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    https://www.youtube.com/watch?v=qSgsW9GLerA

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      Lo devo trovare per iscritto, non posso dare per scontato quello che mi dici...

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
        Lo devo trovare per iscritto, non posso dare per scontato quello che mi dici...
        perfetto......questo è giustissimo. Ma a volte non è che lo trovi scritto per intero bisogna anche dedurlo....

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          x roger

          tu che dici?

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            La distribuzione ai soci di riserve legali :
            a) non crea base imponibile in capo alla società e non crea tassazione in capo si soci, poichè sono utili già tassati in precedenza (crea tassazione ai soci quindi non può essere A....)
            b) non crea base imponibile in capo alla società e crea tassazione in capo ai soci.
            c) le riserve legali sono disponibili ma mai distribuibili (non può essere giusta perchè non è vero che non sono mai distribuibili)



            risposta esatta B
            E questo da dove dovrei dedurlo? Dal fatto che siccome la riserva legale è una riserva di utili e gli utili saranno stati già tassati in capo alla società come reddito d'impresa allora se si distribuisce la parte della riserva legale eccedente il 20% può essere solo tassata in capo al socio?

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              E questo da dove dovrei dedurlo? Dal fatto che siccome la riserva legale è una riserva di utili e gli utili saranno stati già tassati in capo alla società come reddito d'impresa allora se si distribuisce la parte della riserva legale eccedente il 20% può essere solo tassata in capo al socio?
              esattamente...
              .ma poi....tieni presente che in sede di quiz a volte si risponde anche con il metodo per esclusione.....( potresti non conoscere con certezza quella esatta, ma riconosci con certezza le due non corrette ....)

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                esattamente...
                .ma poi....tieni presente che in sede di quiz a volte si risponde anche con il metodo per esclusione.....( potresti non conoscere con certezza quella esatta, ma riconosci con certezza le due non corrette ....)
                Ok, rimane questo. Non ho capito per niente...per la distruzione l'ho letto da qualche parte, sulla cessione non saprei...

                In caso di alienazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo è possibile dedurre l’ammortamento residuo?
                a) Si, in ogni caso
                b) Si, ma solo in caso di vendita o distruzione dei beni
                c) Si, a condizione che il bene non venga più utilizzato ai sensi dell'art. 102 comma 4 TUIR(se lo mantieni in bilancio e non lo usi...)

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                  Rivado a vedere se trovo qualcosa...

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Ok, rimane questo. Non ho capito per niente...per la distruzione l'ho letto da qualche parte, sulla cessione non saprei...

                    In caso di alienazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo è possibile dedurre l’ammortamento residuo?
                    a) Si, in ogni caso
                    b) Si, ma solo in caso di vendita o distruzione dei beni
                    c) Si, a condizione che il bene non venga più utilizzato ai sensi dell'art. 102 comma 4 TUIR(se lo mantieni in bilancio e non lo usi...)
                    I beni fuoriusciti dal processo produttivo non sono più soggetti ad ammortamento; se invece sono solo temporaneamente non utilizzati l'ammortamento deve essere calcolato. Fiscalmente la prassi ministeriale per eliminazione dal processo produttivo intende eliminazione fisica: di conseguenza, per dedurre il valore residuo, è necessario vendere o distruggere i beni. Il mancato utilizzo di un cespite rende in ogni caso indeducibile il suo ammortamento.

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      I beni fuoriusciti dal processo produttivo non sono più soggetti ad ammortamento; se invece sono solo temporaneamente non utilizzati l'ammortamento deve essere calcolato. Fiscalmente la prassi ministeriale per eliminazione dal processo produttivo intende eliminazione fisica: di conseguenza, per dedurre il valore residuo, è necessario vendere o distruggere i beni. Il mancato utilizzo di un cespite rende in ogni caso indeducibile il suo ammortamento.

                      esattamente .....

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                      Sto operando...
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