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    Alla luce del parere del garante è stato emanato un nuovo decreto redditometro.........ove sostanzialmente vengono elencati (elenco non tassativo) SPESE CERTE .e..SPESE PER ELEMENTI CERTI .....si cerca in sostanza di sganciarsi il più possibile da elementi induttivi...ma rifersi a dati presenti in ANAGRAFE TRIBUTARIA.......

    In tale ottica sono molto importanti I FINANZIAMENTI SOCI e gli AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE.

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Motivazione Avviso di Accertamento (redditometro): Nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente in sede di contraddittorio preventivo ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte

      ok

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        accertamento sintetico
        redditometro
        redditest

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          Il ReddiTest - E’ uno strumento di compliance che serve a orientare il contribuentesulla coerenza tra il reddito del proprio nucleo familiare e le spese sostenute nell’anno.Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia e il comune diresidenza. Vanno poi inserite le spese più significative sostenute dal nucleo familiaredurante l’anno. Le voci di spesa sono state aggregate in 7 macro-categorie: abitazione,mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura dellapersona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti. Terminata lacompilazione, appare un messaggio di coerenza (“semaforo” verde) o di incoerenza(“semaforo” rosso).

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            In questa sede vogliamo affrontare la redazione di un atto sotto il profilo delle cautele che una giurisprudenza molto spesso ondivaga......

            ..........

            Per iniziare dalla giurisprudenza, ci si chiede quale atteggiamento tenere a fronte di spesso improvvide esternazioni di alcune corti di merito (ma purtroppo, da ultimo, anche del supremo Collegio) che sembrano mettere in discussione alcuni punti fermi sui quali non si sentiva invero il bisogno di discutibili e sbrigative prese di posizione.......

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            Intendiamo riferirci al révirement in corso a proposito del trust autodichiarato nonché di alcune recenti pronunce che mettono addirittura in dubbio la legittimità di un trust che non presenti ulteriori elementi di estraneità a eccezione della legge regolatrice.

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              Circa l’adozione del trust autodichiarato riteniamo invece che non si debba tener conto dell’orientamento negativo emerso, ma che si debbano illustrare al cliente le ragioni della scelta, e i rischi connessi, in modo da metterlo in condizione di poter responsabilmente assumere le proprie conseguenti decisioni. Non dobbiamo dimenticare del resto che la sottoposizione del trust al vaglio del giudice è solo eventuale, comunque non immediata, così che non è dato sapere quali saranno gli orientamenti prevalenti laddove la situazione dovesse formare, in futuro, oggetto di giudicato.
              Ultima modifica di ROL; 09-02-2016, 21:05.

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                che tipo ganzo....

                http://www.italiaoggi.it/news/dettag...%20riciclaggio

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                  172 comma 7 ( FUSIONE)

                  --> Il legislatore presume che l’eccedenza delle perdite sul patrimonio netto (rappresentante i mezzi propri della società) sia indice dell’antieconomicità dell’operazione di fusione. Da tale presunzione il legislatore ricava che una fusione con una società in cui le perdite sono superiori al patrimonio netto non può che essere una fusione elusiva: da qui la necessità di impedirne l’attuazione.

                  --> Anziché imporre dei limiti quantitativi all’ammontare delle perdite che la società incorporante o risultante dalla fusione hanno facoltà di riportare, la norma è rivolta ad impedire questa stessa facoltà, laddove la società in perdita fosse anche inattiva. Come indice dell’operosità della società interessata, la norma fa riferimento a due parametri: l’ammontare dei ricavi e quello delle spese per lavoro subordinato. Entrambi tali voci del conto economico non devono essere inferiori al quaranta per cento “dell’ammontare risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”. Il conto economico da cui deve risultare l’ammontare delle suddette voci da confrontare con la media degli ultimi due esercizi, deve essere quello “…relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata…

                  --> La ratio sottostante a questa ulteriore limitazione è da ricercare nell’intento del legislatore di escludere un doppio beneficio. Consentire di riportare per intero la perdita anche nel caso in cui la società partecipata avesse proceduto ad una svalutazione delle azioni o quote detenute da altra società partecipante alla fusione, comporterebbe un vantaggio (fiscale) sia per la società che ha compiuto siffatta svalutazione, sia per quella che ha riportato, per intero, la perdita da essa proveniente. Per la prima società, difatti, l’agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile dovuta alla svalutazione effettuata in esercizi anteriori all’atto di fusione, con conseguente risparmio di imposta; per la seconda società di cui sopra, invece, l’agevolazione fiscale deriverebbe dalla stessa possibilità di riportare la perdita in diminuzione del proprio reddito anche per la parte corrispondente alla svalutazione. Così come non è lecito che il fisco duplichi la tassazione di un medesimo presupposto impositivo, non è ammissibile che il contribuente duplichi la deduzione di un unico componente negativo, ed il beneficio ad essa connessa. Si capisce, allora, la necessità di escludere la riportabilità della perdita per la parte corrispondente alla svalutazione.


                  (così è più meglio )

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                    http://lacnews24.it/17016/cronaca/tr...a-crotone.html

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      172 comma 7 ( FUSIONE)

                      --> Il legislatore presume che l’eccedenza delle perdite sul patrimonio netto (rappresentante i mezzi propri della società) sia indice dell’antieconomicità dell’operazione di fusione. Da tale presunzione il legislatore ricava che una fusione con una società in cui le perdite sono superiori al patrimonio netto non può che essere una fusione elusiva: da qui la necessità di impedirne l’attuazione.

                      --> Anziché imporre dei limiti quantitativi all’ammontare delle perdite che la società incorporante o risultante dalla fusione hanno facoltà di riportare, la norma è rivolta ad impedire questa stessa facoltà, laddove la società in perdita fosse anche inattiva. Come indice dell’operosità della società interessata, la norma fa riferimento a due parametri: l’ammontare dei ricavi e quello delle spese per lavoro subordinato. Entrambi tali voci del conto economico non devono essere inferiori al quaranta per cento “dell’ammontare risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”. Il conto economico da cui deve risultare l’ammontare delle suddette voci da confrontare con la media degli ultimi due esercizi, deve essere quello “…relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata…

                      --> La ratio sottostante a questa ulteriore limitazione è da ricercare nell’intento del legislatore di escludere un doppio beneficio. Consentire di riportare per intero la perdita anche nel caso in cui la società partecipata avesse proceduto ad una svalutazione delle azioni o quote detenute da altra società partecipante alla fusione, comporterebbe un vantaggio (fiscale) sia per la società che ha compiuto siffatta svalutazione, sia per quella che ha riportato, per intero, la perdita da essa proveniente. Per la prima società, difatti, l’agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile dovuta alla svalutazione effettuata in esercizi anteriori all’atto di fusione, con conseguente risparmio di imposta; per la seconda società di cui sopra, invece, l’agevolazione fiscale deriverebbe dalla stessa possibilità di riportare la perdita in diminuzione del proprio reddito anche per la parte corrispondente alla svalutazione. Così come non è lecito che il fisco duplichi la tassazione di un medesimo presupposto impositivo, non è ammissibile che il contribuente duplichi la deduzione di un unico componente negativo, ed il beneficio ad essa connessa. Si capisce, allora, la necessità di escludere la riportabilità della perdita per la parte corrispondente alla svalutazione.


                      (così è più meglio )

                      da tener presente comunque la norma perdite ires......

                      nessun limite temporale (prima cinque periodi di imposta) e limite quantitativo, per cui il riporto delle perdite fiscali è ora previsto nei limiti dell’80% del reddito prodotto in ogni periodo di imposta. Le perdite relative ai primi tre esercizi restano invece illimitatamente riportabili (purché riferite ad una nuova attività).

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