Vi riporto i punti salienti di una circolare del Ministero della Funzione Pubblica in merito alle fonti di legge in materia concorsuale per il pubblico impiego. (questo è il link della circolare completa per chi avesse voglia di visionarla dal sito http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20403) …Nell'ambito delle fonti di legge in materia concorsuale si richiamano, in questa sede, solo quelle aventi contenuto e portata generale, non rilevando nel presente contesto eventuali disposizioni speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica.
La disamina inizia dal citato d.lgs. 165/2001, che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le cui diposizioni, secondo quanto afferma l'articolo 1, comma 3, dello stesso d.lgs., costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
In materia concorsuale è essenziale il richiamo:
- all'articolo 35, del predetto decreto che stabilisce principi fondamentali, alcuni dei quali si andranno ad illustrare per la funzione chiarificatrice che possono svolgere;
- all'articolo 70, comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Ciò qualora non si siano avvalse dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento da esercitare in coerenza con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art. 70, comma 13, del d.lgs 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
l predetto articolo 89 del d.lgs 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai princìpi fissati dall'articolo 35 del d.lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Non si tralascia di aggiungere che lo stesso articolo 35, comma 7, del d.lgs 165 /2001 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dallo stesso articolo.
Nella rassegna delle fonti sulla materia assume perciò rilievo primario il DPR 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" adottato in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
La disamina inizia dal citato d.lgs. 165/2001, che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le cui diposizioni, secondo quanto afferma l'articolo 1, comma 3, dello stesso d.lgs., costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
In materia concorsuale è essenziale il richiamo:
- all'articolo 35, del predetto decreto che stabilisce principi fondamentali, alcuni dei quali si andranno ad illustrare per la funzione chiarificatrice che possono svolgere;
- all'articolo 70, comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Ciò qualora non si siano avvalse dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento da esercitare in coerenza con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art. 70, comma 13, del d.lgs 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
l predetto articolo 89 del d.lgs 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai princìpi fissati dall'articolo 35 del d.lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Non si tralascia di aggiungere che lo stesso articolo 35, comma 7, del d.lgs 165 /2001 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dallo stesso articolo.
Nella rassegna delle fonti sulla materia assume perciò rilievo primario il DPR 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" adottato in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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