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Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggioscusa cortesix
confermi prestazioni di servizi rese a soggetti ue escluse da iva e non non imponibili?
http://forum.concorsi.it/forum/showt...835#post989835
http://forum.concorsi.it/forum/showt...841#post989841
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Originariamente inviato da markus77 Visualizza il messaggiofare delle previsioni nn sapendo quante risposte siano e in quanto tempo ............. e nn avendo un termine di paragone con gli altri anni essendo la tecnico-professionale come seconda prova e' abbastanza azzardato........... pero' un conclusione si puo' fare, alla seconda sono arrivate tante persone che hanno provato quasi per scherzo senza una preparazione e quindi si sono dovute inventare scienziati in poco piu' di un mese ( questo lascia presagire che la preparazione a confronto degli altri anni sia molto piu' scarsa)......... invece sarebbe interessante sapere l'incidenza tra le risposte nn date e quelle omesse in tal modo che uno possa regolarsi su quante e dove lanciarsi a caso!!!!!!!!!!!!!!!!!! secondo me tanto per dirne una se sono 60 domande con 45 giuste e 15 sbagliate si e' dentro............
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Originariamente inviato da Tabasco Visualizza il messaggiopomi, ho avuto anch'io lo stesso dubbio ieri sera perché 'sta cosa mi aveva messo in crisi... stamattina mi ha riposto ming:
http://forum.concorsi.it/forum/showt...835#post989835
http://forum.concorsi.it/forum/showt...841#post989841
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Originariamente inviato da Francy1978 Visualizza il messaggioSecondo me si parla di non impinibili
questo è del 20 gennaio 2015
Ai fini Iva, le prestazioni rese dal soggetto Iva nazionale nei confronti del soggetto passivo in altro Stato Ue sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva per difetto del presupposto territoriale, ma soggette all’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972, mentre quelle ricevute sono rilevanti territorialmente in Italia, con conseguente obbligo di verifica in merito all’assoggettamento ad Iva delle stesse. Tale ultimo aspetto assume rilievo anche per la compilazione degli elenchi Intrastat, poiché, come anticipato, sono esclusi dall’obbligo di “listing” quelle prestazioni di servizi per le quali l’imposta non è dovuta nel Paese del committente.
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rateizzazione debiti tributari
avete per caso uno schemino o per lo meno le idee chiare??
avevo letto 6/8/12 rate trimestrali sotto un certo importo, e un numero maggiore oltre quell'importo...
ora leggo "fino a 72 rate mensili"....
Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggioMi sembrano un pò tante 15 errate..
ma se non ho contato male, in vecchi concorsi si passava anche con 25 errori su 80... (il punteggio era diverso, ma non conta)
poi considera appunto il solo mese a disposizione per studiare (tranne i pochi che hanno iniziato prima, o che già sapevano tutto).
boh.... speriamo bene!!!
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Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggioRagazzi ....va bene se imparo questo in tema di rettifica della dichiarazione o nel frattempo è cambiato qualcosa ????? .........................................Dichiaraz ione correttiva: se la rettifica interviene prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente non subisce l’applicazione di sanzioni. Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni. Inoltre, occorre barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico.
Se la rettifica è a sfavore del contribuente (maggior debito o minor credito), occorre versare la maggiore imposta (o la differenza rispetto al credito originario).
In caso di rettifiche a vantaggio del contribuente, la maggiore imposta versata o il maggior credito possono essere richiesti a rimborso o portati in diminuzione da ulteriori importi a debito (compensazione).
Dichiarazione integrativa: se la rettifica interviene dopo il termine di presentazione occorre in genere redigere una dichiarazione integrativa utilizzando il modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta cui si riferisce. In tal caso, il contribuente deve barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico. Bisogna, inoltre, distinguere se la rettifica è a favore o a sfavore del contribuente.
Nel primo caso (rettifica a credito del contribuente) se la rettifica interviene non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo non si applicano le sanzioni e il credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. Se invece l’errore o l’omissione sono riscontrati dal contribuente successivamente al termine suddetto non è possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma è possibile presentare apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.
Nel secondo caso (rettifica a debito del contribuente) se la rettifica interviene entro i limiti temporali previsti per il cosiddetto ravvedimento sono previste delle sanzioni ridotte variabili in funzione del tipo di errore. Se invece interviene decorsi i termini previsti per il ravvedimento (ma comunque non oltre i termini di decadenza dell’azione di accertamento) sono applicate le sanzioni in misura intera
In estrema sintesi:
possibilità di presentare dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione .....(a condizione che non sia stato notificato avviso di acc. o di liq. o avviso di irregolarità 36-bis, 36-ter!)
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Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggioscusa cortesix
confermi prestazioni di servizi rese a soggetti ue escluse da iva e non non imponibili?
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