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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    RESIDENZA FISCALE

    sottodomande

    nix....parlato fluido il candidato

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      IL MODELLO UNICO : STRUTTURA, TERMINI E MODALITA' DI TRASMISSIONE

      sottodomande...

      iva e irap le include in unico?

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        http://milano.corriere.it/notizie/cr...ee6a341c.shtml

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          ......Accolte le richieste del pm Gaetano Ruta che ne aveva chiesto l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste". Condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere l'avvocato Fabio Franchini, accusato di riciclaggio. L'inchiesta che ha portato a giudizio le sorelle nasce dall'arresto per riciclaggio dell'avvocato svizzero Fabrizio Pessina, finito in carcere nel 2009

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            Secondo il pm di Milano "all'origine ci sarebbe stata la pianificazione di un'evasione fiscale" ma "all'esito dell'istruttoria dibattimentale non è stata raggiunta la prova della colpevolezza"

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              "non basta avere una splendida villa per essere considerati residenti a Montecarlo" in quanto, al contrario, "tutti i loro interessi economici e familiari in quegli anni erano in Italia".

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                domanda particolare......(perchè in urna contabilità)

                DISTRUZIONE BENI MERCE : PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVE

                sottodomanda..

                fiscalmente cosa comporta?

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                  Trovato articolo....
                  DISTRUZIONE BENI AZIENDALI: LE PROCEDURE PER VINCERE LA PRESUNZIONE DI CESSIONE

                  Considerate le conseguenti implicazioni fiscali, l’eliminazione di beni aziendali deve seguire particolari procedure, il cui rispetto determina l’inapplicabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di alcune disposizioni e presunzioni tributarie (sfavorevoli per il contribuente); nella sostanza, il rispetto di particolari adempimenti, normativamente previsti, tutela il contribuentedall’eventuale contestazione di cessioni in evasione d’imposta qualora, in sede di accesso ispettivo, taluni beni non risultino fisicamente presenti nelle sedi aziendali o negli studi
                  professionali, in quanto in precedenza eliminati.

                  La presunzione di cessione. Sotto il profilo Iva rileva, in particolare, il Dpr 10/11/1997, n. 441 ; ai sensi dell’art. 1 di tale decreto, in sede di intervento ispettivo, si presumono[1] ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
                  Tale presunzione si applica nei confronti di tutti i soggetti d'imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.
                  Ai sensi del medesimo art. 1, la presunzione non opera quando il contribuente dimostri che i beni sono stati:
                  ·impiegati per la produzione;
                  ·perduti o distrutti;
                  ·consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d'opera, d'appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.



                  Il regime probatorio della distruzione. Il comma 4 dell’art. 2 del Dpr n. 441/1997, definisce gli adempimenti specifici che l’azienda deve porre in essere, affinché la distruzione di beni d’impresa (ovvero la loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico) non venga riqualificata dall’Organo accertatore come cessione in evasione di imposta degli stessi, ovvero quale destinazione a finalità extra-aziendali (con relativo recupero delle imposte dirette ed indirette, oltre alla contestazione delle connesse irregolarità documentali).
                  Gli adempimenti da porre in essere per documentare correttamente la distruzione di beni sono stati oggetto di chiarimenti da parte del Ministero delle Finanze con la citata C.M. 23/07/1998, n. 193/E.

                  La comunicazione preventiva. Il primo adempimento che l’azienda dovrà porre in essere ècostituito dall’invio all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio di apposita comunicazione preventiva, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da
                  distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito delladistruzione o trasformazione dei beni stessi.

                  La verbalizzazione. Alla distruzione dei beni aziendali deve presenziare un incaricato dell’Agenzia delle entrate, ovvero un ufficiale della Guardia di finanza o un notaio i quali, al termine delle operazioni, devono redigere un apposito verbale.
                  Nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, l’azienda (nella persona del rappresentante legale o di un procuratore) deve redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445 (trattasi della cd. procedura semplificata); in tal caso, a prescindere
                  dall’effettiva partecipazione di un Pubblico ufficiale alla distruzione dei beni, il contribuente potrà concludere la procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.

                  La documentazione del trasporto. Nel caso in cui dalle operazioni di distruzione o trasformazione residuino ulteriori beni da trasportare altrove, l’azienda deve redigere un documento di trasporto (ex Dpr 14/08/1996, n. 472); evidentemente si fa riferimento a beni, originati dalla distruzione, aventi una qualche rilevanza economica (es. rottami di
                  ferro o ceneri).
                  Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
                  In alternativa, se i beni distrutti diventano ‘‘rifiuti’’, è possibile che gli stessi vengano scortati in discarica con l’apposito formulario. In ogni caso non si ritiene necessaria l’emissione di un’autofattura per ‘‘distruzione beni’’.

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                    rimanendo su domande di contabilità...

                    ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI : CARATTERISTICHE, DEFINIZIONI E RILEVAZIONI

                    sottodomande...

                    differenza con le riserve?

                    faccia anche i mastrini....

                    da un punto di vista fiscale?

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                      urna tributario....

                      RISCHI SU CREDITI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

                      sottodomande....

                      differenza tra perdite su crediti e svalutazione crediti?
                      differenza tra accantonamenti e perdita?
                      altri casi oltre al fallimento?

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