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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    esattamente .....
    Però c'è anche questo...

    DISMISSIONE DEI BENI I beni possono essere volontariamente distolti dall’attività: a) non solo distruggendoli b) ma anche distogliendoli dall’attività produttiva (di beni o servizi); in tal caso il bene viene semplicemente “accantonato”.
    In tal caso:  il residuo ammortizzabile rimane comunque immediatamente deducibile (art. 102 c. 4 Tuir)  se poi il bene:  rimane presso i locali dell’azienda: occorre procurarsi una prova documentale di tale destinazione (con verbale del CdA o Collegio sindacale, oppure con “atti interni” dell’impresa: verbali, relazioni tecniche, disposizioni, ordini di servizio, ecc.)  viene spostato altrove: occorre anzitutto adottare le cautele viste in precedenza per evitare la presunzione di cessione in nero; la prova documentale della dismissione dal processo produttivo potrà essere indicata sui documenti che certificano lo spostamento (es.: sul DDT).

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Però c'è anche questo...

      DISMISSIONE DEI BENI I beni possono essere volontariamente distolti dall’attività: a) non solo distruggendoli b) ma anche distogliendoli dall’attività produttiva (di beni o servizi); in tal caso il bene viene semplicemente “accantonato”.
      In tal caso:  il residuo ammortizzabile rimane comunque immediatamente deducibile (art. 102 c. 4 Tuir)  se poi il bene:  rimane presso i locali dell’azienda: occorre procurarsi una prova documentale di tale destinazione (con verbale del CdA o Collegio sindacale, oppure con “atti interni” dell’impresa: verbali, relazioni tecniche, disposizioni, ordini di servizio, ecc.)  viene spostato altrove: occorre anzitutto adottare le cautele viste in precedenza per evitare la presunzione di cessione in nero; la prova documentale della dismissione dal processo produttivo potrà essere indicata sui documenti che certificano lo spostamento (es.: sul DDT).

      In caso di alienazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo è possibile dedurre l’ammortamento residuo?
      a) Si, in ogni caso-------------------------------> non può essere
      b) Si, ma solo in caso di vendita o distruzione dei beni
      c) Si, a condizione che il bene non venga più utilizzato ai sensi dell'art. 102 comma 4 TUIR(se lo mantieni in bilancio e non lo usi...)------> non non può essere


      per forza B...la risposta nel quiz deve essere ESATTA (non necessariamente completa)


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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        In caso di alienazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo è possibile dedurre l’ammortamento residuo?
        a) Si, in ogni caso-------------------------------> non può essere
        b) Si, ma solo in caso di vendita o distruzione dei beni
        c) Si, a condizione che il bene non venga più utilizzato ai sensi dell'art. 102 comma 4 TUIR(se lo mantieni in bilancio e non lo usi...)------> non non può essere


        per forza B...la risposta nel quiz deve essere ESATTA (non necessariamente completa)
        Si, certo... la domanda parla di alienazione, io inizialmente lo mettevo in dubbio perché ho subito pensato all'art. 102 comma 4 dando alla eliminazione dal processo produttivo l'accezione di accantonare, senza intendere necessariamente la vendita o la distruzione. Riguardo a quest'ultima accezione (vendita o distruzione ) ho letto in termini di deduzione del valore residuo solo nella guida Italia Oggi sui Bilanci e questa prassi ministeriale non so cosa sia...
        Ultima modifica di strelizia; 05-06-2016, 19:55.

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Si, certo... la domanda parla di alienazione, io inizialmente lo mettevo in dubbio perché ho subito pensato all'art. 102 comma 4 dando alla eliminazione dal processo produttivo l'accezione di accantonare, senza intendere necessariamente la vendita o la distruzione. Riguardo a quest'ultima accezione (vendita o distruzione ) ho letto in termini di deduzione del valore residuo solo nella guida Italia Oggi sui Bilanci

          il fisco vuole il verbale di distruzione proprio per vincere quella norma ( presunzione) che hai indicato....

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            http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/E...-193E-1998.pdf

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              per quanto riguarda le operazioni di distruzione di beni di importo inferiore a 10mila euro, è possibile sostituire il relativo verbale (predisposto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o trasformazione dei beni) con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal rappresentante legale dell’impresa o da un procuratore dell’impresa (circolare ministeriale n. 193/E del 1998). Si precisa, al riguardo, che l’azienda è in questo caso esonerata esclusivamente dalla redazione del verbale e non, invece, dalla presenza alle operazioni dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della Gdf. Dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.



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                Trivelle, Tesoro: 'Piattaforme non devono pagare Imu'. Sfida alla Cassazione. E i Comuni perdono 100-200 milioni - Il Fatto Quotidiano

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                  Non metto in dubbio la distruzione del bene ma la deducibilità del costo residuo...ma sto salvando, non sto leggendo quello che stai postando

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                    CAMBIO DI ROTTA RISPETTO ALLA CASSAZIONE – La posizione del dipartimento di via XX Settembre va in direzione opposta rispetto alla sentenza 3618 della Cassazione, con cui il 24 febbraio scorso la Suprema Corte aveva stabilito che le piattaforme petrolifere sono assoggettabili all’imposta comunale sugli immobili “nonostante la loro allocazione nel mare territoriale”. Con quel verdetto i giudici hanno dato ragione al Comune di Pineto che aveva chiesto all’Eni 33 milioni di Ici, più sanzioni e interessi, dovuti per gli anni 1993-1998 e relativi a una piattaforma situata di fronte alla costa. Per la Cassazione esiste una potestà degli enti locali nell’ambito del mare territoriale (fino alle 12 miglia marine), paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, anche se con i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. E, inoltre, le piattaforme sono soggette a Ici in quanto “ascrivibili in catasto nella categoria D/7, stante la loro riconducibilità al concetto di immobile ai fini civili e fiscali”.

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                      Partendo da questo punto Assomineraria ha chiesto chiarimento al ministero dell’Economia in merito al trattamento fiscale delle piattaforme. Secondo l’associazione “non sono immobili ai fini civilistici e catastali”, ma sono da considerarsi “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (i cosiddetti ‘imbullonati’) e, quindi, escluse dalla stima catastale dalla legge di Stabilità. Da quest’anno, infatti, l’Imu è stata abolita per gli ‘imbullonati’, che vanno detratti dal calcolo della quota da versare in base ai costi contabili. Quindi, come aveva spiegato a ilfattoquotidiano.it l’avvocato Ferdinando D’Amario, legale del Comune di Pineto “non può essere considerata imbullonata tutta la struttura ma solo i beni mobili”. Secondo l’associazione delle imprese estrattive, inoltre, gli enti locali non avrebbero il potere impositivo sul mare territoriale “che non può essere descritto nel catasto”.

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