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Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggioalla prima dico SI perché magari i motivi del sequestro possono venire meno e dunque la cosa sequestrata torna nella disponibilità del proprietario ... nella confisca no ... ad esempio nel caso di reati contro la pa è sempre ordinata la CONFISCA come pena accessoria e quindi a reato già accertato ... cioè il bene confiscato non entrerà mai più nella disponibilità del reo ... si parla anche di CONFISCA nel caso di beni appunto confiscati alla mafia ............................................la confisca può essere successiva al sequestro, pensa al caso limite in cui vengono sequestrati dei beni per assicurare al creditore il soddisfacimento del suo credito....se nel corso del processo si accerta che quei beni siano di provenienza illecita, potrebbe esserne ordinata la confisca ( si passa da processo civile a penale ma la risposta alla domanda è cmq SI )
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Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggioperfetto, avevo inteso bene.....grazie mille
se vuoi ti aggiungo questo che ho trovato su un sito di diritto amministrativo:
La confisca è un provvedimento presente in varie branche del diritto (civile, penale, amministrativo).
Si tratta di un provvedimento a carattere repressivo e sanzionatorio che comporta l'ablazione del diritto ai danni del destinatario del provvedimento ed il suo trasferimento coattivo alla PA. La confisca non rientra, tuttavia, tra i provvedimenti ablatori di cui all'art. 42 3° comma della Cost, in quanto è caratterizzata dalla natura sanzionatoria e dall'assenza di indennizzo.
La confisca ha, per oggetto, le cose che furono destinate alla commissione dell'illecito o quelle che ne rappresentarono il prodotto.
Oltre alla funzione sanzionatoria, il provvedimento della confisca assolve ad una funzionepreventiva della commissione di ulteriori illeciti.
Nell'ambito del diritto amministrativo, la confisca è disciplinata dagli artt. 20-22 della L. n. 689/1981che prevede la confisca facoltativa, relativa alle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito e la confisca obbligatoria relativa alle cose che ne rappresentarono il prodotto.
La confisca di cui ai richiamati artt. 20-22 ha natura accessoria rispetto a quella consistente nelpagamento di una somma di denaro.
Affine ma diverso dalla confisca è il provvedimento del sequestro amministrativo che ha caratteretemporaneo e funzione cautelare. Il sequestro non comporta il trasferimento del diritto in favore della PA e la perdita dello stesso ai danni del destinatario del provvedimento ma solo l'effetto dell'indisponibilità temporanea.
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Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggiograzie sid, approfitto delle tue conoscenze...
il sequestro è una misura + leggera rispetto alla confisca?
la confisca può essere una fase successiva al sequestro?
Essendoci nella confisca un passaggio di proprietà del bene rivalutiamo la domanda posta
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Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggioottima spiegazione di sid
se vuoi ti aggiungo questo che ho trovato su un sito di diritto amministrativo:
La confisca è un provvedimento presente in varie branche del diritto (civile, penale, amministrativo).
Si tratta di un provvedimento a carattere repressivo e sanzionatorio che comporta l'ablazione del diritto ai danni del destinatario del provvedimento ed il suo trasferimento coattivo alla PA. La confisca non rientra, tuttavia, tra i provvedimenti ablatori di cui all'art. 42 3° comma della Cost, in quanto è caratterizzata dalla natura sanzionatoria e dall'assenza di indennizzo.
La confisca ha, per oggetto, le cose che furono destinate alla commissione dell'illecito o quelle che ne rappresentarono il prodotto.
Oltre alla funzione sanzionatoria, il provvedimento della confisca assolve ad una funzionepreventiva della commissione di ulteriori illeciti.
Nell'ambito del diritto amministrativo, la confisca è disciplinata dagli artt. 20-22 della L. n. 689/1981che prevede la confisca facoltativa, relativa alle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito e la confisca obbligatoria relativa alle cose che ne rappresentarono il prodotto.
La confisca di cui ai richiamati artt. 20-22 ha natura accessoria rispetto a quella consistente nelpagamento di una somma di denaro.
Affine ma diverso dalla confisca è il provvedimento del sequestro amministrativo che ha caratteretemporaneo e funzione cautelare. Il sequestro non comporta il trasferimento del diritto in favore della PA e la perdita dello stesso ai danni del destinatario del provvedimento ma solo l'effetto dell'indisponibilità temporanea.
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Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggiopiuttosto ... qualcuno ha un estratto di codice penale aggiornato dei reati contro la pa ??
se guardi su altalex dovrebbe essere sempre aggiornato!
io lo uso insieme a brocardi.it a cui sono affezionata perchè più chiaro con le note
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Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggiose guardi su altalex dovrebbe essere sempre aggiornato!
io lo uso insieme a brocardi.it a cui sono affezionata perchè più chiaro con le note
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Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggiochiachia hai un link di quello senza note ???
http://www.altalex.com/documents/cod.../codice-penale
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