attenzione qui....Con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, c.d. “Decreto Pinza”, il legislatore, nell’ambito del coordinamento della citata legge sul risparmio con il Testo Unico Bancario (TUB) ed il TUF (Testo Unico della Finanza), ha provveduto ad una revisione sostanziale della disciplina in materia di “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, recando modifiche ulteriori all’articolo 154 bis del TUF, introdotto dalla predetta legge 262/2005.
si premette che l’obbligo di previsione a livello statutario del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esiste solo per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea. Ne consegue che le società per azioni non quotate sono libere di organizzarsi come meglio ritengono.-----> attenzione qui.
si premette che l’obbligo di previsione a livello statutario del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esiste solo per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea. Ne consegue che le società per azioni non quotate sono libere di organizzarsi come meglio ritengono.-----> attenzione qui.
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