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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    in breve in presenza di proventi esterni gli interessi passivi possono essere dedotti,altrimenti nisba

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      Originariamente inviato da mate54 Visualizza il messaggio
      La formula del concorso 2009 era questa
      y=24+(x-360)*6/440

      Dove x è dato dalla somma delle risposte giuste e sbagliate.
      non ho capito che formula dovrebbe essere questa. cosa si dovrebbe calcolare?

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        Originariamente inviato da parimpampù82 Visualizza il messaggio
        mi spiegate l'art 61 tuir?? il I co non l ho proprio capito...
        in seguito alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, le norme che restano a disciplinare
        la deducibilità degli interessi passivi sono:
        �� l’art. 61 TUIR, per le imprese IRPEF
        �� l’art. 96 TUIR, per le imprese IRES
        (ad esclusione di alcuni tipi di imprese, tra le quali le banche e gli altri soggetti finanziari indicati
        all’art. 1 D. Lgs. 87/1992, le imprese di assicurazione)
        L’art. 61 del TUIR stabilisce che la deducibilità degli interessi passivi è condizionata solo dalla
        presenza o meno di proventi esenti, e se, come accade nella maggior parte dei casi, questo non vi
        sono, essa è totale.
        Per le imprese individuali e per le società di persone gli interessi passivi risulteranno, pertanto,quasi
        nella totalità dei casi, interamente deducibili.
        Per le imprese IRES invece la disciplina della deducibilità è più penalizzante e più complessa.
        L’art. 96 del TUIR prevede che, per determinare la quota di interessi passivi deducibili, sia
        necessaria la determinazione del ROL (Risultato operativo lordo), definito in questa norma in
        modo particolare, quale differenza tra Aggregato A del conto economico (ricavi della produzione)
        ed aggregato B (costi della produzione), dopo aver depurato i costi della produzione delle voci 10), a) e b), e pertanto degli ammortamenti materiali ed immateriali, nonché dei canoni leasing, allocati
        nella voce B8.
        Il 30% del risultato così ottenuto costituisce il limite di deducibilità immediata nell’imponibile
        fiscale degli interessi passivi.
        Ma l’impatto di questa nuova disposizione è stato attenuato dai seguenti emendamenti:
        �� è stata prevista, in via provvisoria, una somma che verrà aggiunta al 30% del ROL, per individuare il
        tetto di deducibilità degli interessi passivi, pari ad € 10.000,00 nel 2008 e ad € 5.000,00 nel 2009.
        Pertanto anche in caso di ROL pari a zero gli interessi passivi sarebbero comunque deducibili nel
        limite di € 10.000,00 nel 2008 e di € 5.000,00 nel 2009.
        �� La parte del 30% del ROL eventualmente non utilizzata in un dato periodo d’imposta, poiché
        superiore al costo sostenuto per gli interessi passivi , si può riportare a nuovo per aumentare la
        misura deducibile negli anni successivi, che dovrà comunque non eccedere mai il 30% del ROL.

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          Originariamente inviato da Fabieucc Visualizza il messaggio
          non ho capito che formula dovrebbe essere questa. cosa si dovrebbe calcolare?
          un voto compreso fra 23,86 e 23,89 ??

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            Originariamente inviato da giggino83 Visualizza il messaggio
            in seguito alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, le norme che restano a disciplinare
            la deducibilità degli interessi passivi sono:
            �� l’art. 61 TUIR, per le imprese IRPEF
            �� l’art. 96 TUIR, per le imprese IRES
            (ad esclusione di alcuni tipi di imprese, tra le quali le banche e gli altri soggetti finanziari indicati
            all’art. 1 D. Lgs. 87/1992, le imprese di assicurazione)
            L’art. 61 del TUIR stabilisce che la deducibilità degli interessi passivi è condizionata solo dalla
            presenza o meno di proventi esenti, e se, come accade nella maggior parte dei casi, questo non vi
            sono, essa è totale.
            Per le imprese individuali e per le società di persone gli interessi passivi risulteranno, pertanto,quasi
            nella totalità dei casi, interamente deducibili.
            Per le imprese IRES invece la disciplina della deducibilità è più penalizzante e più complessa.
            L’art. 96 del TUIR prevede che, per determinare la quota di interessi passivi deducibili, sia
            necessaria la determinazione del ROL (Risultato operativo lordo), definito in questa norma in
            modo particolare, quale differenza tra Aggregato A del conto economico (ricavi della produzione)
            ed aggregato B (costi della produzione), dopo aver depurato i costi della produzione delle voci 10), a) e b), e pertanto degli ammortamenti materiali ed immateriali, nonché dei canoni leasing, allocati
            nella voce B8.
            Il 30% del risultato così ottenuto costituisce il limite di deducibilità immediata nell’imponibile
            fiscale degli interessi passivi.
            Ma l’impatto di questa nuova disposizione è stato attenuato dai seguenti emendamenti:
            �� è stata prevista, in via provvisoria, una somma che verrà aggiunta al 30% del ROL, per individuare il
            tetto di deducibilità degli interessi passivi, pari ad € 10.000,00 nel 2008 e ad € 5.000,00 nel 2009.
            Pertanto anche in caso di ROL pari a zero gli interessi passivi sarebbero comunque deducibili nel
            limite di € 10.000,00 nel 2008 e di € 5.000,00 nel 2009.
            �� La parte del 30% del ROL eventualmente non utilizzata in un dato periodo d’imposta, poiché
            superiore al costo sostenuto per gli interessi passivi , si può riportare a nuovo per aumentare la
            misura deducibile negli anni successivi, che dovrà comunque non eccedere mai il 30% del ROL.

            facendo un chilometrico copia e incolla,la confondi solo

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              ..e perchè parla di RAPPORTO tra ricavi e proventi e ricavi e proventi esclusi??

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                quello è il modo di calcolo.
                la conditio sine qua non è la presenza di proventi esenti (inteso nel senso che non formano reddito,non confondere con IVA,ovvero esclusi-esenti,etc....)

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                  Credo che vada meglio...

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                    si, si...avevo immaginato...certo, non è semplicissimo, ma almeno a grandi linee credo di aver capito!
                    Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggio
                    quello è il modo di calcolo.
                    la conditio sine qua non è la presenza di proventi esenti (inteso nel senso che non formano reddito,non confondere con IVA,ovvero esclusi-esenti,etc....)

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                      Originariamente inviato da eduardo Visualizza il messaggio
                      0,76%.
                      i comuni possono aumentare o diminuire di 0,3 punti percentuali.
                      si calcola su valore estimo dell'immobile e delle pertinenze rivalutato in base alla categoria d'appartenenza.
                      per la prima casa l'aliquota base è 0,4%.
                      Si paga in due o tre rate (50% o 33.3%): 18 giugno 17 settembre 17 dicembre.
                      Prima e seconda rata si pagano in base all'aliquota base, la terza è a conguaglio sulle aliquote che i comuni dovranno stabilire entro il 30 settembre 2012
                      perfetto!!!!!!!!

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