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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...-rate/2446078/
Su 1.058 miliardi di euro di crediti da riscuotere affidati a Equitalia tra il 2000 e il 31 dicembre 2015, si può sperare di riscuoterne solo 51. Il 5% del carico totale lordo.
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Rientrano nell’ambito delle società di comodo sia le società non operativeche quelle in perdita sistematica.
Sono considerate non operative le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimipresunti, ottenuti per mezzo di coefficienti da applicare ai principali assets aziendali.
Sono invece considerate in perdita sistematica le società che presentano una situazione diperdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi per diversi periodi di imposta (quanti?)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ora invece con le modifiche.... che tipo di interpello?
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caso pratico....
IMPOSTE SUI REDDITI - IRES – SOCIETÁ NON OPERATIVA – OGGETTIVECONDIZIONI PER DISAPPLICAZIONE NORMATIVA – ESISTENZA – ILLEGITTIMITA’ACCERTAMENTOIn presenza di “oggettive situazioni” che hanno generato l’impossibilità da parte delcontribuente di conseguire un reddito minimo effettivo, l’Amministrazione deve procederealla disapplicazione della normativa antielusiva stabilita dall’art. 30, comma 4-bis, L.724/1994. Nella specie l’affitto di azienda si giustifica per la salvaguardia degli impianti eper mantenere l’efficienza dell’unità operativa.
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Contratti di locazione immobiliare tra società con identica compagine sociale
D. Una società immobiliare non ha superato il test di operatività, in quanto i contratti di locazione in corso prevedono un canone inferiore ai valori di mercato. Posto che sia la predetta società sia la società locatrice degli immobili presentano la medesima compagine societaria, in quanto derivanti da una operazione di scissione del ramo immobiliare e successiva locazione degli immobili a favore della scissa, si chiede di sapere se sussistono i presupposti per ottenere la disapplicazione.
R. La circolare n. 5/E del 2007 ha precisato che nei confronti delle società immobiliari è consentito disapplicare la normativa sulle società di comodo in presenza di particolari situazioni oggettive, tra le quali la dimostrata impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti a superare il test di operatività.
Tanto premesso, si ritiene che nel caso rappresentato nella domanda non si possa concedere la disapplicazione, posto che non sembra ravvisabile una oggettiva impossibilità di modificare i contratti medesimi – considerata la coincidenza tra le compagini sociali delle due società coinvolte nel contratto di locazione.
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggioOff topic... Stai scrivendo tante cose interessanti...
Ti leggo.....no non è occhiolino...é che da cell. ....un occhio é già partito...
Tutto bene?
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