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Idonei Entrate - AGENZIA DOGANE

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    Originariamente inviato da leoncina751 Visualizza il messaggio
    posso fare domanda sciocca? chi è del 1975 o 1974 essendo il piu anziano non sara chiamato? chi potrebbe spiegare meglio?
    grazie grazie
    il criterio dell'anzianità serve a definire l'ordine a parità di punteggio. ad esempio con il mio stesso punteggio siamo dalla posizione 1198 alla 1212. nella gn questi sono messi in ordine alfabetico. invece il vero criterio, a parità di punteggio, è dato dall'anzianità. per quello le dogane dovranno riordinare la GN con questo criterio, piu gli altri di preferenze.
    credo ti riferissi a questo

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      Originariamente inviato da mirkotom Visualizza il messaggio
      il criterio dell'anzianità serve a definire l'ordine a parità di punteggio. ad esempio con il mio stesso punteggio siamo dalla posizione 1198 alla 1212. nella gn questi sono messi in ordine alfabetico. invece il vero criterio, a parità di punteggio, è dato dall'anzianità. per quello le dogane dovranno riordinare la GN con questo criterio, piu gli altri di preferenze.
      credo ti riferissi a questo
      grazie mirkotom.......mi riferivo esattamente a quello.......

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        Originariamente inviato da ciciuzzo Visualizza il messaggio
        Sarà chiamato se non ha compiuto i 32 anni al momento della formazione della graduatoria regionale (vedasi finanziaria 2008)
        ma della graduatoria unica oppure quella del concorso fatta all'epoca?
        scusate le domande sciocche......

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          Originariamente inviato da mirkotom Visualizza il messaggio
          il criterio dell'anzianità serve a definire l'ordine a parità di punteggio. ad esempio con il mio stesso punteggio siamo dalla posizione 1198 alla 1212. nella gn questi sono messi in ordine alfabetico. invece il vero criterio, a parità di punteggio, è dato dall'anzianità. per quello le dogane dovranno riordinare la GN con questo criterio, piu gli altri di preferenze.
          credo ti riferissi a questo
          Il vero criterio è dato dai titoli previsti dall'art. 5 del d.p.r. 487/1994. Quello dell'età è residuale: se nessun idoneo ha nessuno dei titoli di preferenza, allora, extrema ratio, vale l'età.
          Per semplicità riporto la norma in questione:
          5. Categorie riservatarie e preferenze.
          1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
          2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
          3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
          1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
          2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
          3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
          4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
          1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
          2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
          3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
          4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
          5) gli orfani di guerra;
          6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
          7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
          8) i feriti in combattimento;
          9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
          10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
          11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
          12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
          13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
          14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
          15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
          16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
          17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
          18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
          19) gli invalidi ed i mutilati civili;
          20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

          5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
          a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
          b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
          c) dalla maggiore età.
          L'età è il ventitreesimo e ultimo criterio (anche se è vero che è difficile che tra gli idonei ci siano medaglie al valor militare, mutilati di guerra ecc.; ma è vero che ci sono diversi con figli a carico).

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            Originariamente inviato da leoncina751 Visualizza il messaggio
            ma della graduatoria unica oppure quella del concorso fatta all'epoca?
            scusate le domande sciocche......
            ok non avevo letto bene il tuo intervento......pardon...ma lostress è assai...e anche i nervi sono andati!!!!!!!!

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              Originariamente inviato da leoncina751 Visualizza il messaggio
              ma della graduatoria unica oppure quella del concorso fatta all'epoca?
              scusate le domande sciocche......
              leoncì: la finanziaria non parla di graduatoria unica, ma solo di graduatorie dei concorsi. La graduatoria unica è un'invenzione dell'AE al solo fine di assumere. Hai letto tutte le discussioni in merito e la legge finanziaria?

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                Originariamente inviato da gianl Visualizza il messaggio
                Il vero criterio è dato dai titoli previsti dall'art. 5 del d.p.r. 487/1994. Quello dell'età è residuale: se nessun idoneo ha nessuno dei titoli di preferenza, allora, extrema ratio, vale l'età.
                Per semplicità riporto la norma in questione:

                L'età è il ventitreesimo e ultimo criterio (anche se è vero che è difficile che tra gli idonei ci siano medaglie al valor militare, mutilati di guerra ecc.; ma è vero che ci sono diversi con figli a carico).
                quindi se ironia della sorte io mi trovo a parità di punteggio con tre persone declasserei sulla base dei titoli di preferenza!!!!

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                  Originariamente inviato da gianl Visualizza il messaggio
                  Il vero criterio è dato dai titoli previsti dall'art. 5 del d.p.r. 487/1994. Quello dell'età è residuale: se nessun idoneo ha nessuno dei titoli di preferenza, allora, extrema ratio, vale l'età.
                  Per semplicità riporto la norma in questione:

                  L'età è il ventitreesimo e ultimo criterio (anche se è vero che è difficile che tra gli idonei ci siano medaglie al valor militare, mutilati di guerra ecc.; ma è vero che ci sono diversi con figli a carico).
                  ottima precisazione

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                    Originariamente inviato da gianl Visualizza il messaggio
                    leoncì: la finanziaria non parla di graduatoria unica, ma solo di graduatorie dei concorsi. La graduatoria unica è un'invenzione dell'AE al solo fine di assumere. Hai letto tutte le discussioni in merito e la legge finanziaria?

                    grazie gianl per il leoncì......mi piace come vezzeggiativo.......

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                      Originariamente inviato da leoncina751 Visualizza il messaggio
                      quindi se ironia della sorte io mi trovo a parità di punteggio con tre persone declasserei sulla base dei titoli di preferenza!!!!
                      Beh, mica è detto che tutte e tre le persone debbano avere un titolo di preferenza?
                      E poi l'età è intesa come: il più giovane precede il più anziano.

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