Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: e per le quali il limite fino alla fine del comma, con le seguenti: per le quali il termine di validità delle graduatorie medesime non risulti ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 2. (ex 14. 48.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale appartenente al ruolo speciale Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Costituisce, comunque, titolo per l'immissione definitiva nella qualifica l'espletamento di funzioni dirigenziali, per un periodo non inferiore a cinque anni, da parte del personale risultato idoneo in prove selettive già indette dalla amministrazione finanziaria, purché le graduatorie nelle quali gli interessati sono collocati risultino valide alla data del conferimento dell'incarico stesso e questo risulti conferito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
14. 3. (ex 14. 9.) Musi.
14. 2. (ex 14. 48.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale appartenente al ruolo speciale Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Costituisce, comunque, titolo per l'immissione definitiva nella qualifica l'espletamento di funzioni dirigenziali, per un periodo non inferiore a cinque anni, da parte del personale risultato idoneo in prove selettive già indette dalla amministrazione finanziaria, purché le graduatorie nelle quali gli interessati sono collocati risultino valide alla data del conferimento dell'incarico stesso e questo risulti conferito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
14. 3. (ex 14. 9.) Musi.
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