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Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate

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    Vi riporto i punti salienti di una circolare del Ministero della Funzione Pubblica in merito alle fonti di legge in materia concorsuale per il pubblico impiego. (questo è il link della circolare completa per chi avesse voglia di visionarla dal sito http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20403) …Nell'ambito delle fonti di legge in materia concorsuale si richiamano, in questa sede, solo quelle aventi contenuto e portata generale, non rilevando nel presente contesto eventuali disposizioni speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica.
    La disamina inizia dal citato d.lgs. 165/2001, che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le cui diposizioni, secondo quanto afferma l'articolo 1, comma 3, dello stesso d.lgs., costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
    In materia concorsuale è essenziale il richiamo:
    - all'articolo 35, del predetto decreto che stabilisce principi fondamentali, alcuni dei quali si andranno ad illustrare per la funzione chiarificatrice che possono svolgere;
    - all'articolo 70, comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Ciò qualora non si siano avvalse dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento da esercitare in coerenza con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art. 70, comma 13, del d.lgs 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
    l predetto articolo 89 del d.lgs 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai princìpi fissati dall'articolo 35 del d.lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    Non si tralascia di aggiungere che lo stesso articolo 35, comma 7, del d.lgs 165 /2001 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dallo stesso articolo.
    Nella rassegna delle fonti sulla materia assume perciò rilievo primario il DPR 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" adottato in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

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      Si allega il regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate che all'art. 15 ai fini della selezione e inserimento del personale prevede che l'Agenzia si conformi ai principi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      Giova ricordare che sempre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art.70 comma 13 testualmente riporta " In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni edintegrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti".

      REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE.pdf

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        Che il dpr del '94 non si applichi perche' implicitamente abrogato non è corretto. Ogni provvedimento, compreso il tu sul pubblico impiego del 2001, contiene alla fine un articolo dove indica le norme espressamente abrogate. Una abrogazione tacita oltre le previsioni relative alla abrogazione espressa non ha senso già dal punto di vista della tecnica legislativa. Ed inoltre una abrogazione del dpr del '94 avrebbe creato un buco nella normativa del tu del 2011, perche' sarebbero venute a mancare norme per la sua attuazione-esecuzione; peraltro norme che esprimono principi rilevanti al punto che il dpr del '94 è stato anzi ritenuto "legificato" nel senso indicato dal CdS.

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          ok, ho letto un po'. in base all'idea che mi son fatto (che non è legge, ma solo una personale opinione...) siamo all'interno di smagliature legali suscettibili di interpretazioni discordanti. inderogabili sono i principi sanciti dagli artt. 35 e 36 del t.u. pubblico impiego. l'inderogabilità non si può dire sia altrettanto prevista per il d.p.r. 487/94, seppur richiamato: del resto la non osservanza dell'art. 7 di detto decreto non sarebbe in contrasto coi principi sanciti dagli artt. 35 e 36 suddetti. siamo di fronte ad una situazione ambigua ed è per questo che il CdS ha chiesto al TAR di approfondire nel merito la questione. ciò naturalmente non vuol dire che l'esito possa essere favorevole, ma se ritenete di voler procedere con un ricorso, fate pure. io continuo a ribadire che certi avvocati stiano fomentando col solo intento di spillare soldi. inoltre, andrebbero considerati i tempi: probabilmente un nuovo bando arriverebbe prima della definizione del giudizio...

          infine, considerazione personale che non vuole essere una critica, semmai uno spunto per parlarne: a bando pubblicato abbiamo visto tutti quali erano le condizioni per superare le varie prove e decidendo di partecipare ne abbiamo implicitamente accettato le condizioni.

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            Originariamente inviato da nemoland Visualizza il messaggio
            Che il dpr del '94 non si applichi perche' implicitamente abrogato non è corretto. Ogni provvedimento, compreso il tu sul pubblico impiego del 2001, contiene alla fine un articolo dove indica le norme espressamente abrogate. Una abrogazione tacita oltre le previsioni relative alla abrogazione espressa non ha senso già dal punto di vista della tecnica legislativa. Ed inoltre una abrogazione del dpr del '94 avrebbe creato un buco nella normativa del tu del 2011, perche' sarebbero venute a mancare norme per la sua attuazione-esecuzione; peraltro norme che esprimono principi rilevanti al punto che il dpr del '94 è stato anzi ritenuto "legificato" nel senso indicato dal CdS.
            garzie nemoland è esattamente ciò che intendevo rimarcare nei due post precedenti

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              Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
              Si allega il regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate che all'art. 15 ai fini della selezione e inserimento del personale prevede che l'Agenzia si conformi ai principi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
              Giova ricordare che sempre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art.70 comma 13 testualmente riporta " In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni edintegrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti".

              [ATTACH]9195[/ATTACH]

              Si questo è corretto, anche perché il tu in questo modo pone alla potestà regolamentare delle amministrazioni nella materia il limite della coerenza-conformità. Limite che peraltro è espresso nel regolamento di amministrazione dell'agenzia, regolamento che a quanto consta neanche nulla di nuovo e/o particolare esprime rispetto al dpr del '94. Ed anche se disposizioni al riguardo vi fossero state, esse, per il combinato disposto del tu sul pubblico impiego e della legge istitutiva della agenzia, pur sempre si sarebbero dovute esprimere in conformità rispetto all'ordinamento statale. (L'agenzia è pur sempre un ente strumentale; esplica la sua autonomia in certi assetti organizzativi che la differenziano ad esempio dai dipartimenti dei ministeri -quali comitato di gestione, direttore, articolazioni sul territorio-, ma sul reclutamento e sul pubblico impiego non ha potestà regolamentare autonoma e si conforma alle norme sovraordinato; anzi dovrebbe..., pare..., visto quello che succede).

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                "a bando pubblicato abbiamo visto tutti quali erano le condizioni per superare le varie prove e decidendo di partecipare ne abbiamo implicitamente accettato le condizioni".

                scusa fmazza...ma anche tu....non si poteva fare ricorso prima che venisse leso un interesse personale....sarebbe stato automaticamente rigettato perchè improcedibile....se guardi tutta la discussione ogni 7/8 post lo devo ripetere

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                  Tutto ció é ammirevole....faccio il tifo per voi :-))

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                    ciao Rol questa è per distendere gli animi
                    https://www.youtube.com/watch?v=Df7LTb60XLQ

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                      Di niente, figurati, se può essere utile. Sull'altro forum hanno scritto note interessanti e dettagliate sull'argomento, anche sul tema fonti e dintorni, per chi fosse interessato/a allo scopo di avere un quadro più chiaro e qualche maggior riferimento. Comunque l'abrogazione tacita del dpr del '94 da parte del tu sul pubblico impiego veramente no; non si può sentire né scrivere; tutti i comuni (che sono assai più autonomi delle agenzia) lo richiamano nei loro bandi e lo riproducono quanto a modalità di svolgimento dei concorsi, valutazione delle prove ecc. Pare che solo l'agenzia vada per suo conto in questa maniera. E dovrebbe essere pur vero quanto hanno altrove affermato, che tutto poggia su una determinazione del comitato in contrasto con la normativa. Che poi come alcuni dicono abbiano sempre fatto così e quindi va bene è un argomento ameno e folcloristico e nulla più. Che discorsi... Non glielo avranno contestato con specifico motivo di ricorso perché sarà sfuggito o per qualche altra ragione particolare, magari legata ai ricorsi presentati. Ma non è che la consuetudine sana l'illegittimità. Tanto meno l'illegittimità è sanata da prassi amministrative sbagliate.

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                      Sto operando...
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