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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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L’art. 27, co. 4, D.P.R. n. 600/1973 prevede che i dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti sono soggetti aduna ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero ammontare dei dividendi percepiti che viene operata dall’intermediario che interviene nella riscossione, sull’importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente. In sostanza, sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti l’intermediario applica la ritenuta del 26% a titolo d’imposta sul netto frontiera.
È da evidenziare che l’art. 27, co. 4 - bis, D.P.R. 600/1973 prevede che la ritenuta sia applicata sul netto frontiera ovvero al netto delle ritenute operate nello Stato Estero (C.M. 26/E/2004).
Se non interviene un intermediario nella riscossione, l’art. 18 D.P.R. 917/1986 stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti ad un’imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente dovrà quindi versare un’imposta sostitutiva pari al 26% e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi.
In tale ultimo caso, in riferimento al Modello UNICO PF 2016, si dovrà compilare la sezione V del quadro RM ed in particolare i righi RM 12 e RM 13. Non è ammessa la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, ovvero far concorrere il reddito alla formazione del reddito complessivo.
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Nella sostanza, l’imposizione del dividendo sia abbastanza simile a quanto avviene per i dividendi distribuiti da società italiana. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per i dividendi di fonte italiana, vi è la presenza della “ritenuta Paese” o della “ritenuta convenzionale”. Tale ritenuta, tuttavia, non è recuperabile tramite il meccanismo del tax credit, in quanto tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, favorendo quindi il sorgere di una parziale doppia imposizione giuridica del dividendo, per l’impossibilità di vantare, in dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta relativo alla ritenuta applicata dallo Stato Estero.
Se la società estera che distribuisce i dividendi, dunque, applica invece una ritenuta interna superiore alla ritenuta convenzionale il percipiente italiano potrebbe ottenere il rimborso della tassazione applicata in eccedenza, tassando tale surplus alla stregua di un dividendo.
In merito, si segnala la possibilità di recuperare con la richiesta di rimborso l’eventuale eccedenza della ritenuta subita rispetto alla convenzionale, nel caso in cui la prima (di fatto applicata) si rilevi superiore alla seconda.
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CONTRATTO DI LOCAZIONE: PER L’IMPOSTA DI REGISTRO NON CAMBIA LA SOLIDARIETÀ TRA LE PARTI
Premessa – Ai sensi del novellato comma 1 art. 13 Legge n. 431/1998 “E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio…”.
Ciò è quanto di nuovo previsto dal Legislatore con il comma 59 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Dunque, dal 1° gennaio 2016, ai fini civilistici il locatore è obbligato alla registrazione del contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di stipula ed è altresì obbligato a darne comunicazione (documentata) dell’avvenuta registrazione al conduttore (e all’eventuale amministratore di condominio) entro 60 giorni.
Si tratta di una disposizione che suona un po’ strana alla luce del fatto che lo stesso Legislatore non modifica la disciplina fiscale contenuta nell’art. 10 comma 1 lett. a) del TUR in cui è disposto tra l’altro che l’obbligo di richiedere la registrazione del contratto ricade sulle parti contraenti. Sarebbe, forse il caso di allineare la disciplina civilistica (comma 1 art. 13 Legge n. 431/1998) e la disciplina fiscale (art. 10 TUR), visto che così si crea solo confusione su chi effettivamente ricade l’obbligo di registrazione?
Non cambia la solidarietà delle parti per l’imposta di registro – Il Legislatore oltre a lasciare inalterato il predetto art. 10 TUR (obbligo di registrazione del contratto), lascia altresì inalterato l’art. 57 dello stesso TUR che sancisce la responsabilità solidale delle parti contraenti per l’imposta di registro da assolvere.
Si ricorda, che nel caso in cui nella conclusione del contratto di locazione siano intervenuti agenti di affari in mediazione, l’obbligo di registrazione del contratto ricade anche su di questi, così come ricade su di essi anche la responsabilità solidale per l’imposta di registro.
In definitiva, dunque, il Legislatore ai fini civilistici fa ricadere l’obbligo di registrazione del contratto sul solo locatore (imponendogli ulteriori obblighi di comunicazione verso il conduttore e verso l’amministratore di condominio) mentre nulla modifica a livello fiscale: continueranno ad essere responsabili in solido per la registrazione del contratto e per il versamento dell’imposta di registro tutte le parti intervenute nel contratto ossia locatore, conduttore e l’agente di affari in mediazione.
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Il contratto difforme da norme dispositive è :
a) Valido
b) Invalido
c) Inefficace
Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto?
a) Si, se non risulta che non sono state volute dalle parti
b) Si, sempre
c) No, mai
Se il rappresentante è in errore su elementi del contratto preordinati dal rappresentato la cui volontà non sia stata viziata , il contratto :
a) È valido
b) Annullabile
c) Nullo
La nullità di un contratto può essere fatta valere :
a) Da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
b) Fatte salve diverse disposizioni di legge, può essere rilevata da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
c) Da chiunque vi abbia interesse, ma non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’errore di calcolo dà luogo all’annullamento del contratto:
a) No, rende il contratto nullo
b) Si, se l’errore sulle quantità sia stato determinante del consenso
c) Si, se l’errore è riconoscibile dall’altro contraente ed è stata la ragione unica o principale del contratto
In caso di simulazione relativa :
a) Il negozio dissimulato produce effetti se ne sussistono i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge
b) Il negozio simulato produce effetti se ne sussistono i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge
c) Il negozio simulato produce effetti in ogni caso.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIl contratto difforme da norme dispositive è :
a) Valido
b) Invalido
c) Inefficace
Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto?
a) Si, se non risulta che non sono state volute dalle parti ai sensi dell'art. 1340 c.c.
b) Si, sempre
c) No, mai
Se il rappresentante è in errore su elementi del contratto preordinati dal rappresentato la cui volontà non sia stata viziata , il contratto :
a) È valido
b) Annullabile
c) Nullo
La nullità di un contratto può essere fatta valere :
a) Da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
b) Fatte salve diverse disposizioni di legge, può essere rilevata da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
c) Da chiunque vi abbia interesse, ma non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’errore di calcolo dà luogo all’annullamento del contratto:
a) No, rende il contratto nullo
b) Si, se l’errore sulle quantità sia stato determinante del consenso ai sensi dell'art. 1430 c.c.
c) Si, se l’errore è riconoscibile dall’altro contraente ed è stata la ragione unica o principale del contratto
In caso di simulazione relativa :
a) Il negozio dissimulato produce effetti se ne sussistono i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge ai sensi dell'art. 1414 c.c.
b) Il negozio simulato produce effetti se ne sussistono i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge
c) Il negozio simulato produce effetti in ogni caso.
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