Riporto qui il testo chiave della sentenza del 1972
"Osservava ancora l'Avvocatura che non appare irrazionale la riscossione dell'imposta generale sull'entrata su un contratto di locazione di durata non superiore all'anno anticipatamente in occasione della registrazione della scrittura contenente l'atto economico che dà luogo all'entrata (art. 23 della citata legge 19 giugno 1940, n. 762): e tanto più che normalmente si ha il pagamento anticipato di più ratei del canone o dell'intero canone. Tale sistema di riscossione anticipata dell'imposta sull'entrata, peraltro, sarebbe pienamente legittimo per il fatto che la capacità contributiva deve essere riferita alla "idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al quale la prestazione é collegata", e per ciò che tale presupposto deve risultare collegato alla sfera dell'obbligato mediante un legame effettivo."
"Osservava ancora l'Avvocatura che non appare irrazionale la riscossione dell'imposta generale sull'entrata su un contratto di locazione di durata non superiore all'anno anticipatamente in occasione della registrazione della scrittura contenente l'atto economico che dà luogo all'entrata (art. 23 della citata legge 19 giugno 1940, n. 762): e tanto più che normalmente si ha il pagamento anticipato di più ratei del canone o dell'intero canone. Tale sistema di riscossione anticipata dell'imposta sull'entrata, peraltro, sarebbe pienamente legittimo per il fatto che la capacità contributiva deve essere riferita alla "idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al quale la prestazione é collegata", e per ciò che tale presupposto deve risultare collegato alla sfera dell'obbligato mediante un legame effettivo."
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