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    La nullità di un contratto può essere fatta valere :

    a) Da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
    b) Fatte salve diverse disposizioni di legge, può essere rilevata da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
    c) Da chiunque vi abbia interesse, ma non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

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      Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.).

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.).

        Rilevabilità d

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          L'inefficacia invece consiste nell’incapacità del contratto (sebbene sia valido) di produrre i suoi effetti.

          Le situazioni che concretamente possono verificarsi sono le seguenti.
          Il contratto è «valido ma non ancora efficace»tra le parti perché è sottoposto a termine iniziale o a condizione sospensiva. Per esempio, se concludiamo un contratto di lavoro con inizio dal mese prossimo (termine iniziale) oppure condizionato alla partecipazione a un master negli USA (condizione sospensiva) il contratto è valido fin dal momento della sua conclusione, ma produrrà i suoi effetti (inizieremo a lavorare e percepiremo lo stipendio) solo a partire dal mese prossimo o quando avremo frequentato il master;
          Il contratto è «valido»e produttivo di effetti, ma «diverrà inefficace» per effetto di un termine finale o per il prodursi di una condizione risolutiva;
          il contratto è «valido tra le parti ma inefficace nei confronti di terzi»o, come anche si dice, è inopponibile ai terzi. Per esempio, il contratto di acquisto di beni immobili in mancanza di registrazione è valido tra le parti, ma inopponibile ai terzi;
          il contratto è «inefficace perché è invalido». Per esempio, se concludiamo verbalmente una vendita immobiliare, il contratto è invalido per mancanza della forma prescritta dalla legge ed è anche inefficace perché non è idoneo a produrre gli effetti giuridici voluti dalle parti.

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            Come opera la prescrizione presuntiva?
            Ci sono crediti che l’ordinamento sottopone alla ordinaria prescrizione decennale ma che presume siano estinti, salvo prova contraria, se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti. Per esempio, il diritto dell’albergatore al pagamento del conto, si prescrive regolarmente in dieci anni. Tuttavia, trascorsi sei mesi, l’ordinamento presume che il conto sia stato pagato.


            -------------->.



            • si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e per il vitto somministrato;



            • si prescrive in un anno il diritto degli insegnanti per le lezioni impartite a mesi, a giorni o a ore; il diritto dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non più lunghi di un mese; il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute ai consumatori; il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali;



            • si prescrive in tre anni il diritto dei liberi professionisti, come medici, avvocati, notai, al compenso per l’opera prestata.

            Trascorsi i termini della prescrizione presuntiva al creditore (come dispone l’art. 2960 c.c.) rimane una sola possibilità. Egli può chiedere al giudice che il debitore sia invitato a giurare di aver pagato. Se questi confermerà, sotto giuramento, di aver saldato il suo debito, il creditore perderà la causa.
            Come appare chiaro la possibilità che il creditore riesca a far valere in giudizio le proprie ragioni è piuttosto tenue, talché, di fatto, il diritto soggetto a prescrizione presuntiva può ben ritenersi perduto se sono trascorsi i termini di legge.

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              In materia tributaria la legislazione spesso prevede termini di decadenza, mentre soloin rare occasioni si parla di prescrizione, valendo al riguardo in via generale le regolecivilistiche.
              In linea di massima:- Si parla di decadenza con riferimento a:
              Potere di accertamento;
              Potere di liquidazione;
              Potere di iscrizione a ruolo;
              Diritto al rimborso da parte del contribuente.

              - Deve ritenersi invece soggetto a prescrizione il diritto di credito giàdefinitivamente sorto e non ancora attuato per l’inadempimento del debitore(sia esso il privato contribuente, sia l’A.F.)

              Lo Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212) all’art. 3 ha previsto che i terminidi prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essereprorogati. Secondo l’art. 1 le norme dello Statuto non sarebbero derogabili se nonespressamente e mai con norme speciali.

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                In via generale può affermarsi che anche in materia tributaria la Prescrizione non puòessere rilevata d’ufficio; ad essa si applicano gli istituti della sospensione e dellainterruzione, secondo l’ordinaria disciplina civilistica.La decorrenza, per quanto riguarda le ipotesi più significative, relative ai dirittidell’A.F. (in materia tributaria il contenzioso riguarda prevalentemente leobbligazioni dei contribuenti, e solo marginalmente i diritti dei medesimi a rimborsi),coincide con il momento nel quale il ruolo diventa esecutivo.

                La notifica di una cartella di pagamento o di una ingiunzione fiscale produce uneffetto interruttivo, mentre l’impugnazione del ruolo, della cartella odell’ingiunzione produce un effetto sospensivo.Relativamente ai diritti del contribuente qualunque atto di messa in mora è idoneo aprodurre un effetto interruttivo.

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                  in via generale può dirsi che si ha decadenza allorchè,per espressa previsione di legge, l’infruttuoso decorso di un termine consuma lapossibilità di esercitare un potere idoneo a far acquistare un diritto.

                  In materia tributaria può aggiungersi che l’infruttuoso decorso del termine, idoneoper volontà del legislatore a determinare la decadenza, può consistere nella mancataconclusione di un procedimento (se si tratta dell’A.F.) o viceversa, qualora si trattidel contribuente, nella omissione di un comportamento attivo; in entrambi i casil’applicazione di questa particolare “sanzione” prevista dall’ordinamento, deveconseguire ad un accertamento, che nel primo caso (decadenza dell’ufficio) èeventualmente di competenza direttamente del giudice Tributario, in sede diimpugnazione del provvedimento emesso in violazione del termine di legge; mentrenel secondo caso può essere immediatamente rilevata già dall’A.F. nell’eventualeprovvedimento di diniego che consegua al tardivo esercizio di un diritto da parte delcontribuente, salvo per quest’ultimo richiedere ed ottenere una verifica in sedegiurisdizionale, mediante impugnativa, sempre dinanzi alla Commissione Tributaria,del provvedimento negativo dell’A.F.

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                    A tal proposito sarà opportuno ricordare il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale la decadenza del contribuente in materia dirimborso di imposta indebitamente versata, scaturendo da un regime legale cheesclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, è sempre rilevabile di ufficio,anche in sede di gravame (fatti salvi gli eventuali effetti preclusivi del giudicatointerno), senza che possa farsi distinzione alcuna tra le varie cause di erroneo versamento

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                      poi di sicuro ve l'ammollano..........------->

                      Anche il potere di revoca dell’agevolazione stabilita per l’acquisto della primacasa è soggetto a termine di decadenza.Valgono dunque i principi generali innanzi riassunti, così che ogni potere funzionalealla formazione di un titolo definitivo è sottoposto a termini di decadenza, mentre leattività successive sono soggette a termine di prescrizione, espressamente previsto indieci anni dall’art. 78 dello stesso DPR n. 131/1986, con decorrenza da quandol’imposta debba ritenersi “definitivamente accertata” (per mancata impugnazionedell’avviso di accertamento o di liquidazione, o per definizione del relativo giudiziodi impugnazione).

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