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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Il trust non potrebbe essere anche un modo per non pagare l'imposta patrimoniale che molti auspicano venga introdotta?
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    no
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    perchè verrebbero tassate le restituzioni di patrimonio.....(cosa che loro non vogliono..)
    Restituzioni di patrimonio? Questa me la devi spiegare...

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Restituzioni di patrimonio? Questa me la devi spiegare...
      Non c'è fretta...quando puoi/vuoi

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        Criteri di applicabilità delle norme del c.p.c.

        L’applicabilità delle disposizioni codicistiche deve essere vagliata alla luce della
        ratio delle norme del DLgs. 546/92.
        A titolo esemplificativo, dalla indisponibilità dell’oggetto del processo tributario deriva l’esclusione espressa del giuramento (art. 7, DLgs. 546/92) ma anche l’inconfigurabilità della confessione (come prova che vincola il giudice ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.) e la inapplicabilità delle norme in tema di interrogatorio formale (artt. 228 ss. c.p.c.), posto che quest’ultimo è strumentale a provocare la confessione della parte, che, a sua volta, ha gli stessi effetti del giuramento.

        Per contro, si ritiene ammissibile l’interrogatorio libero delle parti, in quanto
        costituisce elemento valutabile dal giudice (art. 117 c.p.c.).

        Talvolta, l’operatività di un complesso di norme codicistiche è contemplata dal
        legislatore. Si pensi:
        –– alla disciplina sull’astensione e sulla ricusazione del giudice (art. 6, D.Lgs. n. 546/92);
        –– alla disciplina sul personale di segreteria (art. 9, D.Lgs. n. 546/92);
        –– alle notificazioni (art. 16, D.Lgs. n. 546/92);
        –– alla attribuzione delle spese processuali (art. 15, D.Lgs. n. 546/92);
        –– alle impugnazioni in generale (art. 49, D.Lgs. n. 546/92);
        –– al ricorso per Cassazione (art. 62, D.Lgs. n. 546/92).

        In altri casi, è prevista l’esclusione di determinate norme del codice di procedura
        civile, come per le seguenti ipotesi:
        –– il regolamento di competenza (art. 5, D.Lgs. n. 546/92);
        –– le sentenze parziali o limitate ad alcune domande (art. 35 del D.Lgs. 546/92).

        Per esigenze di giustizia sostanziale, l’esclusione di una norma codicistica è
        stata a volte interpretata restrittivamente.
        Ad esempio, sebbene sia escluso espressamente il regolamento di competenza (art. 5, D.Lgs. n. 546/92), la giurisprudenza ha stabilito che tale mezzo di impugnazione è ammesso per impugnare non la sentenza relativa all’incompetenza, bensì l’ordinanza di sospensione necessaria del processo (Cass.
        2.4.2007 n. 8129).

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          Dove la legge non regola espressamente la fattispecie, prevedendo direttamente che la norma civilistica è o non è applicabile, la questione resta aperta.

          Tra i casi e le questioni in cui si sono ritenute applicabili le norme civilistiche si segnalano



          nullità del procedimento per la mancata comunicazione alle parti costituite della data di trattazione della controversia almeno trenta giorni liberi precedenti la data stessa (artt. 101 e 156 c.p.c., Cass. 8.8.2005 n. 16709; Cass. 29.7.2005 n. 16034; Cass. 12.2.2002 n. 1951; Cass. 6.3.2000 n. 2509);

          intervento volontario (art. 105 c.p.c., Cass. 4.12.2003 n. 18541);


          potere del giudice in ordine alla valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c. Cass.
          11.6.2003 n. 9320; Cass. 17.1.2002 n. 443);

          obbligo di comunicazione delle ordinanze (art. 134 c.p.c., Cass. 19.4.2001 n. 5807);


          possibilità di sanatoria degli atti processuali (artt. 156 e 157 c.p.c., Cass. 25.9.2013
          n. 21967, Cass.12.5.2011 n. 10445; Cass. SS.UU. 5.10.2004 n. 19854);

          potere del giudice di chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte
          riguardo atti e documenti della stessa (art. 213 c.p.c., Cass. 22.6.2010 n. 14966);

          onere di disconoscimento della sottoscrizione (art. 214 c.p.c., Cass. 3.10.2006 n.
          2483; Cass. 15.10.2013 n. 23317);

          istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (art. 216 c.p.c., Cass.
          20.3.2006 n. 6184; Cass. 31.3.2011 n. 7355);

          correzione delle sentenze (art. 287 c.p.c., Cass. 19.7.2006 n. 16488);


          obbligo di ordinare la rinnovazione della notifica nulla (artt. 291 e 350 c.p.c., Cass.
          12.6.2002 n. 8364; Cass.2.8.2000 n. 10136);

          sospensione del giudizio in caso questione incidentale pregiudiziale pendente in altro
          processo (art. 295 c.p.c., Cass. 11.12.2006 n. 26380, Cass. 1.6.2006 n. 13082);

          riunione dei giudizi (artt. 274 e 335 c.p.c., Cass. 11.2.2003 n. 2013);


          rinuncia al ricorso o alla pretesa sostanziale (artt. 306 e 310 c.p.c., Cass.
          29.10.2010 n. 26292);

          giudicato implicito riguardo la giurisdizione (art. 329 c.p.c., Cass. SS.UU. 9.10.2008
          n. 24883);

          notificazione dell’impugnazione presso il difensore costituito (art. 330 c.p.c., Cass.
          SS.UU. 15.12.2008 n. 29290);

          esclusione dell’onere, in capo alla parte totalmente vittoriosa, di proporre appello
          incidentale sul mancato accoglimento dei motivi di opposizione di rito e di merito, essendo sufficiente la loro riproposizione (artt. 343 e 346 c.p.c., Cass. 27.12.2002 n. 16768, Cass. 12.1.2007 n. 551);

          principio di contestazione (art. 115 c.p.c.);


          rimessione in termini (art. 153 co. 2 c.p.c.);


          litispendenza (art. 39 c.p.c.);


          continenza (art. 39 c.p.c.);


          procura (artt. 83, 84 e 159 c.p.c., Cass. 5.5.2010 n. 10813);


          responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.);


          sospensione necessaria del processo (art. 295 c.p.c.);


          poteri attribuiti al giudice civile in sede istruttoria;


          provvedimento cautelare d’urgenza (art. 700 c.p.c.).

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            Applicabilità delle norme del codice civile richiamate dal codice di procedura civile

            Nel processo tributario si ritengono applicabili le norme del codice civile richiamate
            dal codice di procedura civile.
            Sono operanti, tra gli altri, gli articoli del codice civile in tema di onere della prova (artt. 2697 ss.) e di prova per presunzioni (artt. 2727 ss.).


            Applicabilità delle norme del codice di procedura civile e giurisprudenza costituzionale

            La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in merito all’operatività, nel
            processo tributario, delle norme del codice di procedura civile, per escludere che costituisca una ragione di illegittimità costituzionale il fatto che il processo tributario sia talvolta regolato da norme differenti.
            La Consulta ha stabilito che il modello rituale civile non necessariamente deve essere assunto come parametro per il contenzioso tributario, in virtù del suo carattere peculiare (sentenza 12.3.98, n. 53).
            Inoltre, ha sancito che:
            –– non esiste un principio costituzionalmente rilevante di uniformità dei modelli processuali;
            –– pertanto, i diversi riti possono differenziarsi sulla base di scelte discrezionali del legislatore, derivanti dal tipo di configurazione del processo e dallasituazione sostanziale dedotta in giudizio (pronuncia 19.3.96, n. 82).
            In forza di tali principi, è stata ritenuta legittima l’esclusione della prova testimoniale (sentenza 21 gennaio 2000).

            Applicabilità di norme relative ad altri modelli
            processuali
            Il processo civile non è l’unico modello processuale al quale il rito tributario può ritenersi ispirato.
            Infatti, alcuni autori hanno sostenuto che tale rito, per il suo carattere impugnatorio, pare più simile al processo amministrativo che a quello civile.Per questo motivo, non è da escludere che, in linea di principio, l’interprete, in presenza di lacune, possa fare riferimento alle norme sul processo amministrativo.

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Restituzioni di patrimonio? Questa me la devi spiegare...
              Altrimenti non capisco...

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                Altrimenti non capisco...

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                Dotazioni in trust pagano l’8% mi pare... e successiva attribuzione ai beneficiari -->no tax.
                Se il fine è quello di non tassare i ricconi (permettendo di ancorare i beni in trust all’ 8%) se mettessero una patrimoniale renderesti vano questo obiettivo……(comunque delle minuscole patrimoniali ci sono già… ivie e ivafe)

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                  http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/22/cepu-fallito-listituto-di-preparazione-agli-esami-il-fondatore-facciamo-ricorso-attivita-continua-con-unaltra-societa/2484934/
                  La sentenza è stata emessa mercoledì 17 febbraio. Il Tribunale fallimentare di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di concordato preventivo presentata ad aprile 2015 dall'azienda, gravata da 122 milioni di debiti di cui 38,4 verso l'Inps. Nel frattempo i figli del patron Francesco Polidori hanno creato Studium, che ha preso in affitto le attività aziendali

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                    [QUOTE ROL;1190225]Dotazioni in trust pagano l’8% mi pare... e successiva attribuzione ai beneficiari -->no tax.
                    Se il fine è quello di non tassare i ricconi (permettendo di ancorare i beni in trust all’ 8%) se mettessero una patrimoniale renderesti vano questo obiettivo……(comunque delle minuscole patrimoniali ci sono già… ivie e ivafe)[/QUOTE]

                    Io ero partita però dall'idea di tassare i ricconi con patrimoniale...se introducessero una patrimoniale essendo consentito il trust tenderebbero a costituire dei trust...tu parli anche di restituzione di patrimoni: perché?

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                      le attribuzioni di patrimonio non vengono tassati...ma se metti patrimoniale l'imposta a monte "sarebbe "più alta.....

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                      Sto operando...
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