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Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggiola lunga attesa ha sfiancato il forum ormai
alla mattina ho l'umore a terra anzisottoterra
dalle 14 i poi mi sembra di rinascere..ci vorrebbe una giornata piu lunga..
vorrei ringraziarvi per la compagnia ed il sostegno
baci
Mich
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Originariamente inviato da *Stella* Visualizza il messaggioInnanzitutto, non devi chiedermi scusa, non c'è motivo
Purtroppo però non mi trovo d'accordo col tuo punto di vista e continuo a ritenere che le leggi complementari siano leggi di completamento del codice civile, fra queste, la legge fallimentare.
Di conseguenza il testo del quiz con le parole "codice civile" senza dubbio voleva far riferimento al curatore fallimentare, bastava un'interpretazione estensiva...
Non so se hai visto l'intervento di ieri sera di Trend... con riguardo al curatore dell'inabilitato, si parla di "esonero" e di "rimozione" e non di revoca... quindi a ben vedere, anche la tua è una forzatura interpretativa.
A questo punto non capisco perchè mai non si possano interpretare estensivamente come "legge fallimentare" le parole "codice civile" atteso che, da ben 2 delle alternative proposte come risposte era più che evidente che si stesse parlando di fallimento. Bastava interpretare domanda e risposte in maniera logica e sistematica per rendersi velocemente conto che il curatore in questione fosse senza dubbio il curatore fallimentare.
Per quanto riguarda il riferimento al manuale di diritto privato l'utilità pratica ce l'ha eccome:
diritto civile, diritto commerciale e diritto del lavoro (che tu mi hai elencato), sono tutti contenuti nel codice civile, unitamente alle leggi complementari (fallimento e procedure concorsuali, divorzio, titoli di credito, locazioni ecc. ecc.) che naturalmente sono trattate tutte nel manuale di diritto privato in quanto facenti parte di un'unica disciplina, che dev'essere studiata in maniera organica e sistematica.
Ps. io li ammetto i miei errori, ne ho fatti 7 e l'ho detto più volte. Fra questi quello sulla gestione ordinaria, mi è bastato leggere gli interventi di Ezio e qualcun altro, una piccola ricerca su internet per rendermi conto di aver sbagliato, ma di certo non mi intestardisco cercando a tutti i costi di aver ragione.. perchè ragione non ho... ne ho preso atto e basta.
No guarda, quello che ho scritto nel messaggio per Ezio non era rivolto alla "discussione" che stavamo facendo sul curatore in particolare, ma si riferiva ad altre cose che ho letto in giro per i forum, meno qui, devo dire, ma di là manco mi spreco di provare a scrivere visto il livello (es. esecutorietà/esecutività, necessità o meno della cauzione, e altre ancora). Quando per una domanda c'è una norma precisa è inutile attaccarsi a mille scuse, se quella è la norma vigente, amen, o anche per la definizione di esecutività/esecutorietà... inutile dire che chi ha fatto i quiz è deficiente se il torto è marcio ed evidente, solo per questo dicevo che ci vuole un po' d'umiltà che non caratterizza tutti.
Tornando a noi! Questa domanda sul curatore, a mio giudizio, è l'unica che può essere davvero oggetto di contestazione e quindi io rispetto la tua opinione... anche perchè mi porterebbe ad avere una risposta giusta in più! :-D Quindi in realtà tifo per voi!!!
Inoltre trovo interessante discutere così, non per una polemica, ma proprio perchè confrontando i propri punti di vista con gli altri ci si arricchisce. Hai difeso con onore la tua argomentazione ed io spero di aver fatto altrettanto con la mia! Che vinca la C comunque LOL!!!
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Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggioPerdonate non ho capito bene una cosa....ma alla fine la legge fallimentare è una legge di completamento o di integrazione al codice civile?????
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti ...
OFF TOPIC
D.LGS 23/2011, art.8, comma 1:<L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili>.
L'IMU poi ai sensi della legg n.214/2011 è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. Pertanto per i redditi fondiari 2011 permane la tassazione ordinaria IRPEF in aggiunta al pagamento IMU relativo all'annualità 2012. Dunque non parrebbe esserci una doppia imposizione sullo stesso asset ...
E VAI CON L'F24 .... !!!!
Il signore è servito ... visto che non rispondi manco alle telefonate! ciao
FINE OFF TOPIC
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Passaggio di testimone ai vertici in 7 direzioni regionali dell’Agenzia
Passaggio di testimone ai vertici in 7 direzioni regionali dell
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[QUOTE=Micasas;672841]RAGAZZI ME LA CONFERMATE?????????
64. In caso di massima concentrazione del carattere, il rapporto di concentrazione, detto anche dei Gini, assume il valore di:
A) 1
B) 0
C) – 1
Micasas ma perchè continui ad annoiarti con i quiz!!
Guardati l'esempio più sublime di avanguardia cinematografica !
Un pezzo di.... come dire.... - YouTube
Da Pietro Giordano a Rocco Cane
a
Giuseppe Paviglianiti.
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