Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600Articolo 14 - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società edegli enti equiparati
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo commadell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
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b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementipatrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo daconsentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi enegativi che concorrono alla determinazione del reddito.
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondonorme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra leconsistenze negli inventari annuali…I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, ilregistro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino, di cuiai successivi art. 16 e 17, e i libri sociali obbligatori, di cui ai numeri 1 eseguenti dell'art. 2421 del codice civile.
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo commadell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
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b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementipatrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo daconsentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi enegativi che concorrono alla determinazione del reddito.
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondonorme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra leconsistenze negli inventari annuali…I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, ilregistro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino, di cuiai successivi art. 16 e 17, e i libri sociali obbligatori, di cui ai numeri 1 eseguenti dell'art. 2421 del codice civile.
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