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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    ce n'è un'altra del 2008 sbagliata sul Simone...

    Le scritture che aggiungono componenti di reddito di competenza dell'esercizio non precedentemente rilevati si definiscono:

    A) Scritture di integrazione
    B) Scritture di assestamento
    C) Scritture di rettifica

    Il Simone dice la B ma la risposta giusta è la A.

    Giusto??

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      Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
      a questa domanda cosa rispondereste??

      Il sostenimento di un costo di competenza in parte dell'esercizio successivo dà luogo a:
      a. rateo passivo
      b. risconto attivo
      c. risconto passivo

      io direi B. se sostengo un costo oggi e quindi di competenza del corrente esercizio e imputo una parte di questo all'esercizio successivo, questa parte di costo che dovrò trasferire sarà un risconto attivo. sbaglio??
      Esatto è un risconto attivo. Ho controllato sul libro Simone.. è un errore di stampa... poi nella spiegazione parla di risconto attivo!

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        Originariamente inviato da Barbara80 Visualizza il messaggio
        ce n'è un'altra del 2008 sbagliata sul Simone...

        Le scritture che aggiungono componenti di reddito di competenza dell'esercizio non precedentemente rilevati si definiscono:

        A) Scritture di integrazione
        B) Scritture di assestamento
        C) Scritture di rettifica

        Il Simone dice la B ma la risposta giusta è la A.

        Giusto??
        Sì scritture di integrazione!

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          Originariamente inviato da Barbara80 Visualizza il messaggio
          ce n'è un'altra del 2008 sbagliata sul Simone...

          Le scritture che aggiungono componenti di reddito di competenza dell'esercizio non precedentemente rilevati si definiscono:

          A) Scritture di integrazione
          B) Scritture di assestamento
          C) Scritture di rettifica

          Il Simone dice la B ma la risposta giusta è la A.

          Giusto??
          su questa ci ho fatto caso anche io, e come te, risponderei scritture di integrazione come risposta esatta! che poi scritture di assestamento inglobano le scritture di integrazione e di rettifica oltre a quelle di completamento!!!

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            ok, grazie.
            Comunque il Simone a volte ti confonde proprio le idee!

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              Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
              certo che il simone ha una capacità di confondere le idee che fa paura
              quoto quoto quoto!

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                Qualcuno mi chiarisce una roba in tema di donazioni?
                "proprio inn considerazione di tale arricchimento,il donatario ha l'obbligo di fornire gli alimenti al donante che in seguito venga ad averne bisogno,purke non si sia trattato di donazione remuneratoria o di donazione obnuziale"

                che significa?

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                  Ti rispondo io...è una donazione modale o soggetta ad onere nel senso che io ti dono una casa ma tu devi fornirmi gli alimenti nel caso in cui io ne abbia bisogno in futuro, quindi assoggetto la mia liberalità ad un onere gravante su di te.
                  Sono escluse le donazioni remuneratorie perchè fatte per motivi di riconoscenza e considerate irrevocabili ex art 805 cc anche nel caso in cui vi sia sopravvenienza di figli o il destinatario della donazione si riveli un ingrato.
                  E' esclusa anche la donazione obnuziale sia perchè sono irrevocabili nel caso di sopravvenienza di figli, sia nel caso di ingratitudine del donatario, ma anche perchè la celebrazione del matrimonio rappresenta la condizione sospensiva da cui dipendono gli effetti della donazione stessa. Quindi se il matrimonio viene annullato questo determina la nullità o comunque l'inefficacia della donazione stessa.

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                    Originariamente inviato da picc Visualizza il messaggio
                    Ti rispondo io...è una donazione modale o soggetta ad onere nel senso che io ti dono una casa ma tu devi fornirmi gli alimenti nel caso in cui io ne abbia bisogno in futuro, quindi assoggetto la mia liberalità ad un onere gravante su di te.
                    Sono escluse le donazioni remuneratorie perchè fatte per motivi di riconoscenza e considerate irrevocabili ex art 805 cc anche nel caso in cui vi sia sopravvenienza di figli o il destinatario della donazione si riveli un ingrato.
                    E' esclusa anche la donazione obnuziale sia perchè sono irrevocabili nel caso di sopravvenienza di figli, sia nel caso di ingratitudine del donatario, ma anche perchè la celebrazione del matrimonio rappresenta la condizione sospensiva da cui dipendono gli effetti della donazione stessa. Quindi se il matrimonio viene annullato questo determina la nullità o comunque l'inefficacia della donazione stessa.


                    Scusami ma come faccio a capire che tipo di donazione è?Sono soggette a trascrizioni in cui si specifica il tipo di donazione?Tipo come faccio a sapere quando è modale e quando è rimuneratoria?

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                      La donazione obbligatoria
                      Ai sensi dell’ art. 772 c.c., la donazione può avere ad oggetto prestazioni periodiche, ossia più prestazioni che il donante si obbliga ad eseguire a date prestabilite o saltuariamente su richiesta della parte. E’ il caso della c.d. donazione obbligatoria, ossia del contratto in forza del quale un parte si assume, per spirito di liberalità l’obbligo di eseguire una prestazione di dare a favore di un’altra.

                      La donazione con riserva di usufrutto
                      L’ art. 796 statuisce che è concesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donato a proprio vantaggio, e dopo la propria morte o trascorso un dato periodo a vantaggio di un’atra persona o anche più persone, ma congiuntamente.
                      Come noto, l’usufrutto è un diritto reale di godimento in forza del quale un soggetto (nudo proprietario) concede ad un altro (usufruttuario) la disponibilità materiale ed il godimento di un bene mobile o immobile. Così, ad esempio, il donante che intenda attribuire ad un figlio la propria abitazione mantenendo però la certezza giuridica di potervi continuare ad abitare potrà all’atto della donazione riservarsi il diritto di usufrutto, senza che ciò comporti un aggravamento della posizione del donatario.

                      La donazione rimuneratoria
                      La donazione ai sensi dell’art. 769 c.c. il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce un’altra
                      Lo spirito di liberalità o animus donandi, non si identifica necessariamente con l’intento altruistico, essendo irrilevante il motivo che ha indotto a disporre. Questa la ragione per la quale è ammessa, ex art. 770 1° comma c.c., la c.d. donazione rimuneratoria, fatta cioè per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. E’ il caso, ad esempio, del dono fatto a colui che ha aiutato il donante in un momento di difficoltà (donazione per riconoscenza) o a chi ha conseguito una laurea (donazione per meriti) o al medico per una visita fatta gratuitamente. (donazione per speciale rimunerazione).
                      Occorre precisare comunque che per questo tipo di donazione è prevista una disciplina diversa da quella prevista per la donazione tipica, non essendo essa soggetta a revoca e non comportando obbligo alimentare, atteso il pregresso comportamento tenuto dal donatario.

                      La donazione obnuziale

                      L’art. 785 c.c. disciplina la donazione in riguardo di matrimonio, ossia la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, dove per “determinato” si intende esprimere la necessità che entrambi gli sposi devono essere individuati. Detta donazione, che può essere effettuata sia dagli sposi tra loro sia da altri a favore di uno o di entrambe gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona, senza bisogno di accettazione, per effetto dello stesso evento nuziale.
                      Le vicende successive del matrimonio incidono, ai sensi dell’art. 785, 2° comma, c.c. sull’efficacia della donazione che, in caso di annullamento dello stesso, dovrà ritenersi nulla. Dal momento che l’annullamento ha effetto retroattivo, la donazione si considera come se non fosse mai stata fatta, per cui i beni donati (ed i loro frutti) devono essere restituiti al donante.
                      Sono previste però dell’eccezioni:
                      a) a favore del coniuge di buona fede (che non era a conoscenza del vizio che ha causato l’annullamento del suo matrimonio), questi non deve restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio;
                      b) nel caso in cui i donatari abbiano trasferito il bene dovuto ad altre persone (terzi), queste non devono restituire il bene al donante, se al momento del trasferimento erano in buona fede;
                      c) nel caso di donazione fatta ai figli nascituri, la donazione rimane valida ed efficace anche se dopo l’annullamento del matrimonio nel caso di matrimonio putativo.
                      Contrariamente a quanto descritto, non hanno alcun effetto la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento degli effetti civili.

                      La donazione modale

                      La donazione modale è, ai sensi dell’art. 793 c.c., la donazione gravata da un onere, che si concretizza in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, e come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che il donatore è tenuto alla prestazione dedotta in contratto. Il modus è il tipico strumento mediante il quale il donante può realizzare un proprio interesse anche a carattere patrimoniale. Con la donazione modale, infatti, il donante subordina la liberalità all’adempimento, da parte del beneficiario della stessa, di un’obbligazione.
                      Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre al donante, chiunque vi abbia interesse, mentre per l’azione di risoluzione per inadempimento sono legittimati solo il donante ed i suoi eredi. A tal proposito occorre precisare che detta azione può essere esercitata solo se prevista espressamente nell’atto di donazione e non anche, come nel diverso caso della disposizione testamentaria, per il fatto che l’adempimento del modus sia stato motivo determinante dell’attribuzione patrimoniale
                      .

                      Non è mia, ma dell'avvocato Massimo Lazzari (dando a Cesare quel che è di Cesare..)

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