
a) è sempre e soltanto un soggetto passivo IRPEF b) è sempre un soggetto passivo IRES c) può essere un soggetto passivo IRES soltanto se i ricavi superano euro 5.164.569 d) può essere un soggetto passivo IRES
Un ente non commerciale non residente in Italia
a) qualora produca dei redditi in Italia, questi redditi sono soggetti a un’imposta sostitutiva (IVIE) b) qualora produca dei redditi in Italia, questi redditi sono soggetti all’IRPEF c) anche se produce dei redditi in Italia, questi redditi non sono soggetti nè all’IRES nè all’IRPEF d) qualora produca dei redditi in Italia, questi redditi sono soggetti all’IRES
Un trust non residente in Italia:
a) può essere soggetto a IRES in Italia b) può essere soggetto a IRPEF in Italia c) non può essere soggetto ad imposizione diretta in Italia d) può essere soggetto ad IRPEG in Italia
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http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/11/09/news/scoperta-frode-fiscale-milionaria-107-imprenditori-coinvolti-1.12415025
Nel corso delle indagini è emerso che i proventi illeciti conseguiti dai tre responsabili della frode fiscale erano stati depositati, per ampia parte, su conti correnti accesi in Croazia, da dove erano stati successivamente prelevati per la costruzione di un complesso immobiliare turistico di oltre 50 appartamenti, alcuni dei quali intestati a società croate di comodo.
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La norma in materia di “controlled foreign companies” prevede, in sintesi, che il reddito realizzato dalla società controllata residente in un paradiso fiscale venga imputato per trasparenza ai soci italiani. In sostanza, il legislatore ha voluto evitare che le società residenti accantonassero materia imponibile in paesi a bassa fiscalità con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta. La disciplina in esame, presente peraltro negli ordinamenti di molti paesi europei, è entrata in vigore in Italia dal 1° gennaio 2002 e ha subito alcune modifiche nel corso degli anni. Il d.lgs. 147/2015 ossia il decreto internazionalizzazione èintervenuto apportando importanti modificheUltima modifica di ROL; 09-11-2015, 16:23.
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contenzioso
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 9 del DLgs. 156/2015, le note spesedel difensore abilitato nell’ambito del processo tributario dovranno esseredettagliate e la stesura dovrà richiamare il giudizio instaurato citando l’atto impugnato.Le note dovranno fare riferimento al DM 10.3.2014 n. 55 ed evidenziarele seguenti voci, per ciascuna delle quali dovrà essere indicato il relativoimporto:
- il valore della controversia;
- la fase di studio della stessa;
- la fase di introduzione del procedimento;
- la fase istruttoria;
- la fase decisoria e l’eventuale fase cautelare
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