7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente
articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
un errata interpretazione di questo comma.
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente
articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
un errata interpretazione di questo comma.
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