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    Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
    Fantastico! Quando mi confermi le cose (e quindi significa che le ho capite) faccio i salti sull sedia
    In pratica la differenza è la stessa che c'è tra concussione e corruzione..ovvero la posizione del privato, se attiva o passiva...

    mmmm
    la corruzione è un ACCORDO e per tale vengono puniti entrambi.
    qui c'è una pressione del PU o incaricato (nel 317 non c'è incaricato) e l'indotto ha una pena minore di chi induce..fino a tre anni

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      Come siete messi per statistica?
      Pensavo di saltarla completamente però lo trovo rischioso, magari escono cose semplici ed è un peccato non rispondere!
      Così ho iniziato a leggere qualche cosa, qualche pagina al giorno senza perderci tempo. Vi segnalo questo pdf, sono cose presumo elementari e si capiscono facilmente!
      http://www.mind.disco.unimib.it/publ...o/Lezione1.pdf

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        Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
        si ti confermo
        il 317 prevedeva due condotte
        concussione per costrizione
        concussione per induzione
        il legislatore ha tolto la seconda condotta e creato un altro reato autonomo. il 319 quater.
        la differenza è pèroprio che nel primo caso vi è una minaccia o violenza al quale il privato si sente obbligato ad acconsentire
        l'induzione è una semplice pressione e quindi il privato acconsente perchè ravvisa un vantaggio e quindi per questo viene punito (prima del 2012 non veniva punito)
        questa è quella del processo Ruby

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          Originariamente inviato da snake355 Visualizza il messaggio
          questa è quella del processo Ruby

          esatto... avevo scritto una differenziazione forse migliore, anche per attualità x spiegare quello, un po' di pagine fa...chissà dov'è ora peròòòòò....

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            Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
            si ti confermo
            il 317 prevedeva due condotte
            concussione per costrizione
            concussione per induzione
            il legislatore ha tolto la seconda condotta e creato un altro reato autonomo. il 319 quater.
            la differenza è pèroprio che nel primo caso vi è una minaccia o violenza al quale il privato si sente obbligato ad acconsentire
            l'induzione è una semplice pressione e quindi il privato acconsente perchè ravvisa un vantaggio e quindi per questo viene punito (prima del 2012 non veniva punito)
            +1

            Schermata del 2015-06-15 12:32:30.png
            [emoji210]

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              Originariamente inviato da strat Visualizza il messaggio
              Come siete messi per statistica?
              Pensavo di saltarla completamente però lo trovo rischioso, magari escono cose semplici ed è un peccato non rispondere!
              Così ho iniziato a leggere qualche cosa, qualche pagina al giorno senza perderci tempo. Vi segnalo questo pdf, sono cose presumo elementari e si capiscono facilmente!
              http://www.mind.disco.unimib.it/publ...o/Lezione1.pdf
              io credo la salterò....mi mancano ancora da zero scienze e organizzazione..più metù tributario....
              se riesco mi guardo il tuo pdf
              grazieeee

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                Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
                Fantastico! Quando mi confermi le cose (e quindi significa che le ho capite) faccio i salti sull sedia
                In pratica la differenza è la stessa che c'è tra concussione e corruzione..ovvero la posizione del privato, se attiva o passiva...
                giorno....
                https://www.youtube.com/watch?v=Lr4EStuduKo
                la concussione restrittiva "coazione psichica che, pur non eliminandola del tutto, condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo (es. minacce... https://www.youtube.com/watch?v=UKJNyJgaA_M )
                la concussione per induzione sarebbe «integrata da un’attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest’ultimo, non ne condiziona, però, gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico https://www.youtube.com/watch?v=srxez_muioA )

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                  Originariamente inviato da nabucco Visualizza il messaggio
                  +1

                  [ATTACH=CONFIG]9461[/ATTACH]
                  bello schema...
                  io ho passato lo scritto da avvocato quest'anno sul parere di penale di ciò... so anche le cassazioni a memoria, avendoci scritto per 7 ore... incrocio le dita che una domanda sia su ciò almeno faccio 1 su 60 ... ahahgahahahaah

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                    Originariamente inviato da MIRKOS85 Visualizza il messaggio
                    sta cosa del voto plurimo dal 2014 non la sapevo!! è difficilissimo stare al passo su tutto
                    Io sto seguendo pedissequamente il Simone (che mi pare aggiornato) e nel testo si da atto della possibilità di emissione, per le SPA non quotate, del voto plurimo dal 2014.

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                      Ecco appunto chia, ho visto i casi di istigazione alla corruzione art 322 cp ovvero quei casi in cui una delle parti non accetta la "proposta"; ma in caso di concussione? Se il privato non accetta, il pubblico ufficiale rimane impunito? Scusami le mille domande, ma mi sembri molto preparata al riguardo..

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