Originariamente inviato da kyraxxx
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggiogiustizia tu quanto hai totalizzato?
io solo 62 corrette!!!!!!!!!!!!
meglio di 58-59....
grazie
Mich
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggiowe we ma a proposito di donne... che fine ha fatto paoletta????? L'hai reclusa?
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioesatto. 2 sono le cose o chi ha preparato le domande non era aggiornato, o ha errato a indicare le risposte. In ogni caso è contestabile una domanda con 3 opzioni tutte errate.
concordo con giustizia
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggiose ho contato bene 12/13 errate , ma non ho certezza assoluta
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Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggioIl mio codice tributario (aggiornatissimo) riporta "12 rate trimestrali se le somme dovute SUPERANO 50.000 euro".... la normativa in vigore attualmente è questa
Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Può essere proposta:
dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
Come si svolge il procedimento
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
Come versare le somme dovute
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:
con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva;
con modello F23 per le altre imposte indirette.
Nei suddetti modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le imposte dirette, l’Irap, le imposte sostitutive e l’Iva è consentito effettuare, mediante il modello F24, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta spettanti dal contribuente.
Non è possibile compensare, invece, le imposte dovute per effetto della conciliazione giudiziale che si versano con il modello F23.
Il pagamento va fatto:
in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro.
La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale.
Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente deve consegnare all’ufficio una copia dell’attestazione del versamento accompagnata.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
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Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggioIl mio codice tributario (aggiornatissimo) riporta "12 rate trimestrali se le somme dovute SUPERANO 50.000 euro".... la normativa in vigore attualmente è questa
Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Può essere proposta:
dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
Come si svolge il procedimento
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
Come versare le somme dovute
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:
con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva;
con modello F23 per le altre imposte indirette.
Nei suddetti modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le imposte dirette, l’Irap, le imposte sostitutive e l’Iva è consentito effettuare, mediante il modello F24, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta spettanti dal contribuente.
Non è possibile compensare, invece, le imposte dovute per effetto della conciliazione giudiziale che si versano con il modello F23.
Il pagamento va fatto:
in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro.
La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale.
Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente deve consegnare all’ufficio una copia dell’attestazione del versamento accompagnata.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
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5 per mille
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Biglietterie e misuratori
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Originariamente inviato da Silviamail Visualizza il messaggioSecondo me questo concorso é stato fatto all'acqua di rose (per non dire altro) anche per quanto riguarda la formulazione delle domande: l'impressione che ho avuto al primo impatto é stata quella che abbiano pescato domande a caso da una banca dati trita e ritrita già utilizzata in passato (nei secoli dei secoli prima) e non si siano presi neanche la briga di leggerle. Un paio di domande erano già uscite in passato. Sul testo della domanda non ci voleva molto a scrivere qualcosa tipo: "in base alle recenti modifiche.." o qualcosa del genere che citasse un decreto o una legge /12. Io ho risposto in base alla vecchia normativa perché mi sono basata su questa impressione. Se non hanno avuto la decenza di leggere le domande, avranno il tempo o la voglia di riprogrammare il software per le correzioni?
Dato che già immagino le critiche che posterete, preciso che trattasi di MIA impressione e, per quanto tale, non in grado di modificare il reale andamento dei fatti. Vi rendo solo partecipi di un mio pensiero, ma, allo stesso tempo non spero che venga applicata la vecchia normativa, non gufo, non faccio magie e non prego nemmeno....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLo chiedi a me??? Come è andata alla tua dolce metà?
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioappunto sono errate tutte le opzioni. Perchè adesso è vero che non ci vuole la garanzia, ma l'importo per le 12 rate non è 50.000 ma bensì •51.645,69 euro.
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