Originariamente inviato da amgspa
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per fugare ogni dubbio vi posto solo una parte delle innumerevoli sentenze a riguardo sottolineando che ormai il principio giurisprudenziale assodato è quello che vi riporto in basso, buona lettura
Estratto dalla sentenza
"La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha già sottolineato che nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che l’elaborato non deve recare alcun segno che sia “in astratto” ed “oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità, con la conseguenza che il termine “brutta copia” apposto dal candidato sul proprio tema non può essere interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, può essere usata dai concorrenti per indirizzare la commissione verso la stesura finale e corretta dell’elaborato (cfr. per tutte TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n. 489).
Inoltre, è stato acutamente osservato che l’espressione “brutta copia” non costituisce concreto segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del compito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa commissione, e non è assimilabile ad altri “contrassegni”, idonei a fungere da elemento di identificazione del candidato per il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 luglio 2007 n. 5980; TAR Puglia Bari, Sez. II, 11 maggio 2006 n. 1698; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 972).
Orbene, il Collegio ritiene che tali superiori principi possano ben attagliarsi anche al caso di specie, attesa la sostanziale analogia tra la dicitura “vedere brutta”, utilizzata dal ricorrente, ed il termine “brutta copia”, analogia che trova giustificazione nell’unicità di funzione delle citate espressioni, entrambe volte a rendere immediatamente percepibile per la commissione esaminatrice la stesura definitiva del compito, anche attraverso il collegamento tra le due versioni (brutta e bella) dello stesso.
Pertanto, i provvedimenti impugnati, comportando l’indebita esclusione del ricorrente dalla procedura e l’arresto delle operazioni concorsuali, sono illegittimi e devono essere annullati."
Estratto dalla sentenza
T.A.R.
Calabria - Catanzaro
Sezione II
Sentenza 11 gennaio - 10 giugno 2008, n. 642
Calabria - Catanzaro
Sezione II
Sentenza 11 gennaio - 10 giugno 2008, n. 642
"La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha già sottolineato che nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che l’elaborato non deve recare alcun segno che sia “in astratto” ed “oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità, con la conseguenza che il termine “brutta copia” apposto dal candidato sul proprio tema non può essere interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, può essere usata dai concorrenti per indirizzare la commissione verso la stesura finale e corretta dell’elaborato (cfr. per tutte TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n. 489).
Inoltre, è stato acutamente osservato che l’espressione “brutta copia” non costituisce concreto segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del compito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa commissione, e non è assimilabile ad altri “contrassegni”, idonei a fungere da elemento di identificazione del candidato per il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 luglio 2007 n. 5980; TAR Puglia Bari, Sez. II, 11 maggio 2006 n. 1698; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 972).
Orbene, il Collegio ritiene che tali superiori principi possano ben attagliarsi anche al caso di specie, attesa la sostanziale analogia tra la dicitura “vedere brutta”, utilizzata dal ricorrente, ed il termine “brutta copia”, analogia che trova giustificazione nell’unicità di funzione delle citate espressioni, entrambe volte a rendere immediatamente percepibile per la commissione esaminatrice la stesura definitiva del compito, anche attraverso il collegamento tra le due versioni (brutta e bella) dello stesso.
Pertanto, i provvedimenti impugnati, comportando l’indebita esclusione del ricorrente dalla procedura e l’arresto delle operazioni concorsuali, sono illegittimi e devono essere annullati."
;-)
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