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    Il Decreto Legislativo 139/2015 ha apportato delle modifiche ai criteri di valutazione dell'ammortamento contenuti nell'art.2426 del Codice civile.
    Riportiamo, nella tabella che segue, una sintesi di tali disposizioni.


    Iscrivibilità dell'avviamento nell'attivo dello Stato Patrimoniale Solo se acquisito a titolo oneroso.
    Nelle società dove c'è il collegio sindacale, solo se vi è il consenso di tale organo.
    Nei limiti del costo per esso sostenuto.
    Ammortamento Regola generale Effettuato secondo la sua vita utile.
    Nei casieccezionali in cuinon è stimabile attendibilmente la vita utile Entro un periodo non superiore a 10 anni.
    Nota integrativa Occorre fornire una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.
    E' consentito Ammortizzare sistematicamentel'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo.Occorre darne adeguata motivazione in Nota integrativa.
    Rettifiche di valore Non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all'avviamento.

    Integriamo, queste disposizioni, con un tabella relativa a quanto previsto dall'OIC 24 in materia di ammortamento dell'avviamento.
    Iscrivibilità dell'avviamento nell'attivo dello Stato Patrimoniale Valore quantificabile incluso nel corrispettivo pagato.
    Garantisce benefici economici futuri.
    Soddisfa il requisito della recuperabilità del costo.
    Valore dell'avviamento Differenza tra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda e il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti.
    Decorrenza dell'ammortamento Dal momento in cui l'avviamento è pronto e disponibile per l'uso.
    Criteri di ammortamento Calcolo di quote costanti di ammortamento.
    Ammesso l'utilizzo di quote decrescenti. Le ragioni che giustificano tale criterio vanno illustrate in Nota integrativa e devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia della società.
    Periodo massimo di ammortamento Mai superiore a 20 anni.

    Si ricorda, infine, che le disposizioni transitorie del D.Lgs.139/2015, prevedono che l'avviamento già iscritto in bilancio potrà (si tratta di una semplice facoltà) continuare ad essere ammortizzato secondo le vecchie disposizioni, cioè in un periodo non superiore a 5 anni.

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      Il decreto legislativo 139/2015 ha introdotto un nuovo schema di Conto economico che dovrà essere applicato nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.Tra le principali novità vi è la soppressione della macro-categoria relativa a proventi ed oneri straordinari.
      Esaminiamo, nel dettaglio, questa novità.

      COMPONENTI DI REDDITO INTERESSATI
      I componenti di reddito interessati dalle modifiche introdotte sono icomponenti straordinari di reddito.
      Secondo quanto prevede, l'attuale l'OIC 12, sono componenti straordinari di reddito:
      • plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere èestranea all'attività ordinaria dell'impresa;

      • componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;

      • componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.


      Nella tabella che segue riportiamo le tipologie di componenti straordinari individuate, nel dettaglio, dall'OIC 12:
      1. Plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea all'attività ordinaria dell'impresa:

      • Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda
      • oneri di ristrutturazione aziendali

      • componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito

      • plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie

      • plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati

      • plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo

      • plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni

      • Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito

      • Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria
      • Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa
      • furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi assicurativi

      • perdite o danneggiamento di beni a seguito di eventi naturali straordinari e relativi indennizzi assicurativi

      • liberalità in denaro o in natura che non costituiscono contributi in conto esercizio

      • oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali

      • oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa

      • perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria

      • indennità varie per rotture di contratti
      1. Componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti:
      • Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili
      • Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione e per l'applicazione di principi contabili non corretti
      • Rettifica di costi e ricavi per sconti, abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi
      • Contributi in conto capitale per le quote pregresse relative ad esercizi precedenti
      1. Componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

      1. Imposte relative ad esercizi precedenti compresi i relativi oneri accessori:
      • iscrizioni a ruolo
      • avvisi di liquidazione
      • avvisi di pagamento
      • avvisi di accertamento e di rettifica

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        COSA FARE A PARTIRE DAL BILANCIO 2016
        A partire dai bilanci 2016, i componenti straordinari di reddito dovranno essere riclassificati nelle altre voci di costo e di ricavo. Questo potrà avere ripercussioni sul risultato della gestione ordinaria dell'impresa poiché non verrà più evidenziata la parte di reddito formatasi in seguito a fatti di natura straordinaria.

        NOTA INTEGRATIVA
        Il Decreto legislativo 139/2015 ha apportato modifiche anche al contenuto della Nota integrativa. Alcune di queste modifiche riguardano anche le informazioni da fornire in questo documento per ciò che concerne i componenti straordinari di reddito.
        Prima dell'introduzione del Decreto legislativo 139/2015, la Nota integrativa doveva indicare la composizione delle voci "Proventi straordinari" e "Oneri straordinari", se di ammontare apprezzabile.
        La nuova versione dell'art.2427 del Codice civile al n.13, prevede che la Nota integrativa indichi l'importo e l'entità dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
        In base a questa nuova formulazione, un ricavo o un costo, potrà essere considerato straordinario se:
        • di entità particolare

        oppure
        • di incidenza particolare.


        Mentre, come si è detto in precedenza, l'attuale formulazione dell'OIC 12, considera componenti straordinari di reddito, i componenti di reddito:
        • estranei all'attività ordinaria dell'impresa;
        • relativi ad esercizi precedenti;
        • che derivano da variazioni dei criteri di valutazione

        e ciò a prescindere dalla loro entità o dalla loro incidenza.
        In altre parole, l'OIC 12, individua i componenti straordinari di reddito in base alla fonte del provento e non alla sua consistenza e al suo peso.

        COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO E IRAP
        La soppressione dell'area straordinaria dal bilancio d'esercizio potrebbe avere un impatto anche sulla determinazione della base imponibile IRAP.
        Le società di capitali determinano la base imponibile IRAP come differenza tra il Valore della produzione indicato alla lettera A del Conto economico e il Costo della produzione indicato alla lettera B del Conto economico (da quest'ultimo sono escluse alcune voci).
        Nel momento in cui i componenti straordinari di reddito non verranno più indicati alla lettera E del Conto economico, ma dovranno essere ricollocati tra le voci della macro-categoria A e della macro-categoria B, inevitabilmente ciò porterà un impatto sulla base imponibile IRAP.
        A tal proposito si aspettano, ovviamente, chiarimenti in merito.

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          Il D.Lgs.139/2015 ha modificato, in parte, le norme in materia di bilancio.Una importante novità si ha in tema di Rendiconto finanziario.
          Prima dell'introduzione di tale decreto, l'art.2423 I comma del Codice civile affermava che il bilancio d'esercizio è composto da:
          • Stato Patrimoniale;
          • Conto Economico;
          • Nota integrativa.

          La nuova formulazione di tale articolo, ha aggiunto tra i documenti che formano il bilancio anche il Rendiconto finanziario.
          La novità riguarderà i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio al 1° gennaio 2016. Quindi, per la gran parte delle imprese, che hanno l'esercizio che coincide con l'anno solare, la novità si applicherà dai bilanci relativi all'esercizio 2016.
          Questa regola generale presenta due eccezioni:
          • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
          • le micro-impresa.

          Queste due categorie di imprese non sono tenute a redigere il Rendiconto finanziario.
          Il D.Lgs.139/2015 ha poi introdotto l'art.2425-ter che disciplina il contenuto del Rendiconto finanziario.
          Tale articolo prevede che dal Rendiconto finanziario devono risultare:
          • l'ammontare delle disponibilità liquide per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente;

          • la composizione delle disponibilità liquide per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente;

          • i flussi finanziari dell'esercizio derivanti:
            • dall'attività operativa;

            • dall'attività di investimento;
            • dall'attività di finanziamento.


          Tra i flussi finanziari dovranno essere comprese anche le operazioni con i soci, con autonoma indicazione.
          Poiché la norma richiede l'indicazione dei dati relativi all'esercizio a cui si riferisce il bilancio e a quello precedente, nel rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2016 andranno indicati anche i dati relativi al 2015. Per questa ragione potrebbe essere opportuno predisporre il Rendiconto finanziario anche per l'esercizio in chiusura al 31.12.2015.

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            Il D.Lgs. 147/2015 ha modificato il 2° comma dell'art.108 del TUIR relativo alle spese di rappresentanza.Due sono le novità introdotte:
            • soppressione del requisito della congruità al fine della deducibilità delle spese di rappresentanza;

            • innalzamento dei limiti quantitativi rapportati ai ricavi e ai proventi della gestione caratteristica;


            Riportiamo, di seguito, le nuove regole per la deducibilità delle spese di rappresentanza.


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              ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
              Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 7.10.2015.
              Esempio:
              impresa con esercizio coincidente con l'anno solare = nuove regole a partire dal periodo d'imposta 1.1.2016 - 31.12.2016

              DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
              Sono sempre deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.Il valore deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che lo compongono.

              Negli altri casi deducibilità delle spese di rappresentanza:
              • nel periodo d'imposta di sostenimento;

              • a condizione che la spesa risponda ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M.19.11.2008;

              • anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.


              La deducibilità è consentita entro i seguenti limiti:
              Limite Ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo
              1,50% Fino a 10.000.000 di euro
              0,60% Da 10.000.001 a 50.000.000 di euro
              0,40% Oltre 50.000.000 di euro

              Per il calcolo dei ricavi e proventi della gestione caratteristica si deve tenere conto delle voci A.1 e A.5 del Conto economico, prese nell'importo rilevante ai fini fiscali.

              IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
              Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

              REQUISITO DI INERENZA D.M. 19.11.2008
              Il D.M. 19.11.2008 prevede che si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate per:
              • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;

              • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

              • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.


              FATTISPECIE ESPRESSAMENTE CONSIDERATE SPESE DI RAPPRESENTANZA
              Lo stesso decreto individua espressamente alcune fattispecie comespese di rappresentanza. Esse sono
              • spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

              • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

              • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici ostabilimenti dell'impresa;

              • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimentoorganizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

              • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogatigratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente perconvegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati.


              I contribuenti devono essere in grado di fornire agli organi di controllo l'indicazione, per ciascuna delle fattispecie sopra viste, dell'ammontare complessivo
              • delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta, distinto per natura;
              • dei ricavi e dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa e assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità delle spese di rappresentanza;
              • delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non inferiore a 50 euro.


              FATTISPECIE CHE NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA

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                Sempre il D.M. 19.11.2008 afferma che, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti visti sopra:
                • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

                • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimentio unità produttive dell'impresa;

                • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzare manifestazioni fieristichee altri eventi simili, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili;

                • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

                Tali spese, sono deducibili per l'intero ammontare nell'esercizio di sostenimento. La loro deducibilità è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
                I contribuenti devono essere in grado di fornire agli organi di controllo l'indicazione, per ciascuna delle fattispecie sopra viste, dell'ammontare complessivo di tali spese.

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                  ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA' DI SPESE DI RAPPRESENTANZA
                  Esempio 1:
                  la Alfa Srl ha conseguito, nell'esercizio x, ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali per 80.000.000 euro.
                  Le spese di rappresentanza sostenute ammontano a 500.000 euro.

                  Calcolo spese di rappresentanza deducibili
                  Ricavi:
                  fino a 10.000.000 euro 10.000.000 x 1,5%
                  150.000
                  da 10.000.001 euro a 50.000.000 50.000.000 - 10.000.000 = 40.000.000
                  40.000.000 x 0,6%
                  240.000
                  oltre 50.000.000 80.000.000 - 50.000.000 = 30.000.000
                  30.000.000 x 0,4%
                  120.000
                  Totale 80.000.000
                  510.000
                  Le spese di rappresentanza sostenute (500.000) sono inferiori rispetto al limite massimo deducibile (510.000). Le spese sostenute sono, quindi, interamente deducibili.
                  La differenza (10.000) non può essere portata ad incremento del limite massimo di spese deducibili nel periodo d'imposta successivo.

                  Esempio 2:
                  la Alfa Srl ha conseguito, nell'esercizio x, ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali per 80.000.000 euro.
                  Le spese di rappresentanza sostenute ammontano a 600.000 euro.

                  Le spese di rappresentanza sostenute (600.000) superano il limite massimo deducibile (510.000). Le spese deducibili nell'esercizio ammontano a 510.000 euro.

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                    Tabella che sintetizza il modo in cui va esposto il software dell'impresa nel bilancio d'esercizio.
                    SOFTWARE DI BASEacquistato o prodotto internamente B.II.4 - Immobilizzazioni materiali - altri beni
                    SOFTWARE APPLICATIVOacquistato a titolo diproprietà B.I.3 - Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
                    SOFTWARE APPLICATIVO acquistato a titolo dilicenza d'uso a tempo indeterminato
                    SOFTWARE APPLICATIVO prodotto all'interno dell'impresa e tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore
                    SOFTWARE APPLICATIVO prodotto all'interno dell'impresa e non tutelatoai sensi della legge sui diritti d'autore B.I.7 - Immobilizzazioni immateriali - altreoppure
                    portati a Conto economico nel periodo di sostenimento del costo
                    SOFTWARE APPLICATIVO acquistato a titolo dilicenza d'uso a tempo determinato Con pagamento di una somma una tantumB.I.4 - Immobilizzazioni immateriali - concessioni, licenze, marchi e diritti simili
                    Con pagamento di somme periodichecosti portati a Conto economico nel periodo di sostenimento

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                      L'OIC 24 distingue i costi di ricerca e sviluppo in:
                      • ricerca di base, ovvero l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considerano di utilità generica alla società;

                      • ricerca applicata, cioè finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo. Essa comprende gli studi, gli esperimenti, le indagini e le ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto;

                      • sviluppo, cioè l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.


                      La disciplina civilistica anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs.139/2015 prevede che:
                      • i costi per la ricerca di base vanno considerati come costi di esercizio;

                      • i costi per la ricerca applicata e i costi di sviluppo sonocapitalizzabili a condizione che:
                        • essi sono relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito e sono identificabili e misurabili;
                        • essi sono riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede o possa disporre delle necessarie risorse;
                        • essere recuperabili.


                      Con l'entrata in vigore del D.Lgs.139/2015 non vi sarà più la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca applicata. Rimane, invece, la possibilità di capitalizzare, se ne ricorrono i presupposti, i costi di sviluppo.
                      Viene, inoltre, modificato il periodo di ammortamento dei costi di sviluppo che devono essere ammortizzati secondo la loro vita utile. Solamente nei casi eccezionali nei quali non è possibile stimare in modo attendibile la vita utile, si dovrà procedere all'ammortamento in unperiodo non superiore a 5 anni.
                      La norma precedente, invece, prevedeva un ammortamento in un periodo non superiore a 5 anni.
                      Rimane la norma che prevede che i costi di sviluppo possono essere capitalizzati, nel caso in cui essi abbiano una durata pluriennale, solamente con il consenso del collegio sindacale, là dove tale organo esiste.
                      Occorre anche ricordare che, nel caso vi siano costi di sviluppo capitalizzati, non si può procedere alla distribuzione di utili, se in bilancio non risultano accantonate riserve disponibili pari al costo capitalizzato.
                      Riepiloghiamo, in una tabella, la precedente e la nuova normativa:
                      Ricerca di base Ricerca applicata Sviluppo
                      Prima del D.Lgs.139/2015 Costo d'esercizio Costo capitalizzabile Costo capitalizzabile
                      Ammortizzati non oltre 5 anni
                      Dopo il D.Lgsl.139/2015 Costo d'esercizio Costo d'esercizio Costo capitalizzabile
                      Ammortizzati secondo la loro vita utile - se non stimabile entro 5 anni

                      Una domanda che sorge è: "Cosa sarà dei costi di ricerca attualmente capitalizzati in bilancio e che non risulteranno completamente ammortizzati al 31 dicembre 2016 (ipotizzando il caso di impresa con esercizio coincidente con l'anno solare)?".
                      Le disposizioni transitorie del D.Lgs.139/2015, consentono di non applicare le nuove regole ad alcune voci relative ad operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio. Tra queste voci non sono inclusi i costi per ricerca applicata.
                      Di conseguenza, allo stato attuale della normativa, si deve ritenere che le imprese che hanno costi di ricerca non completamente ammortizzati iscritti nello Stato patrimoniale al 31.12.2015 dovranno portare tali costi al Conto Economico nell'esercizio 2016 non potendo più lasciarli tra le immobilizzazioni immateriali.

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