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Originariamente inviato da Diamax Visualizza il messaggioB, solo al fondatore
Originariamente inviato da roberto83 Visualizza il messaggioNei casi in cui l'inerzia della Pubblica Amministrazione equivalga al mancato accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato, si parla di:
A) silenzio rigetto
B) silenzio rifiuto
C) decadenza
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Originariamente inviato da roberto83 Visualizza il messaggioNei casi in cui l'inerzia della Pubblica Amministrazione equivalga al mancato accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato, si parla di:
A) silenzio rigetto
B) silenzio rifiuto
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Originariamente inviato da roberto83 Visualizza il messaggioNei casi in cui l'inerzia della Pubblica Amministrazione equivalga al mancato accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato, si parla di:
A) silenzio rigetto
B) silenzio rifiuto
C) decadenza
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Il silenzio-rigetto ricorre nei casi in cui la legge conferisce all'inerzia della P.A., che non risponde nei termini previsti, il significato di diniego di accoglimento dell'istanza del privato. Si tratta, in sostanza, di un'ipotesi normativamente qualificata in cui alla mancata risposta dell'amministrazione viene attribuito un significato di rigetto alla domanda del privato, di modo che questi trova tutela attraverso gli ordinari strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento, vale a dire attraverso il meccanismo impugnatorio.
Solo quando il silenzio sia solo il frutto di una inerzia non espressamente qualificata da una norma, è possibile considerare il silenzio come "inadempimento"(inerzia a fronte di attività vincolata)o "rifiuto" (inerzia a fronte di attività discrezionale)
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Originariamente inviato da roberto83 Visualizza il messaggioIl silenzio-rigetto ricorre nei casi in cui la legge conferisce all'inerzia della P.A., che non risponde nei termini previsti, il significato di diniego di accoglimento dell'istanza del privato. Si tratta, in sostanza, di un'ipotesi normativamente qualificata in cui alla mancata risposta dell'amministrazione viene attribuito un significato di rigetto alla domanda del privato, di modo che questi trova tutela attraverso gli ordinari strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento, vale a dire attraverso il meccanismo impugnatorio.
Solo quando il silenzio sia solo il frutto di una inerzia non espressamente qualificata da una norma, è possibile considerare il silenzio come "inadempimento"(inerzia a fronte di attività vincolata)o "rifiuto" (inerzia a fronte di attività discrezionale)
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Originariamente inviato da Maroon85 Visualizza il messaggioDi una chiarezza mostruosa....grazie mille :-)
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