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    Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
    io anche
    snc le sbaglio sempre tutte
    SNC.....

    S-periamo
    N-on
    C-apitano

    Hahaha

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      Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
      SNC.....

      S-periamo
      N-on
      C-apitano

      Hahaha
      ahahahah fantastica

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        Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
        per le gentili donzelle ;-)
        la riduzione del capitale in una snc, deve essere considerato come modificazione dell'originale contratto sociale, pertanto non può sottrarsi al consenso unanime di tutti i soci
        Ciao Sancho.....
        aggiungo: salvo non sia diversamente contenuto nel contratto sociale stesso...

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          ragazzi ma le onlus sono soggette a irpef o ires?

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            Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
            Ciao Sancho.....
            aggiungo: salvo non sia diversamente contenuto nel contratto sociale stesso...
            ottimo ;-)

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              Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
              Ciao Sancho.....
              aggiungo: salvo non sia diversamente contenuto nel contratto sociale stesso...

              okkkk fisso in menteeeee

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                Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                SNC.....

                S-periamo
                N-on
                C-apitano

                Hahaha
                ahahahahahahahahaha grande CR

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                  ok ci sono!!!! grande sancho!!!!

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                    Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
                    ragazzi ma le onlus sono soggette a irpef o ires?
                    ires e a volte possono non esserlo credo aspetta che trovo qlc

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                      Imposte sui redditi
                      Il legislatore ha operato una netta distinzione tra le attività istituzionali delle Onlus, indicate al comma 1, lettera a), articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, che sono quelle finalizzate all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e le attività a queste connesse; tale diversificazione rileva anche ai fini fiscali. Infatti:
                      • le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e sono quindi completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi
                      • le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

                      L'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), del Dpr 600/1973, ha sancito l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.
                      Poiché le agevolazioni interessano esclusivamente il reddito d’impresa, le Onlus sono assoggettate all'Ires relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi (anche tali soggetti rientrano infatti nell’alveo degli enti non commerciali residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir).

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