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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    UN MITO..........................

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/18/denis-verdini-sesto-processo-rinvio-a-giudizio-per-crac-giornale-di-toscana/2648102/

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      la Maria.....:-)

      Tesoro Angiolillo, il figlio di Maria accusato di evasione fiscale: chiesto il sequestro della villa di piazza di Spagna

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        Caccia al tesoro a casa Angiolillo - l'Espresso

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          https://www.youtube.com/watch?v=Yrtpl9aDDrk

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            Ai fini Irpef, la plusvalenza ottenuta da una persona fisica, che non agisce nell’esercizio dell’impresa, attraverso la cessione di un area edificabile acquistata tre anni prima configura

            a) Plusvalenza rientrante nella categoria dei redditi diversi indipendentemente dal fatto che l’area sia stata acquistata tre anni prima
            b) Plusvalenza rientrante nella categoria dei redditi diversi poiché l’acquisto effettuato da non più di 5 anni, non genera mai plusvalenza tassabile
            c) Non configura plusvalenza.

            d) Plusvalenza rientrante nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b TUIR

            Le cessioni a titolo oneroso di aree edificabili acquisite a seguito di successione o donazione

            a) Un evento del tutto irrilevante sul piano reddituale
            b) Un reddito fondiario
            c) redditi diversi

            bo: a titolo oneroso o per successione?

            La plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo gratuito di un’area edificabile è soggetta a tassazione Irpef?

            a) Solo se possedute da meno di 5 anni
            b) No, perché trattasi di atto a titolo gratuito
            c ) Si

            La plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un’area edificabile è soggetta a tassazione Irpef?

            a) No, se posseduta da più di 5 anni ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett.b
            b) Si, perché acquistata a titolo oneroso
            c) Si


            L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di area edificabile :

            a) Si esercita in sede di dichiarazione dei redditi
            b) Si esercita all’atto e su richiesta della parte venditrice resa al notaio
            c) Non è possibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva.[/QUOTE]
            Ultima modifica di strelizia; 18-04-2016, 15:33.

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              a titolo oneroso o per successione....appunto

              la cessione di area edificabile è TASSABILE IN OGNI CASO

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                Ho risposto svogliatamente...non mi è piaciuto

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                  a meno che non a impacchetti in un fondo lussemburghese chiuso di diritto italiano....ahahahahah (esterovestizione permettendo....)

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Ho risposto svogliatamente...non mi è piaciuto

                    inoltre non credo sia prevista l'agevolazione dell'imposta sostitutiva............

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      a meno che non a impacchetti in un fondo lussemburghese chiuso di diritto italiano....ahahahahah (esterovestizione permettendo....)

                      in tal caso sarai tassato se e solo se si venderanno le quote......

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