Chi è di Cosenza?????????
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Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggioChi è di Cosenza?????????
Usa nomi di città per le risposte...(cosenza lett c)
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https://www.youtube.com/watch?v=NB4hz9EJF4EOriginariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggioChi è di Cosenza?????????
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Qualche pagina fa Rol hai parlato delle commissioni tributarie, della competenza, delle giurisdizioni. Se non erro hai dimenticato di dire che rimane competenza esclusiva, a prescindere dalla tipologia di contenzioso, del giudice ordinario, giudicare su querela di falsoUltima modifica di Aida1100; 16-02-2015, 16:34.
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e sulla capacità delle persone diversa da quella di stare in giudizio!Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggioQualche pagina fa Rol hai parlato delle commissioni tributarie, della competenza, delle giurisdizioni. Se non erro hai dimenticato di dire che rimane competenza esclusiva, a prescindere dalla tipologia di contenzioso, del giudice ordinario, giudicare su querela di falso
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e chi si ricorda...ma certo, art 39 dlgs 546Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggioQualche pagina fa Rol hai parlato delle commissioni tributarie, della competenza, delle giurisdizioni. Se non erro hai dimenticato di dire che rimane competenza esclusiva, a prescindere dalla tipologia di contenzioso, del giudice ordinario, giudicare su querela di falso
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ho ripescato...
nella giurisdizione tributaria, dalla quale sono infatti state escluse:
--> Controversie aventi ad oggetto fattispecie di prelievo coattivo di natura non tributaria (p.e.: COSAP, Canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, sanzioni irrogate da uffici finanziari per la violazione di disposizioni non aventi natura tributaria), rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario;
--> Controversie sorte tra privati in occasione dell’applicazione di un tributo (p.e. controversie tra cessionario e cedente per il rimborso dell’IVA applicata indebitamente in via di rivalsa), rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario;
--> Controversie di natura tributaria sorte sulla base di atti privi di natura impositiva e non riconducibili ad uno degli atti indicati nell’art. 19 del d.lgs. N. 546/92, impugnabili dinanzi al Giudice Amministrativo, ove espressivi di un potere discrezionale;
--> Rientrano, inoltre, nella giurisdizione del Giudice penale, l’accertamento e l’applicazione della pena per le violazioni di norme tributarie a rilevanza penale, individuate dal d.lgs. n. 74/2000.
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https://www.youtube.com/watch?v=VrOLHeO0M8gOriginariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggioquali istituti deflattivi non sono stati ancora trattati?
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