"Il contratto di affidamento fiduciario - afferma il professore….. - permette di risolvere questioni che fino a qualche anno fa non potevano essere gestite dal punto di vista legale. Sono molteplici i casi che potrebbero presentarsi nella vita di tutti i giorni. Penso ai casi di anziani che, non del tutto autosufficienti, decidono di sposarsi con la propria badante,non italiana. In questo caso prima del matrimonio un amico, un parente potrebbe essere nominato curatore dei suoi beni, a scopo tutelativo. Ma i casi in cui puo' essere utilizzato nella vita di tutti i giorni sono molteplici, ma occorre superare difficolta' culturali e di abitudini professionali".I casi in cui l'affidamento fiduciario puo' essere utilizzato sono tutti riconducibili alla difesa dei diritti e dei beni dei soggetti che in un particolare momento della loro vita si trovano in un momento di debolezza, odi bisogno a causa di temporanei o permanenti impedimenti fisici o mentali oche vogliono realizzare un programma meritevole, che puo' ben andare al di la'della loro vita."Utilizzare il contratto di affidamento fiduciario -conclude il professore - permette di mettere finalmente in soffitta anni di patti simulati e di interposizioni contrattuali prive di qualsiasi efficienza.Ma devono essere i notai i primi a diffondere una nuova cultura del diritto,degna di un paese civile ed evoluto come l'Italia. A guadagnarci e' l'intera collettivita' nei cui confronti abbiamo il dovere di dare la risposta giusta per i problemi che la vita presenta".
Mi consenta professore….potrebbe essere utilizzato come Trust 2.0, ovverosia accanto al trust soggetto Ires potrebbe raffigurarsi l’ipotesi in cui il trust non sia soggetto (ad ires), in quanto il patrimonio, pur segregato,è economicamente e giuridicamente riferibile al disponente o ai beneficiari con affidamenti in amministrazione al trustee. In tali ipotesi il trust 2.0 non sarebbe riconducibile alla disciplina dell’art 73 del tuir, ma il suo trattamento fiscale andrebbe ricostruito secondo i principi dell’ordinamento applicabile al mandato di amministrazione, ragion per cui, e quindi conseguentemendo, ovverosia, ehem, ehm….me so scordato quello che volevo dire….sarà l’età.
Mi consenta professore….potrebbe essere utilizzato come Trust 2.0, ovverosia accanto al trust soggetto Ires potrebbe raffigurarsi l’ipotesi in cui il trust non sia soggetto (ad ires), in quanto il patrimonio, pur segregato,è economicamente e giuridicamente riferibile al disponente o ai beneficiari con affidamenti in amministrazione al trustee. In tali ipotesi il trust 2.0 non sarebbe riconducibile alla disciplina dell’art 73 del tuir, ma il suo trattamento fiscale andrebbe ricostruito secondo i principi dell’ordinamento applicabile al mandato di amministrazione, ragion per cui, e quindi conseguentemendo, ovverosia, ehem, ehm….me so scordato quello che volevo dire….sarà l’età.
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