La valutazione di poste inesistenti o l’attribuzione di un valore a una realtà insussistente costituiscono “fatti materiali” non rispondenti al vero e non “valutazioni”, con la conseguenza che continuano a essere perseguite anche a seguito delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali senza applicazione del favor rei. (sentenza 33774/2015 della cassazione sezione quinta penale)
(per il momento…..aspettiamo sviluppi….)
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