Originariamente inviato da Gabriele
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La distinzione dell'attività d'impresa in gestione caratteristica (o corrente), straordinaria, finanziaria e accessoria è utilizzata nel campo della finanza aziendale, quando si riclassifica lo stato patrimoniale per la determinazione dei flussi finanziari, ma non trova una perfetta corrispondenza negli gli aspetti fiscali. Ai fini fiscali, quando si parla di reddito d'impresa, l'attività d'impresa può essere divisa in attività che genera ricavi (ed a cui corrispondono costi) ed in attività che dà luogo a plusvalenze (o minusvalenze). La prima corrisponde grosso modo alla gestione caratteristica, mentre la seconda alle altre gestioni. La differenza tra attività che genera ricavi ed attività che genera plusvalenze è rilevante ai fini della determinazione dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni ed ai fni della tasszione (ad es. i ricavi sono interamente tassati nel periodo in cui maturano, mentre le plusvalenze sono spalmabili nei 3 - o 5, adesso non ricordo - anni seguenti alla loro rilevazione).
Tornando al principio di attrazione del reddito d'impresa ed all'esempio degli immobili, si può dire che essi, se non sono strumentali all'attività d'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa nella misura risultante dal catasto o, se maggiore, dal canone di locazione forfettariamente abbattuto del 15%, mentre se sono strumentali, concorrono a formare il reddito in maniera implicita (ad esempio quando un immobile di proprietà è utilizzato come sede della società, esso permette di risparmiare un canone di locazione).
In parole povere, se un immobile è non strumentale, il suo reddito si calcola come per i redditi fondiari, ma entra a far parte del reddito d'impresa e sarà tassato come tale. Questi immobili, in caso di vendita, daranno luogo normalmente a plusvalenze o minusvalenze, che saranno valutate secondo i criteri ordinari.
Per completare il discorso, solo per i redditi dei terreni appartenenti a soggetti IRES o a s.n.c. o a s.a.s. l'imposizione catastale è esclusa ed essi sono assoggettati alla determinazione effettiva (questo per limitare l'imposizione catastale solo alle imprese agricole gestite in forma individuale).
Riferimenti: artt. 55 lett. c e 90 TUIR.
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