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 Ciao a tutti. Avrei due quesiti cui no sono riuscito a dare risposta ma spero mi possiate aiutare.
 1) non ho ben capito la distinzione e tra casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ex DPR 600 73 e casi i cui l'idea non è dovuta proprio. Guardando sul web mi sembra ci sia confusione tra le due situazioni.
 2) ma oggi la rendita catastale dell'abitazione principale esente da il forma reddito complessivo? E se si la deduzione per la rendita prevista precedentemente opera ancora?
 Grazie a tutti
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 Originariamente inviato da Red1987 Visualizza il messaggioCiao a tutti. Avrei due quesiti cui no sono riuscito a dare risposta ma spero mi possiate aiutare.
 1) non ho ben capito la distinzione e tra casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ex DPR 600 73 e casi i cui l'idea non è dovuta proprio. Guardando sul web mi sembra ci sia confusione tra le due situazioni.
 2) ma oggi la rendita catastale dell'abitazione principale esente da il forma reddito complessivo? E se si la deduzione per la rendita prevista precedentemente opera ancora?
 Grazie a tutti
 
 Condizione generale di reddito di esonero (persona fisica senza obbligo di scritture contabili con imposta a debito inferiore ad un certo importo….
 Casi di esonero per alcuni redditi con limiti di reddito (..........)
 Casi di esonero per alcuni redditi a determinate condizioni….(..............)
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 .... prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale stessa e delle relative pertinenze. In questo modo, l’abitazione principale non verrà tassata ai fini IRPEF, pur rientrando nel reddito complessivo del contribuente.
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 so così carucce...pure con le tabelle....
 
 pag 3-4
 
 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...+rettifica.pdf
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 Abitazione principale
 Per l’anno 2015, in generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastaliC/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto il relativo reddito concorrealla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontaredella rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2015 (adesempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – “abitazioni di lusso”).In queste ipotesi va indicato il codice 2 nella colonna 12 “Casi particolari Imu” e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorreal reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.
 
 pag 26
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