Ciao Limavy!
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Il valigione del tirocinante
Comprimi
X
-
azz....
L’incompletezza del libro soci, carente dell’indicazione di taluni nominativi, nonché la genericità dei verbali di assemblea, che non contengono l’elenco dettagliato dei soci partecipanti alle stesse, noncostituiscono inadempienze tali da inficiare la spettanza delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche. È quanto si desume dalla sentenza n. 1051/2015 della C.T. Reg. di Torino.
Si ricorda brevemente che l’art. 148 comma 8 del TUIR condiziona l’accesso alle agevolazioni fiscali a favore degli enti non commerciali a tutta una serie di clausole, tra cui rientrano quelle tendenti a disciplinare le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; ulteriori clausole riguardano l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
Per quanto concerne specificamente le associazioni sportive dilettantistiche, poi, con l’art. 90, comma 18 della L. 289/2002, sono stati introdotti alcuni obblighi specifici da recepire negli statuti. In particolare, la lettera e) di tale comma stabilisce che gli statuti devono recare le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Con la circolare n. 21/2003, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato rispetto delle previsioni del predetto comma 18 determina l’impossibilità di fruire del regime agevolato di cui alla L. 398/1991(improntato a una forfetizzazione dell’IVA e una tassazione IRES sul 3% dei proventi).
Sul punto, la Cassazione si è più volte espressa, sottolineando come gli enti associativi debbano dimostrare l’effettiva partecipazione dei propri soci alla vita associativa (cfr. Cass. nn. 8623/2012 e 24975/2010).
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, un’associazione ciclistica, in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, aveva esibito il libro soci, comprensivo di cinque nominativi, poi risultato irregolare per la sua incompletezza, atteso che, per dimostrare una maggiore partecipazione all’associazione, il suo presidente aveva esibito le dichiarazioni scritte di altre dieci persone che affermavano, appunto, di essere soci. Inoltre, erano stati presentati anche i verbali delle assemblee, da cui si desumeva che in nessun caso erano stati indicati i nominativi dei soci partecipanti alle stesse.
Da queste irregolarità, il Fisco aveva eccepito l’impossibilità di verificare l’effettivo numero di soci, la loro identità, la durata del rapporto associativo, la regolare convocazione delle assemblee e la loro costituzione, risultando così impossibile controllare la sussistenza del requisito di democraticità previsto dalle sopra riportate disposizioni. L’associazione si difendeva, dal canto suo, affermando che non esistono specifiche norme che stabiliscono particolari requisiti di redazione del verbale delle assemblee, né di tenuta del libro soci.
I giudici di merito hanno stabilito che, considerato il tipo di attività svolta dall’associazione e la marginalità delle questioni che possono essere trattate nella vita associativa, è da ritenere giustificata l’osservazione che, a parte i componenti il direttivo, sia difficile coinvolgere nella vita associativa gli altri iscritti. Pertanto, si può ritenere meramente formale la mancata compilazione del libro soci per gli altri nominativi forniti successivamente.
Per quanto riguarda i verbali di assemblea, secondo il collegio di seconde cure essi danno comunque atto della presenza dei soci componenti il direttivo tanto che, a meno di sostenere un falso, le varie deliberazioni risultano assunte proprio dai soci indicati.
Relativamente alle dichiarazioni scritte di partecipazione degli ulteriori dieci soci, infine, non sono stati rinvenuti elementi per dedurne la loro inaffidabilità, né le stesse contrastano con le altre risultanze processuali, che danno comunque atto di una serie di attività svolte e che non si possono pensare effettuate solo a favore di cinque iscritti formalmente nel libro soci.
Affidando, quindi, la decisione finale ad una “valutazione complessiva della associazione piuttosto che rilevanza a specifiche inadempienze”, i giudici di merito hanno confermato la spettanza delle agevolazioni fiscali fruite.
È appena il caso di aggiungere che, in verità, con la circolare n. 9/2013, la stessa Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la clausola di democraticità poc’anzi richiamata s’intende violata quando si verificano azioni od omissioni che nella loro ripetitività rendono sistematicamente inapplicabile la ridetta disposizione statutaria, come nell’ipotesi di una mancanza assoluta di qualsivoglia forma di convocazione degli associati alle assemblee, ovvero la presenza di quote associative differenziate non rispondenti all’effettiva fruizione dei servizi erogati, nonché nel caso di limitazioni all’esercizio dei diritti di voto. Al verificarsi di dette circostanze, l’associazione decade dal regime agevolato de quo, mentre non rileva il fatto che le convocazioni alle assemblee possano essere effettuate con modalità non rituali, ad esempio mediante email, nonché l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea (sarebbe questo proprio il caso oggetto della pronuncia in commento).
Si ricorda, infine, che recentemente è stato altresì stabilito che un’associazione sportiva dilettantistica non può perdere la qualifica di ente non commerciale e la possibilità di accedere al regime fiscale agevolato per il sol fatto che le assemblee dei soci sono convocate verbalmente e ad esse vi è una scarsa partecipazione (cfr. C.T. Reg. Aosta n. 8 del 13 aprile 2015).
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiohttp://www.ilfattoquotidiano.it/2015...anche/2227669/
e cade a fagiuolo.......ahahahaaha
Riciclaggio, governo elimina reati di mancata verifica e registrazione della clientela da parte delle banche
http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...5.11.17_01.pdf
Commenta
Commenta