per tolomeo ... e nn solo
non sono riuscita ad allegarlo
Regime contribuenti minimi 2012
]Il nuovo anno è iniziato e con lui le prime modifiche per quanto riguarda il regime dei minimi. Con la Manovra Finanziaria del 2011 cambia infatti l'articolo 27, dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011. Dal 1 gennaio 2012 si è modificato il regime dei minimi che veniva applicato a circa 600 mila contribuenti.
Con questa modifica, applicando sul redditoun’imposta sostitutiva di IRPEF del 5% e nondel 20%, si ridurrà notevolmente il numero dei lavoratori autonomi che potranno usufruire di questo vantaggio a scapito di coloro che non rientrano nelle condizioni richieste e che dovranno utilizzare un nuovo regime intermedio.
Il nuovo regime fiscale vuole appoggiare l'imprenditoria giovanile, per favorire nuove imprese e chi ha perso il lavoro. Il regime dei minimi sarà applicabile per 5 anni calcolati a partire dall'inizio dell'attività. Non c'è limite di età. Questo periodo di aliquota al 5% può inoltre superare i cinque anni per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni d'età del contribuente.
Se per esempio un imprenditore ha iniziato la sua nuova attività nel 2010, all'età di 25 anni, potrà avvalersi del nuovo regime fiscale fino al compimento dei 35 anni. Chi decide di uscire per scelta da questo regime fiscale non potrà più rientrarvi.
Se invece un neo-imprenditore ha, ad esempio, 40 anni (o comunque più di 35) potrà sempre usufruire del regime dei minimi per un totale di 5 anni.
Ma quali solo le caratteristiche che deve avere il contraente per poter usufruire del nuovo regime?
A partire dal 1 gennaio 2012 il nuovo regime si applica alle persone fisiche che:
· intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione o hanno intrapreso questa attività successivamente al 31 dicembre 2007
· abbiano ricavi inferiori a 30.000 euro all'anno
· non abbiano dipendenti, collaboratori o lavoratori a progetto
Questo beneficio è riconosciuto se:
· il contribuente non ha esercitato, negli ultimi tre anni, l’inizio dell’attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
· l'attività da esercitare non sia la prosecuzione di un' altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo. Si esclude il caso in cui l'attività sia stata svolta nel periodo di pratica obbligatoria per esercitare determinate professioni
· Se si prosegue un'attività d'impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, allora l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a 30.000 euro.
Secondo il comma 3 del'art 27 della manovra, chi non può beneficiare del nuovo regime perchè fuoriesce dai minimi, può comunque utilizzare un regime contabile semplificato.
Questo comporta l'esonero dagli obblighi di registrazione delle scritture contabili, dalla tenuta del registri dei beni ammortizzabili, dal pagamento dell'Irap e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. I soggetti sono anche esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive. Rimarrano invece il pagamento delle addizionali Irpef locali, i versamenti e le liquidazioni annuali dell'IVA e gli studi di settore.
Secondo la Manovra vengono anche abrogati il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, relativi, l'uno alla decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008, l'altro al calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi.
Per un quadro personalizzato consigliamo di rivolgersi ad un commercialista.
Testo originale e completo dell'art. 27 dl n. 98/2011:
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.
Originariamente inviato da tolomeo sotere
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Regime contribuenti minimi 2012
]Il nuovo anno è iniziato e con lui le prime modifiche per quanto riguarda il regime dei minimi. Con la Manovra Finanziaria del 2011 cambia infatti l'articolo 27, dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011. Dal 1 gennaio 2012 si è modificato il regime dei minimi che veniva applicato a circa 600 mila contribuenti.
Con questa modifica, applicando sul redditoun’imposta sostitutiva di IRPEF del 5% e nondel 20%, si ridurrà notevolmente il numero dei lavoratori autonomi che potranno usufruire di questo vantaggio a scapito di coloro che non rientrano nelle condizioni richieste e che dovranno utilizzare un nuovo regime intermedio.
Il nuovo regime fiscale vuole appoggiare l'imprenditoria giovanile, per favorire nuove imprese e chi ha perso il lavoro. Il regime dei minimi sarà applicabile per 5 anni calcolati a partire dall'inizio dell'attività. Non c'è limite di età. Questo periodo di aliquota al 5% può inoltre superare i cinque anni per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni d'età del contribuente.
Se per esempio un imprenditore ha iniziato la sua nuova attività nel 2010, all'età di 25 anni, potrà avvalersi del nuovo regime fiscale fino al compimento dei 35 anni. Chi decide di uscire per scelta da questo regime fiscale non potrà più rientrarvi.
Se invece un neo-imprenditore ha, ad esempio, 40 anni (o comunque più di 35) potrà sempre usufruire del regime dei minimi per un totale di 5 anni.
Ma quali solo le caratteristiche che deve avere il contraente per poter usufruire del nuovo regime?
A partire dal 1 gennaio 2012 il nuovo regime si applica alle persone fisiche che:
· intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione o hanno intrapreso questa attività successivamente al 31 dicembre 2007
· abbiano ricavi inferiori a 30.000 euro all'anno
· non abbiano dipendenti, collaboratori o lavoratori a progetto
Questo beneficio è riconosciuto se:
· il contribuente non ha esercitato, negli ultimi tre anni, l’inizio dell’attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
· l'attività da esercitare non sia la prosecuzione di un' altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo. Si esclude il caso in cui l'attività sia stata svolta nel periodo di pratica obbligatoria per esercitare determinate professioni
· Se si prosegue un'attività d'impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, allora l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a 30.000 euro.
Secondo il comma 3 del'art 27 della manovra, chi non può beneficiare del nuovo regime perchè fuoriesce dai minimi, può comunque utilizzare un regime contabile semplificato.
Questo comporta l'esonero dagli obblighi di registrazione delle scritture contabili, dalla tenuta del registri dei beni ammortizzabili, dal pagamento dell'Irap e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. I soggetti sono anche esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive. Rimarrano invece il pagamento delle addizionali Irpef locali, i versamenti e le liquidazioni annuali dell'IVA e gli studi di settore.
Secondo la Manovra vengono anche abrogati il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, relativi, l'uno alla decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008, l'altro al calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi.
Per un quadro personalizzato consigliamo di rivolgersi ad un commercialista.
Testo originale e completo dell'art. 27 dl n. 98/2011:
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.
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