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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggioIn materia tributaria, l’art. 1, secondo comma, della legge n. 212/2000 (Statutodei diritti del contribuente) stabilisce che l’adozione di norme interpretative puòessere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificandocome tali le disposizioni di interpretazione autentica.
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Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggioNon so rispondere, ma ho trovato questo articolo, ti riferisci a questa situazione?
http://www.dirittobancario.it/rivist...arti-correlate
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Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggioL'ADE non è legittimata a sindacare la congruità dei corrispettivi pattuiti tra le controparti contrattuali.
Eccezioni : le permute, l'autoconsumo, l'estromissione dei beni per finalità estranee all'impresa e il transfer pricing.
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Per me gli indifferenti son questi:
“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere
partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e
partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è
vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza
opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma
opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che
sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti;
è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede,
il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli
uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi
che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere
uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra
l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da
alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la
massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra
sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno
naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha
voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano
pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto
anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è
successo?
Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti.
Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone
quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere
inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime.
Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura
che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che
succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa
nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono
partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.
Antonio Gramsci - Indifferenti 11 febbraio 1917
IO CERCO DI NON ESSERE INDIFFERENTE, MA NON E' FACILE
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCiao gente...vado a cinema.
( Limavy non scrivere parolacce...)
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Interessi «virtuali» della stabile organizzazione italiana senza ritenuta
Manca, però, una norma espressa che disciplini il regime delle remunerazioni dei prestiti concessi dalla casa madre alla S.O.
Il rafforzamento del criterio del c.d. separate entity approach nei rapporti tra la casa madre estera e la stabile organizzazione italiana, operato del DLgs. 147/2015, spinge a soffermarsi su un aspetto particolare, vale a dire l’imponibilità nello Stato della fonte (l’Italia) di quanto riconosciuto dalla S.O. alla casa madre estera.
Posta l’assenza di ritenute sui profitti che la S.O. rimette alla casa madre, meno pacifico è il tema dell’imponibilità in Italia, mediante ritenuta, degli interessi figurativi allocati dalla casa madre sulla stabile organizzazione italiana.
Sul punto vale ricordare la possibilità, avallata già nel 1980 dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 32/9/2267 in difformità alla precedente impostazione OCSE, che la casa madre estera trasferisca a titolo di finanziamento dei fondi sulla S.O. italiana, come tali produttivi di interessi passivi deducibili, purché conformi al valore normale.
La questione dell’assoggettamento a ritenuta in Italia di tali interessi, non disciplinata da alcuna norma interna né trattata in un documento ufficiale di prassi, è contesa tra due diverse tesi.
Da un lato vi è chi è favorevole al prelievo fiscale alla luce di un generale obbligo di sostituzione di imposta in capo alle stabili organizzazioni. Secondo tale tesi, anche nei finanziamenti interni tra casa madre estera e stabile italiana interverrebbe una vera e propria corresponsione degli interessi, presupposto al quale l’art. 26 comma 3 del DPR 600/73 ricollega l’obbligo di ritenuta. A ciò viene aggiunto il pensiero secondo il quale la deducibilità e l’imponibilità degli interessi (figurativi) andrebbero di pari passo.
A tale tesi se ne contrappone una contraria, che poggia sulle seguenti considerazioni.
La prima ruota attorno al profilo civilistico della stabile organizzazione. La S.O., pur essendo fonte autonoma di produzione del reddito nello Stato in cui è localizzata, è priva di un’autonoma soggettività giuridica, distinta da quella della casa madre estera, della quale ne costituisce una mera articolazione territoriale, motivo per cui un’attività intra-soggettiva (qual è l’allocazione di un debito ad una propria articolazione) confliggerebbe con il concetto di corresponsione.
Un ulteriore spunto viene tratto dall’art. 26 comma 5 del DPR 600/73, ove è disposta l’applicabilità della ritenuta anche per gli interessi “corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante”. Come chiarito dalla relazione governativa al DL 323/96 (istitutivo del suddetto comma 5), la previsione non è applicabile ai redditi corrisposti dalla “casa madre ad un’articolazione estera del medesimo soggetto giuridico”, ritenendosi tale previsione applicabile anche al caso inverso, in cui il reddito in uscita promana dalla stabile a favore della propria casa madre.
Altra considerazione viene tratta dall’art. 64 comma 1 dello stesso DPR 600/73, che dispone l’obbligo di rivalsa per chi (il sostituto), in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri (il sostituito). La sostituzione di imposta necessita unadualità giuridica dei soggetti; nel caso di specie si è invece di fronte ad un unico soggetto giuridico, costituito da casa madre e stabile organizzazione, per cui accedere alla tesi dell’assoggettabilità a ritenuta vorrebbe dire ammettere che il sostituto di imposta sia obbligato ad applicare la ritenuta a se stesso.
E ancora, il paragrafo 3.4.1 del Report della Commissione UE dell’aprile 2009 sulla prospettata modifica della Direttiva “interessi e royalties” (recepita in Italia nell’art. 26-quater del DPR 600/73) proponeva di esplicitare l’applicabilità dell’esenzione anche agli “actual or notional payments between a head office and a PE, or between two PEs of the same company”.
Un’ultima considerazione va spesa rispetto al tema della dipendenza tra deducibilità e imponibilità degli interessi. Qualora la casa madre estera si indebiti per finanziare la S.O. italiana senza addebitarle gli interessi, l’imponibile in Italia si incrementerebbe a spese di quello della sede centrale. Se è vero che nel paese della casa madre il reddito della stabile italiana viene di nuovo assoggettato a tassazione, nella ripartizione della materia imponibile tra i due Stati nascerebbero asimmetrie, comportando inconvenienti nella gestione del credito d’imposta e un rischio di imposizione su un reddito che in realtà è presente solo presso la stabile, e che si è creato solo a causa delmancato addebito degli interessi dal paese della casa madre estera a quello della fonte (l’Italia).
L’allocazione e la conseguente deducibilità degli interessi passivi nello Stato della stabile organizzazione serve dunque a ripartire correttamente la potestà impositiva tra lo Stato della residenza e quello della S.O., al fine di evitare distorsioni. Da questo punto di vista, pertanto, la deducibilità nello Stato della S.O. degli interessi figurativi allocati dalla casa madre è mossa dunque da una ratio che non ne impone o richiede, a prescindere, la loro imponibilità, in assenza di una norma che preveda l’obbligo di operare la ritenuta.
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