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    Esempio:
    la Alfa Srl ha iscritti in bilancio costi di ricerca applicata non ancora ammortizzati per 10.000 euro.
    Nel corso del 2016 essa dovrà effettuare la seguente scrittura contabile:
    Sopravvenienze passive a Costi di ricerca 10.000
    Il costo non ammortizzato andrà rilevato tra i componenti ordinari di reddito, poiché il D.Lgs.139/2015 ha soppresso l'area straordinaria del Conto economico.
    La Nota integrativa dell'anno 2016 dovrà esaminare gli effetti del nuovo criterio di contabilizzazione e raffrontare il risultato dell'esercizio ottenuto applicando i nuovi criteri con quello che si sarebbe ottenuto dall'applicazione dei precedenti criteri di valutazione.
    Bisogna poi sottolineare che potrebbe accadere che, l'iscrizione nell'attivo del bilancio di costi di ricerca capitalizzati, abbia reso necessario costituire delle riserve di utili non disponibili. Infatti, per espressa previsione del Codice civile, fino a che l’ammortamento di tali costi non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
    Nel momento in cui tali costi vengono portati a Conto economico, le suddette riserve diverranno disponibili, a mano che non vi siano altri costi pluriennali capitalizzati e non ancora ammortizzati (spese di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo).

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      Il D.Lgs.139/2015 ha apportato delle modifiche ai temi del bilancio d'esercizio.Cerchiamo di capire da quanto si dovranno applicare le nuove disposizioni in esso contenuto.
      Le disposizioni del decreto in esame entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.
      Di conseguenza, per la maggior parte delle imprese, il cui esercizio coincide con l'anno solare, le nuove disposizioni andranno applicate a partire dai bilanci relativi all'esercizio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.
      Per le imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare, le nuove regole si applicano a partire dall'esercizio finanziario che ha inizio dal 1° gennaio 2016.

      Esempio:
      La Alfa SpA ha l'esercizio che va dal 1° aprile al 31 marzo di ogni anno.
      La Alfa SpA dovrà redigere il bilancio relativo all'esercizio 1° aprile 2015 - 31 marzo 2016, con le vecchie norme.
      Mentre, dal bilancio relativo al periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017 inizierà ad applicare le nuove norme contenute nel D.Lgs.139/2015.

      Va anche osservato che, l'applicazione di alcune norme contenute nel D.Lgs.139/2015, in tema di valutazioni di bilancio, potrà essere rinviataal futuro.
      Infatti, le disposizioni transitorie prevedono che le norme relative allavalutazione:
      • dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni;

      • dell'avviamento;

      • dei crediti e dei debiti;

      possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

      Di conseguenza, l'avviamento già iscritto in bilancio al 1° gennaio 2016 (ipotizziamo qui il caso dell'impresa con esercizio coincidente con l'anno solare) potrà continuare ad ammortizzarlo secondo le regole precedenti, cioè in un periodo non superiore a 5 anni. Ricordiamo che, invece, la nuova normativa prevede l'ammortamento secondo la vita utiledell'avviamento e, nei casi eccezionali nei quali non è possibile stimarne la vita utile, in un periodo non superiore a 10 anni.
      Allo stesso modo i titoli iscritti tra le immobilizzazioni, i crediti e idebiti già iscritti in bilancio al 1° gennaio 2016, potranno non essere valutati in base al criterio del costo ammortizzato e continuare ad essere valutati:
      • al costo di acquisto, nel caso di titoli immobilizzati;

      • al presunto valore di realizzo, nel caso di crediti;

      • al valore nominale, in caso di debiti.

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        Il D.Lgs.139/2015 ha apportato notevoli novità al tema del bilancio d'esercizio.Il decreto ha interessato anche la Nota integrativa, il cui contenuto è disciplinato dall' art.2427 del Codice civile.
        Nella tabella che segue vediamo le principali novità previste a partire dai bilanci 2016.

        NOTA INTEGRATIVA 2016 - NOVITA'
        Dopo il D.Lgs.139/2015 Prima del D.Lgs.139/2015
        La nota integrativa deve indicare: In precedenza la nota integrativa doveva indicare
        La composizione delle voci:
        • costi di impianto e di ampliamento

        e
        • costi di sviluppo.


        Rimane l'indicazione delle ragioni della capitalizzazione e dei criteri di ammortamento.
        La composizione delle voci:
        • costi di impianto e di ampliamento

        e
        • costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

        La modifica è legata alla soppressione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità.
        La composizione delle voci:
        • ratei e risconti attivi e passivi;

        • altri fondi;

        a prescindere dal loro ammortare
        Rimane l'indicazione della composizione della voce altre riserve.
        La composizione delle voci:
        • ratei e risconti attivi e passivi;

        • altri fondi;

        se di ammontare rilevante
        Oltre all'indicazione della composizione della voce altre riserve.
        L'importo complessivo:
        • degli impegni;

        • delle garanzie;

        • delle passività potenziali;

        non risultanti dallo Stato patrimoniale con indicazione:
        • della natura delle garanzie reali prestate;

        • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;

        • gli impegni assunti nei confronti di:
          • imprese controllate;
          • imprese collegate;
          • controllanti;
          • imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
        Composizione e natura:
        • degli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale;

        • dei conti d'ordine

        la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società
        specificando quelle relative a:
        • società controllante;
        • collegate;
        • controllanti;
        • imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
        La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche in ogni caso a prescindere che sia significativa o meno. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche se tale ripartizione èsignificativa.
        L'importo e la natura dei singolielementi di ricavo o di costo dientità e incidenza eccezionali. La composizione delle voci:
        • proventi straordinari;

        • oneri straordinari;

        quando il loro ammortare siaapprezzabile.
        La modifica è legata all'eliminazione della macro-categoria E del Conto economico.
        L'ammontare:
        • dei compensi;

        • delle anticipazioni concesse;

        • dei crediti concessi;

        ad amministratori e sindaci cumulativamente per ciascuna categoria.
        Precisando:
        • tasso di interesse;

        • principali condizioni;

        • importi eventualmenterimborsati, cancellati ooggetto di rinuncia;

        • impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

        L'ammontare dei compensispettanti ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria.
        I seguenti titoli emessi dalla società:
        • azioni di godimento;

        • obbligazioni convertibili in azioni;

        • warrents;

        • opzioni;

        • titoli o valori stimati.

        Rimane la necessità di specificare il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
        Non vi era l'obbligo di indicare warrents e opzioni.
        Le operazioni realizzate con parti correlate qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato.L'indicazione va fornita sempre.
        L'indicazione andava fornita solamente se tali operazioni eranorilevanti.
        La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo lachiusura dell'esercizio. Informazione in precedenza non richiesta.
        Il nome e la sede legaledell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Informazione in precedenza non richiesta.
        La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. Informazione in precedenza non richiesta.
        Infine, tra le modifiche introdotte vi è quella secondo la quale leinformazioni in Nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

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          Vediamo, nella tabella che segue, le principali modifiche apportate dalDecreto Legislativo 139/2015 all'art.2426 del Codice civile in materia di valutazioni di bilancio.
          Titoli iscritti tra le immobilizzazioni Viene aggiunta la regola che le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio alcosto ammortizzato quando tale criterio è applicabile.Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione al costo.
          Costi di sviluppo In precedenza andavano ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.Ora dovranno essere ammortizzati secondo la lorovita utile. Solamente in casi eccezionali, nei quali non è possibile stimare la loro vita utile, dovranno essere ammortizzati in un periodo non superiorea 5 anni.
          Avviamento In precedenza doveva essere ammortizzato in un periodo non superiore a 5 anni.Ora dovrà essere ammortizzato secondo la suavita utile. Solamente in casi eccezionali, nei quali non è possibile stimarne la vita utile, potrà essere ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni.
          Rimane la possibilità di ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per la sua utilizzazione e ne sia data adeguata motivazione nella Nota integrativa.
          Disaggio su prestiti In precedenza andava iscritto nell'attivo eammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.Ora dovrà essere rilevato secondo il criterio delcosto ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
          Aggio su prestiti In precedenza non vi era alcuna esplicita previsione circa il criterio di valutazione da adottare.Ora si applicherà la stessa regola prevista per il disaggio su prestiti.
          Crediti In precedenza andavano valutati al presumibile valore di realizzazione.Ora viene introdotta la valutazione al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
          Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione al valore di presumibile realizzo.
          Debiti In precedenza non vi era alcuna esplicita previsione circa il criterio di valutazione da adottare.Ora dovranno essere valutati al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale.
          Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione al valore nominale.
          Poste in valuta In precedenza erano previsti i seguenti criteri:
          • immobilizzazioni materiali ed immateriali,partecipazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie cheandavano iscritte in bilancio al tasso di cambio al momento dell'acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio in caso di riduzione durevole;

          • altre attività e passività che andavano iscritte in bilancio in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi dovevano essere imputati al conto economico, mentre l'eventuale utile netto andava accantonato in apposita riserva.


          Ora la norma distingue le poste in:
          • monetarie;
          • non monetarie.

          Per quelle monetarie valgono le stesse regole di valutazione previste in precedenza per le attività e le passività diverse dalle immobilizzazioni.
          Per le poste non monetarie è prevista la valutazione esclusivamente in base al cambio al momento dell'acquisto.
          Strumenti finanziari derivati Viene inserita una specifica previsione per tali beni, in precedenza non previsti. Essi andranno valutati al fair value.
          Attrezzature industriali e commercialiMaterie prime, sussidiarie e di consumo Anche se costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, senza variazioni sensibili nella loro entità, nel valore e nella composizione non potranno più essere iscritte nell'attivo ad un valore costante.
          Ultima modifica di ROL; 24-12-2015, 10:21.

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            Proponiamo, di seguito, una tabella nella quale vengono messi a confronto il bilancio ordinario con il bilancio in forma abbreviata e ilbilancio delle micro-imprese introdotto dal Decreto Legislativo 139/2015.
            BILANCIO ORDINARIO BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA BILANCIO DELLE MICROIMPRESE
            DESTINATARI
            Società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentatiSocietà che superano i limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentatiChe per due esercizi consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti:
            - totale attivo 4.400.000
            - ricavi 8.800.000
            - dipendenti medi 50
            Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentatiChe per due esercizi consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti:
            -totale attivo 175.000
            - ricavi 350.000
            - dipendenti medi 5
            COMPOSIZIONE DEL BILANCIO
            Stato patrimoniale
            Conto economico
            Rendiconto finanziario
            Nota integrativa
            Stato patrimoniale abbreviato
            Conto economico abbreviato
            Nota integrativa abbreviata
            Stato patrimoniale
            Conto economico
            La Nota integrativa non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite in calce allo Stato patrimoniale
            ALTRI DOCUMENTI
            Relazione sulla gestione - -
            La relazione sulla gestione non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite nella Nota integrativa La relazione sulla gestione non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite in calce allo Stato patrimoniale

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              off topic....

              http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.12.24_05.pdf

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                https://www.youtube.com/watch?v=AE3p4mMPZco

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                  http://www.fabergiornale.it/2014/03/...-di-city-life/

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                    Gli anni passati…..vi riporto alcune domande DI DIRITTO TRIBUTARIO (in grassetto) con alcune sottodomande….

                    PRINCIPIO DI TRASPARENZA NELLE SOCIETA’ DI PERSONA, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SOCIETA’ DI CAPITALI
                    Sottodomande….

                    Differenze tra 115 tuir e 116 tuir
                    Differenze con la trasparenza delle società di persona?
                    CFC
                    L’impresa familiare usa il criterio di trasparenza? È differente?
                    Norme antielusive specifiche per le imprese familiari.

                    SOCIETA’ DI PERSONE : CARATTERISTICHE E CRITERI DI TASSAZIONE

                    Sottodomande…..

                    Che tipo di reddito possono essere titolari questi tre modelli societari?
                    In quali casi una SNC può presentare altre categorie di reddito che non sono redditi d’impresa?
                    Perché per le società di persona è previsto il criterio di trasparenza?
                    Soggettività passiva tributaria nelle società di persone?

                    DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA
                    Sottodomanda…

                    Studio associato emette fattura ma non viene pagato. I soci devono pagare irpef? E iva?
                    In questo caso quando si conclama il principio di cassa?
                    Qualsiasi committente fa la ritenuta?
                    A quanto ammonta la ritenuta?
                    Di che tipo è la ritenuta?
                    Quote di reddito (“utile”) è diverso da compenso?

                    Traduzione : monitorare le domande estratte giornalmente…..(ottimale anche con sottodomande…portatevi il zito o la zita appresso o comunque una persona di fiducia...)
                    Ultima modifica di ROL; 24-12-2015, 14:03.

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                      Se le trovate complicate non preoccupatevi..ogni anno fa storia a se.....ma anzichè ripetere sempre la stessa lagna credo possa essere utile provare a rispondere.......

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                      Sto operando...
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