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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    I CITTADINI ITALIANI CANCELLATI DALLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED EMIGRATI IN PAESI NON COLLABORATIVI SI CONSIDERANO RESIDENTI IN ITALIA AI FINI FISCALI?

    a) no
    b) no, salvo che il fisco non provi il contrario
    c) si, ma solo per i due anni successivi al trasferimento
    d) si, salvo prova contraria da parte del contribuente
    risposta d)

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      AI FINI IRPEF, SI CONSIDERANO RESIDENTI LE PERSONE FISICHE CHE RISULTANO ISCRITTE NELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DELLO STATO:

      a) per almeno 3 mesi
      b) per almeno 4 mesi
      c) per tutto il periodo di imposta
      d) per la maggior parte del periodo d'imposta
      risposta d)

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        UNA SOCIETA' RESIDENTE IN ITALIA, CON STABILI ORGANIZZAZIONI IN BRASILE E PORTOGALLO DEVE:

        a) dichiarare tutti redditi prodotti in italia e fuori dalla UE, compresi quindi i redditi della sola stabile organizzazione in Brasile
        b) dichiarare tutti i redditi prodotti in Europa, compresi quindi i soli redditi della stabile organizzazione in Portogallo
        c) dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, compresi i redditi delle stabili organizzazioni in Brasile e Portogallo
        d) dichiarare solo i redditi prodotti in Italia e non quelli prodotti dalle stabili organizzazioni in Brasile e Portogallo.

        risposta c)

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          Originariamente inviato da Nigel Visualizza il messaggio
          la risposta corretta è la n.2)
          mah.....io aspetto di vedere l'applicazione della delega....L'ABUSO DEL DIRITTO non può essere (non dovrebbe essere) legato a mere questioni di prova, le quali riguardano i fatti : nell'abuso non vengono contestati i fatti, cioè le operazioni, ma se quei fatti hanno originato un vantaggio fiscale illegittimo: si tratta, cioè, di una VALUTAZIONE, la quale non necessita di prova. Inoltre l'abuso viene legato a operazioni prive di sostanza economica che essenzialmente realizzano VANTAGGI FISCALI INDEBITI.

          lo sgamuscio allora dove sarebbe ora ?.......Che se un sistema fiscale (ingiusto, non rispettoso della capacità contributiva dei cittadini preveda operazioni tali da realizzare UN VANTAGGIO FISCALE PREVISTO DALLA LEGGE, quindi non potrà più parlarsi di Abuso. Come realizzare queste queste manovre senza dare nell'occhio? Utilizzando strumenti civilistici importati da altri ordinamenti.....

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            Dunque l'amministrazione deve provare la condotta abusiva mentre il contribuente deve dimostrare la sussistenza di eventuali RAGIONI EXTRAFISCALI che hanno portato comportato l'effettuazione delle operazioni......in questa parolina è nascosto il tutto!

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              Altro scempio....--> l'abuso e l'elusione non potranno più essere punti in base alle leggi penali tributarie......

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                ma perchè non dovrei ora rivolgermi ad uno studio botique per farmi preparare una bella operazione abusiva o elusiva?

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                  Male che vada pagherò quello che avrei dovuto in partenza (l'imposta) e sanzioni solo amministrative......(con il penale invece ci sarebbero incompatibilità per le cariche....)

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                    In più...il nuovo RAVVEDIMENTO OPEROSO..

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                      ....e l'immancabile condono, scudo o voluntary...chiamatela come volete...che puntualmente giungerà dai prossimi governi ...

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                      Sto operando...
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