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    Originariamente inviato da Moroz78 Visualizza il messaggio
    Ciao Sancho! Credo e spero anch'io, ma anche su questo punto nessuna garanzia...
    no purtroppo nessuna garanzia.........

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      Buongiorno a tutti!
      domanda: la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del fisco si qualifica come un ravvedimento operoso?

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        Ragazzi ....va bene se imparo questo in tema di rettifica della dichiarazione o nel frattempo è cambiato qualcosa ????? .........................................Dichiaraz ione correttiva: se la rettifica interviene prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente non subisce l’applicazione di sanzioni. Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni. Inoltre, occorre barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico.
        Se la rettifica è a sfavore del contribuente (maggior debito o minor credito), occorre versare la maggiore imposta (o la differenza rispetto al credito originario).
        In caso di rettifiche a vantaggio del contribuente, la maggiore imposta versata o il maggior credito possono essere richiesti a rimborso o portati in diminuzione da ulteriori importi a debito (compensazione).
        Dichiarazione integrativa: se la rettifica interviene dopo il termine di presentazione occorre in genere redigere una dichiarazione integrativa utilizzando il modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta cui si riferisce. In tal caso, il contribuente deve barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico. Bisogna, inoltre, distinguere se la rettifica è a favore o a sfavore del contribuente.
        Nel primo caso (rettifica a credito del contribuente) se la rettifica interviene non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo non si applicano le sanzioni e il credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. Se invece l’errore o l’omissione sono riscontrati dal contribuente successivamente al termine suddetto non è possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma è possibile presentare apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.
        Nel secondo caso (rettifica a debito del contribuente) se la rettifica interviene entro i limiti temporali previsti per il cosiddetto ravvedimento sono previste delle sanzioni ridotte variabili in funzione del tipo di errore. Se invece interviene decorsi i termini previsti per il ravvedimento (ma comunque non oltre i termini di decadenza dell’azione di accertamento) sono applicate le sanzioni in misura intera

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          Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
          Ragazzi ....va bene se imparo questo in tema di rettifica della dichiarazione o nel frattempo è cambiato qualcosa ????? .........................................Dichiaraz ione correttiva: se la rettifica interviene prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente non subisce l’applicazione di sanzioni. Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni. Inoltre, occorre barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico.
          Se la rettifica è a sfavore del contribuente (maggior debito o minor credito), occorre versare la maggiore imposta (o la differenza rispetto al credito originario).
          In caso di rettifiche a vantaggio del contribuente, la maggiore imposta versata o il maggior credito possono essere richiesti a rimborso o portati in diminuzione da ulteriori importi a debito (compensazione).
          Dichiarazione integrativa: se la rettifica interviene dopo il termine di presentazione occorre in genere redigere una dichiarazione integrativa utilizzando il modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta cui si riferisce. In tal caso, il contribuente deve barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico. Bisogna, inoltre, distinguere se la rettifica è a favore o a sfavore del contribuente.
          Nel primo caso (rettifica a credito del contribuente) se la rettifica interviene non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo non si applicano le sanzioni e il credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. Se invece l’errore o l’omissione sono riscontrati dal contribuente successivamente al termine suddetto non è possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma è possibile presentare apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.
          Nel secondo caso (rettifica a debito del contribuente) se la rettifica interviene entro i limiti temporali previsti per il cosiddetto ravvedimento sono previste delle sanzioni ridotte variabili in funzione del tipo di errore. Se invece interviene decorsi i termini previsti per il ravvedimento (ma comunque non oltre i termini di decadenza dell’azione di accertamento) sono applicate le sanzioni in misura intera
          A me torna, basandomi su quello che leggo nel compendio (2015).Tu l'hai trovato sul sito dell'Ae?

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            Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
            Ragazzi ....va bene se imparo questo in tema di rettifica della dichiarazione o nel frattempo è cambiato qualcosa ????? .........................................Dichiaraz ione correttiva: se la rettifica interviene prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente non subisce l’applicazione di sanzioni. Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni. Inoltre, occorre barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico.
            Se la rettifica è a sfavore del contribuente (maggior debito o minor credito), occorre versare la maggiore imposta (o la differenza rispetto al credito originario).
            In caso di rettifiche a vantaggio del contribuente, la maggiore imposta versata o il maggior credito possono essere richiesti a rimborso o portati in diminuzione da ulteriori importi a debito (compensazione).
            Dichiarazione integrativa: se la rettifica interviene dopo il termine di presentazione occorre in genere redigere una dichiarazione integrativa utilizzando il modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta cui si riferisce. In tal caso, il contribuente deve barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico. Bisogna, inoltre, distinguere se la rettifica è a favore o a sfavore del contribuente.
            Nel primo caso (rettifica a credito del contribuente) se la rettifica interviene non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo non si applicano le sanzioni e il credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. Se invece l’errore o l’omissione sono riscontrati dal contribuente successivamente al termine suddetto non è possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma è possibile presentare apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.
            Nel secondo caso (rettifica a debito del contribuente) se la rettifica interviene entro i limiti temporali previsti per il cosiddetto ravvedimento sono previste delle sanzioni ridotte variabili in funzione del tipo di errore. Se invece interviene decorsi i termini previsti per il ravvedimento (ma comunque non oltre i termini di decadenza dell’azione di accertamento) sono applicate le sanzioni in misura intera
            Tutto ok mi sembra

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              l'ho trovato in rete ma dovrebbe essere 2012, per questo chiedevo...

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                Sid, mi suona, tranne il fatto che per i tributi amministrati dall'AdE il termine per il ravvedimento non "scade" mai: è possibile ravvedersi anche una volta iniziati accessi ispezioni verifiche, pagando 1/5 del minimo - e salvo notifica dell'avviso di accertamento.

                Qualcuno si ricorda le altre ipotesi di riduzione delle sanzioni, e corrispondenti frazioni? Non tutta la pappardella del ravvedimento, mi riferisco a:

                adesione al pvc (ancora per poco)
                Mediazione
                Conciliazione giudiziale
                ... altro? Accertamento con adesione e adesione al pvc sono cose diverse? C'era anche na roba chiamata tipo "acquiescenza" ?
                Che dannato minestrone che ho in testa!

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                  E' andato via CR?????????????????

                  nuoooooooooooooooooooooooooooo

                  gli dovevo chiedere del'iva...... cccccidenti

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                    fare delle previsioni nn sapendo quante risposte siano e in quanto tempo ............. e nn avendo un termine di paragone con gli altri anni essendo la tecnico-professionale come seconda prova e' abbastanza azzardato........... pero' un conclusione si puo' fare, alla seconda sono arrivate tante persone che hanno provato quasi per scherzo senza una preparazione e quindi si sono dovute inventare scienziati in poco piu' di un mese ( questo lascia presagire che la preparazione a confronto degli altri anni sia molto piu' scarsa)......... invece sarebbe interessante sapere l'incidenza tra le risposte nn date e quelle omesse in tal modo che uno possa regolarsi su quante e dove lanciarsi a caso!!!!!!!!!!!!!!!!!! secondo me tanto per dirne una se sono 60 domande con 45 giuste e 15 sbagliate si e' dentro............

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                      scusa cortesix

                      confermi prestazioni di servizi rese a soggetti ue escluse da iva e non non imponibili?

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