Imposte sui redditi
Il legislatore ha operato una netta distinzione tra le attività istituzionali delle Onlus, indicate al comma 1, lettera a), articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, che sono quelle finalizzate all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e le attività a queste connesse; tale diversificazione rileva anche ai fini fiscali. Infatti:
le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e sono quindi completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi
le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
L'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), del Dpr 600/1973, ha sancito l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.
Poiché le agevolazioni interessano esclusivamente il reddito d’impresa, le Onlus sono assoggettate all'Ires relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi (anche tali soggetti rientrano infatti nell’alveo degli enti non commerciali residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir).
figurati chiachia! grazie a te! cmq secondo me non c'è bisogno di ricordarsi tutto per il quiz. solo ires e se ti fa una domanda più specifica riguardo all'attività istituzionale probabilmente no.. spero non sia cambiato nulla
figurati chiachia! grazie a te! cmq secondo me non c'è bisogno di ricordarsi tutto per il quiz. solo ires e se ti fa una domanda più specifica riguardo all'attività istituzionale probabilmente no.. spero non sia cambiato nulla
sono esenti da imposta di registro, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e imposta sulle donazioni e successioni È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare, a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l’esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni, ecc.
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
sono esenti da imposta di registro, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e imposta sulle donazioni e successioni È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare, a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l’esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni, ecc.
“Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative
grazie a tutti!!!!
per tutti gli interessati da stasera ore 24,01 si potra fare l'accesso agli atti della prova attitudinale
io lo faro a quell'ora tolto il dente tolto il dolore !!
dici che esce già alle 00.01....?
non è che gli avvisi AdE che escono "in giornata"?
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