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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Mi chiedevo...qst cose se non le sai da prima del concorso...quando si avrà il tempo di studiarle e memorizzarle...il tirocinio é impegnativo...le norme le devi anche ricordare e non sono poche...
    E poi...si starà sempre qui o preparerete una stanzetta....dopo gli orali...

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      A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del Decreto Semplificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta 2014 il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica ex art. 2 del D.L. n. 138/2011 è stato ampliato da 3 a 5 periodi d’imposta.Pertanto, il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è ora costituito da 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo ex art. 30 della L. n. 724/1994. La disposizione prevede espressamente che le modifiche introdotte trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta01.01.2014-31.12.2014.
      L’effetto principale della novità è che le società potranno contare su un maggior intervallo temporale al fine di evitare di ricadere nella fattispecie delle società in perdita sistematica; le altre questioni relative all’applicazione delle disposizioni in materia, quali la possibilità di verificare le cause di disapplicazione previste dal provvedimento direttoriale del giugno 2012 oppure le cause di esclusione generali, restano invariate.

      Gli effetti per le società non operative sono alquanto penalizzanti:
      • devono dichiarare obbligatoriamente il reddito minimo ai fini Ires nonché il valore della produzione minimo ai fini Irap.
      • l’aliquota Ires è maggiorata di 10,5 punti percentuali (38%).
      • nel periodo in cui la società è non operativa, il riporto delle perdite è limitato: sarà possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti soltanto in diminuzione del reddito eccedente quello minimo.
      • il credito Iva non può essere compensato orizzontalmente, ceduto o richiesto arimborso. Così, ad esempio, per una società in perdita fiscale nel periodo 2009-2013, che risulta non operativa nel 2014, la preclusione dell’utilizzo del credito Iva interessa il credito risultante dalla dichiarazione annuale per il 2014. In tal caso il divieto di utilizzo del credito decorre dal 1° gennaio 2015.
      • se per 3 periodi d’imposta consecutivi sono assenti operazioni attive rilevanti ai fini Iva, il credito Iva non potrà più essere compensato verticalmente nei periodi d’imposta successivi. Quest’ultima disposizione chiaramente non è stata coordinata dal D.Lgs. n. 175/2014 con l’ampliamento a n. 5 periodi d’imposta, rimanendo in vigore il vecchio limite triennale.


      Le cause di esclusione generali operano per tutte le società di “comodo”, sia che derivi dal mancato superamento del test di operatività sia che derivi dall’essere in perdita sistematica. Tali cause sono indicate nell’art. 30, c.1, L. 724/94 e consentono di non applicare la disciplina delle società in perdita sistematica (o non operative) nel periodo d’imposta di applicazione. Così, ad esempio, a fronte di un periodo di osservazione di 5 periodi d’imposta in perdita fiscale dal 2009 al 2013, le suddette cause di esclusione devono verificarsi limitatamente al 2014, 6° periodo d’imposta.
      A fianco a queste cause generali di esclusione, troviamo alcune cause di disapplicazione automatica specifiche per le società in perdita sistematica e per le società che non superano il test di operatività. Le prime sono cause di disapplicazione sancite dalProvvedimento dell’Agenzia delle Entrate 11.06.2012 e devono sussistere in almeno uno dei periodi d’imposta oggetto di monitoraggio quinquiennale. Viceversa, per le società non operative operano delle situazioni oggettive di disapplicazione sancite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14.02.2008, le quali devono sussistere nel singolo periodo di applicazione della disciplina. In alternativa alle cause di disapplicazione previste nell’ambito della disciplina delle società di comodo, resta ferma la possibilità di proporre un interpello disapplicativo.Infine un chiarimento per tutte quelle società che non hanno un periodo di osservazione quinquiennale. Le disposizioni in materia di società in perdita sistematica presuppongono, infatti, un “periodo di osservazione” di 5 anni e nei confronti di quelle società che non hanno una tale anzianità, la disciplina sulle società in perdita sistematica non potrà trovare applicazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E/2015, la disciplina delle società in perdita sistematica può operare solo dal 6° anno successivo all’inizio di attività, essendo possibile risultare non operative soltanto dal 7° anno di attività.

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        Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
        Mi chiedevo...qst cose se non le sai da prima del concorso...quando si avrà il tempo di studiarle e memorizzarle...il tirocinio é impegnativo...le norme le devi anche ricordare e non sono poche...
        E poi...si starà sempre qui o preparerete una stanzetta....dopo gli orali...

        la preparazione da quiz è diversa da quella per gli orali..........

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          Devi ottimizzare forze e tempi..........

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            Le materie sono 1+5+3....e bisogna studiare la prova logica...
            Ultima modifica di ROL; 09-02-2016, 15:51.

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              [QUOTE=ROL;1189447]sai che l'avviso di accertamento deve essere motivato.....

              Quando può dirsi motivato un AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO PURO e quando può esserlo un AVVISO DI ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO?[/QUOTE



              Art. 38, commi 4 e ss., del DPR 600/73


              L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.



              La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.



              La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.



              L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (…)>>.



              Il 4° comma

              L’accertamento in base alla spesa globale (vale a dir in base al tenore di vita) implica il calcolo di tutto ciò che il contribuente ha speso in un periodo di imposta; se l’insieme delle spese è superiore al reddito netto dichiarato, si presume che la differenza sia costituita da reddito imponibile non dichiarato.

              Possono essere prese in considerazione spese sostenute per i bisogni ordinari (vitto, alloggio, utenze), per spese voluttuarie (viaggi, crociere, quote associative a circoli sportivi), per l’acquisto di beni durevoli (elettrodomestici, mobili, autovetture).

              Il 5° comma

              Un caso particolare di accertamento sintetico è quello basato sul cosiddetto redditometro.

              Il redditometro è una tabella (esattamente un software) che sulla base di alcuni fatti indice di capacità di spesa, e dunque di capacità contributiva, calcola in base a parametri predeterminati il corrispondente reddito induttivamente determinabile.



              Il redditometro considera come indici di capacità di spesa (e di reddito) il possesso di abitazioni, residenze secondarie, autovetture, aerei, barche, collaboratori familiari.




              Se viene applicato il redditometro, il reddito viene quantificato usando i coefficienti ivi stabiliti.

              L’ufficio, dunque, deve limitarsi a provare (anche in giudizio, se del caso) l’esistenza dei fatti indice, mentre non ha l’onere di fornir la prova che, da quei fatti indice, sia desumibile la quantità di reddito calcolata dal redditometro.






              Il 7° comma

              E’ espressamente previsto l’obbligo di instaurazione del contraddittorio anticipato, sicché in caso di successiva emanazione dell’avviso di accertamento è richiesta la motivazione rafforzata, cioè contenente l’indicazione delle ragioni per le quali non sono state accolte le giustificazioni addotte dal contribuente.



              La difesa del contribuente

              Il contribuente può difendersi dimostrando, nella fase amministrativa o contenziosa, che il finanziamento delle spese <<è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile>>.



              Dunque il contribuente può opporre (e provare) di aver utilizzato per il sostenimento delle spese:

              • Redditi conseguiti in anni precedenti;
              • Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta per i quali non vi è obbligo di dichiarazione;
              • Somme di danaro ricevute per successione o donazione;
              • Somme elargite o mutuate da familiari;
              • Somme provenienti da disinvestimenti (alienazioni immobili, titoli ecc.);
              • Somme derivanti da vincite, risarcimenti.





              Come già anticipato, la presunzione da “redditometro” è quindi una presunzione che genera una inversione dell’onere della prova: se sussistono i fatti-indice di spesa, l’onere della prova è invertito.

              Di conseguenza, non grava sull’ufficio l’onere della prova positiva, bensì sul contribuente l’onere della prova negativa.



              Il redditometro è un regolamento, sicché se qualche sua previsione fosse illegittima il giudice amministrativo potrebbe annullarla, ed il giudice tributaria disapplicarla.

              Se prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento il contribuente interviene nel procedimento amministrativo esponendo le proprie ragioni, sorge l’obbligo, a carico dell’Amministrazione finanziaria – della cosiddetta “motivazione rafforzata”.


              E’ il caso – ad esempio- degli accertamenti basati sugli studi di settore, o sul “redditometro” che debbono essere obbligatoriamente preceduti dalla fase del contraddittorio anticipato.



              In tal caso la motivazione dell’avviso di accertamento deve fare specifico riferimento alle giustificazioni addotte dal contribuente chiarendo i motivi per i quali le stesse non sono state prese in considerazione o non sono state ritenute credibili.


              Analogamente, se dopo la chiusura della verifica e la notifica del PVC il contribuente presenta proprie memorie difensive all’Agenzia delle Entrate, la motivazione deve tener conto delle ragioni addotte (art. 12, comma 7, L. 212/2000).





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                Cassaz. Civ., sez. Trib., 25-02-2011, n. 4646


                Analogamente Cass. n. 5991/20066 ha ritenuto che l'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 5, (…), consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali, com'è risaputo (art. 2727 c.c.), l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nel caso di specie, l'esborso di rilevanti somme di denaro per l'acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva).



                La suddetta presunzione semplice genera peraltro l'inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000)

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                  Ok...vado

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                    Motivazione Avviso di Accertamento (redditometro): Nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente in sede di contraddittorio preventivo ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte

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                      L’accertamento sintetico è lo strumento accertativo con il quale l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte.

                      Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda l’ampio raggio di applicabilità, considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

                      In presenza di determinate condizioni, avvalendosi di una presunzione legale relativa, sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

                      Prima della pronuncia del garante era più netta la distinzione tra l’accertamento sintetico in senso stretto e l’accertamento redditometrico, collocati, rispettivamente, ai commi 4 e 5 del nuovo articolo 38.

                      Ai sensi del nuovo comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
                      Dall’esame della norma, dunque, emerge un importante dato: ai fini dell’accertamento sintetico, assume rilievo (secondo il principio di cassa) qualsiasi spesa sostenuta nell’anno d’imposta, l’assunto è dunque (spesa sostenuta = reddito tassabile).

                      Per l’emissione dell’avviso di accertamento sintetico si richiede uno scostamento di almeno il 20% del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato

                      Al contribuente continua a essere riconosciuta, nell’ottica dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, la possibilità di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente sia comunque compatibile con il reddito dichiarato

                      Gli uffici saranno normativamente obbligati - ex articolo 38, comma 7 - a “invitare il contribuente… a fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” .

                      Relativamente all’aspetto procedimentale, la disciplina dell’accertamento sintetico deve essere coordinata con la previsione di cui all’articolo 18 del Dl 78/2010, che, modificando l’articolo 44 del Dpr 600/1973, ha previsto l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di inviare una preventiva comunicazione al Comune di residenza del controllato prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; a sua volta, il Comune dovrà rispondere entro sessanta giorni, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo.

                      Viene riconosciuta la deducibilità dal reddito complessivo determinato sinteticamente degli oneri previsti dall’articolo 10 del Tuir, nonché delle detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge per gli oneri sostenuti dal contribuente.
                      Ciò è da collegare al fatto che il reddito determinato sinteticamente assume nella nuova formulazione normativa la configurazione di un “reddito complessivo”, anche in relazione alle modalità di determinazione ( e non al “reddito complessivo netto”.)


                      Ultima modifica di ROL; 09-02-2016, 19:19.

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