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DISMISSIONE DEI BENI I beni possono essere volontariamente distolti dall’attività: a) non solo distruggendoli b) ma anche distogliendoli dall’attività produttiva (di beni o servizi); in tal caso il bene viene semplicemente “accantonato”.
In tal caso: il residuo ammortizzabile rimane comunque immediatamente deducibile (art. 102 c. 4 Tuir) se poi il bene: rimane presso i locali dell’azienda: occorre procurarsi una prova documentale di tale destinazione (con verbale del CdA o Collegio sindacale, oppure con “atti interni” dell’impresa: verbali, relazioni tecniche, disposizioni, ordini di servizio, ecc.) viene spostato altrove: occorre anzitutto adottare le cautele viste in precedenza per evitare la presunzione di cessione in nero; la prova documentale della dismissione dal processo produttivo potrà essere indicata sui documenti che certificano lo spostamento (es.: sul DDT).
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