ragazzi ma le soluzioni sono preparate prima della prova?Cioè la macchina che corregge viene programmata prima con le soluzioni?Perke se venisse programmata dopo credo che ce ne sarebbero parecchi di errori
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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riferimento normativo sulla riscossione...http://www.dps.tesoro.it/documentazi...DL_78_2010.pdf
art. 29
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Originariamente inviato da 19cri80 Visualizza il messaggioora io nn ricordo le domande a memoria, però sn certa che quelle che riguardavano le modifiche riportavano l'anno ( in una si faceva riferimento al 2010) quindi nn si potevano avere dubbi, poi è anche vero che sn uscite domande di concorsi precedenti.
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Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioGiustizia guarda sull'annuario e poi lart. 48 d.lgs. 456/92 e vedrai che parla di 500000. Più di un articolo di legge cos'altro c'è?
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Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggiomitooooooooooooooooooooooooo
questa volta non ho pototo nemmeno studiare come avrei voluto...
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioindica un dato errato l'importo è La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.
Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Può essere proposta:
dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
Come si svolge il procedimento
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
Come versare le somme dovute
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:
con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva;
con modello F23 per le altre imposte indirette.
Nei suddetti modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le imposte dirette, l’Irap, le imposte sostitutive e l’Iva è consentito effettuare, mediante il modello F24, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta spettanti dal contribuente.
Non è possibile compensare, invece, le imposte dovute per effetto della conciliazione giudiziale che si versano con il modello F23.
Il pagamento va fatto:
in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro.
La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale.
Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente deve consegnare all’ufficio una copia dell’attestazione del versamento accompagnata.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggiosapevo che stave assieme? Mi sono perso qualche puntata di beautiful? la mia metà è libera professionista
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