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    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
    Imposte sui redditi
    Il legislatore ha operato una netta distinzione tra le attività istituzionali delle Onlus, indicate al comma 1, lettera a), articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, che sono quelle finalizzate all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e le attività a queste connesse; tale diversificazione rileva anche ai fini fiscali. Infatti:
    • le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e sono quindi completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi
    • le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

    L'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), del Dpr 600/1973, ha sancito l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.
    Poiché le agevolazioni interessano esclusivamente il reddito d’impresa, le Onlus sono assoggettate all'Ires relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi (anche tali soggetti rientrano infatti nell’alveo degli enti non commerciali residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir).

    grazieeeeee pomi

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      Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
      grazieeeeee pomi
      figurati chiachia! grazie a te! cmq secondo me non c'è bisogno di ricordarsi tutto per il quiz. solo ires e se ti fa una domanda più specifica riguardo all'attività istituzionale probabilmente no.. spero non sia cambiato nulla

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        Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
        figurati chiachia! grazie a te! cmq secondo me non c'è bisogno di ricordarsi tutto per il quiz. solo ires e se ti fa una domanda più specifica riguardo all'attività istituzionale probabilmente no.. spero non sia cambiato nulla
        sono esenti da imposta di registro, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e imposta sulle donazioni e successioni
        È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare, a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l’esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni, ecc.

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          ecco questo art tuir

          Art. 150
          Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
          1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
          2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

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            Originariamente inviato da Otrebor22 Visualizza il messaggio
            sono esenti da imposta di registro, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e imposta sulle donazioni e successioni
            È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare, a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l’esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni, ecc.
            esatto sisi concordo

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              importante

              Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative

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                Secondo il mio manuale (de luca) le onlus non sono esenti da imposta di registro, hanno solo delle agevolazioni.

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                  David Ricardo affermò il principio di equivalenza:

                  A) tra imposte dirette e trasferimenti per il finanziamento della spesa pubblica

                  B) tra imposte reali e trasferimenti per il finanziamento della spesa pubblica

                  C) tra le imposte ed il ricorso al debito pubblico per il finanziamento della spesa pubblica

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                    Originariamente inviato da roberto83 Visualizza il messaggio
                    David Ricardo affermò il principio di equivalenza:

                    A) tra imposte dirette e trasferimenti per il finanziamento della spesa pubblica

                    B) tra imposte reali e trasferimenti per il finanziamento della spesa pubblica

                    C) tra le imposte ed il ricorso al debito pubblico per il finanziamento della spesa pubblica
                    Ciao!!!!!! Provo la ultima c!

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                      Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
                      grazie a tutti!!!!
                      per tutti gli interessati da stasera ore 24,01 si potra fare l'accesso agli atti della prova attitudinale
                      io lo faro a quell'ora tolto il dente tolto il dolore !!
                      dici che esce già alle 00.01....?
                      non è che gli avvisi AdE che escono "in giornata"?

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                      Sto operando...
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