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    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
    e sai mica quando è annullabile invece?? poi ti lascio il mio appartamento giuro
    Tipo eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge....
    C'è da dire che in ambito tributario (e quindi amministrativo) la nullità e l'annullabilità operano in maniera diversa rispetto alle regole "ordinarie"

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      'giorno...
      ieri sono rimasto indietro, e più recuperavo, più le pagine aumentavano!!!

      Originariamente inviato da Alsiride Visualizza il messaggio
      Non sono affatto convinta, ma dopo pranzo ci provo :P

      Purtroppo non sono convinta neanche di questo -_-
      Comunque ho fatto IGEA (Istituto Giuridico Economico Aziendale) Ricordassi la metà delle cose che ho studiato nella mia vità, sarei a cavallo (ma forse basterebbe anche un terzo)
      anch'io ho fatto igea!!!!
      qualcosa mi ricordo, ma tanto sono passati talmente tanti anni che le cose sono cambiate....
      magari diritto civile sarà rimasto più o meno invariato....
      già il riporto delle perdite (che avrei considerato una cosa immodificabile) è variato!

      Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
      ragazzi, io avrei altre simulazioni però mi sembra giusto condividerle solo con i partecipanti attivi al forum ... chi vuole riceverle scriva qui la mail, dopo averne raccolte un po' le invierò magari per domani sera....
      va bene se ti scrivo io all'indirizzo che hai scritto più su?

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        Ciao Siddharta,
        anche se sono un elemento passivo del forum (se non sbaglio questa è la prima volta che scrivo), vengo a vedere i quiz che postate e ne faccio corrette solo il 50% .
        Potresti inviare le simulazioni anche a me, grazie
        m.aversa@hotmail.it

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          Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
          Tipo eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge....
          C'è da dire che in ambito tributario (e quindi amministrativo) la nullità e l'annullabilità operano in maniera diversa rispetto alle regole "ordinarie"
          La decadenza, un treno da non perdere


          Se non opposta, sono validi anche gli atti successivi all'avviso di accertamento non contestato


          Se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, previsto dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti (cartella esattoriale) sono validi. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 18019 depositata il 24 agosto 2007.

          io sapevo questo

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            Originariamente inviato da dart Visualizza il messaggio
            'giorno...
            ieri sono rimasto indietro, e più recuperavo, più le pagine aumentavano!!!


            anch'io ho fatto igea!!!!
            qualcosa mi ricordo, ma tanto sono passati talmente tanti anni che le cose sono cambiate....
            magari diritto civile sarà rimasto più o meno invariato....
            già il riporto delle perdite (che avrei considerato una cosa immodificabile) è variato!


            va bene se ti scrivo io all'indirizzo che hai scritto più su?
            va bene dart

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              Ciao Sid. Se lo ritieni opportuno la mia mail è tosto.andrea@gmail.com

              Grazie

              Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk

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                Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                Nullità INSANABILE....
                Grande !
                L'avevo beccata anche io ma a fronte della schiera di sostenitori dell'annullabilità mi ero un poco scoraggato

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                  Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
                  L'inosservanza del termine di decadenza per la notificazione di un avviso di accertamento .... 1) rende nullo il relativo avviso 2) è sanabile quando si dimostra che lo scopo della notifica si è in ogni caso raggiunto 3) rende annullabile il relativo avviso...............secondo voi questa????
                  Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                  La decadenza, un treno da non perdere


                  Se non opposta, sono validi anche gli atti successivi all'avviso di accertamento non contestato


                  Se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, previsto dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti (cartella esattoriale) sono validi. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 18019 depositata il 24 agosto 2007.
                  Un po rognoso questo argomento..... ;-))

                  io sapevo questo
                  Infatti......la nullità deve essere fatta valere.....
                  Ma se un avviso non viene notificato nei termini si parla comunque di nullità....
                  Non è sanabile (come scritto nella domanda di Sidd) se l'Amministrazione dimostra che lo scopo della notifica è comunque stato raggiunto.....l'atto VA notificato nei termini...
                  Quindi si parla di nullità nei casi previsti dalla legge e, in generale, qualora manchino requisiti di cui all'art. 42 c. 3 DPR 600/73 (sottoscrizione, motivazione, ecc....).
                  Per l'annullabilità, concetto "nuovo", vedi l'art. 21-octies L. 241/90

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                    Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                    Infatti......la nullità deve essere fatta valere.....
                    Ma se un avviso non viene notificato nei termini si parla comunque di nullità....
                    Non è sanabile (come scritto nella domanda di Sidd) se l'Amministrazione dimostra che lo scopo della notifica è comunque stato raggiunto.....l'atto VA notificato nei termini...
                    Quindi si parla di nullità nei casi previsti dalla legge e, in generale, qualora manchino requisiti di cui all'art. 42 c. 3 DPR 600/73 (sottoscrizione, motivazione, ecc....).
                    Per l'annullabilità, concetto "nuovo", vedi l'art. 21-octies L. 241/90
                    sisi giusto molto bravo CR idee assai chiare

                    grazie per la spiegazione!!!!!!!!!!! assai idolo

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                      Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                      Infatti......la nullità deve essere fatta valere.....
                      Ma se un avviso non viene notificato nei termini si parla comunque di nullità....
                      Non è sanabile (come scritto nella domanda di Sidd) se l'Amministrazione dimostra che lo scopo della notifica è comunque stato raggiunto.....l'atto VA notificato nei termini...
                      Quindi si parla di nullità nei casi previsti dalla legge e, in generale, qualora manchino requisiti di cui all'art. 42 c. 3 DPR 600/73 (sottoscrizione, motivazione, ecc....).
                      Per l'annullabilità, concetto "nuovo", vedi l'art. 21-octies L. 241/90
                      pomi ma nella mia domanda parlavamo di un'altra questione ... tu hai postato il caso in cui l'avviso viene notificato nei termini e non impugnato dal contribuente ... la mia domanda riguardava il caso in cui, decorsi i termini per notificarlo, l'amministrazione non lo notifica ... dunque è NULLO ... e la nullità è "virtualmente contenuta nel sistema"

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