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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    aoooooooooooooooooooooooo

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      c'è nessuno??? toc toc

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        un mese e mezzo forse..non credo ke ci andremo a ferragosto cmq.....se volessero slittarlo di più..inizi settembre.....sciauuuu!!

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          Originariamente inviato da colbert85 Visualizza il messaggio
          Secondo voi, quanto tempo passerà tra la prima prova e la seconda????
          almeno un mesetto????
          il 27 giugno fanno le convocazioni

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            movida - bis

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              ciao, ma per quanto riguarda economia aziendale su che testo state studiando..

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                Originariamente inviato da Marcelloimperato Visualizza il messaggio
                Ok. quindi quello che dice il sito dell'AE è sbagliato?
                Leggi questa pagina dove c'è scritto: "L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento...."
                Agenzia delle Entrate - Documentazione - Accertamento con adesione
                ciao, secondo me dobbiamo considerare l'annuario 2012
                perche' conferma quanto scritto nell'art. 2 comma 5 del D.Lgs 218/1997.
                Penso che la pagina dell'AE non sia aggiornata.....puo' essere?
                Chi ritiene il contrario magari potrebbe gentilmente postare il riferimento
                normativo in modo da ....studiarlo!

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                  Originariamente inviato da albalie Visualizza il messaggio
                  ciao, secondo me dobbiamo considerare l'annuario 2012
                  perche' conferma quanto scritto nell'art. 2 comma 5 del D.Lgs 218/1997.
                  Penso che la pagina dell'AE non sia aggiornata.....puo' essere?
                  Chi ritiene il contrario magari potrebbe gentilmente postare il riferimento
                  normativo in modo da ....studiarlo!
                  Mi sa che hai ragione tu...forse l'annuario è più attendibile...certo però che se non ci si può fidare neanche del sito dell'AE siamo proprio messi male

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                    buongiorno forumini, buona domenica delle palme!!!
                    stavo seguendo la discussione dell'accertamento con adesione, e mi stavo ponendo il problema anch'io e cioè come è possibile che sito e annuario dicano due cose diverse. Quindi mi chiedo se le sanzioni penali vengano ridotte fino alla metà o a 1/3. Qualcuno ci illumini.

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                      Forse la questione si risolve considerando che sul sito AE viene considerato
                      sia l'art. 13 e l'art.14 del D.Lgs n 74 del 2000 e nell'annuario solo l'art.13.

                      Li riporto entrambi, li ho appena scaricati dal sito AE.

                      Art. 13 D.Lgs 74/2000 circostanza attenuante pagamento del debito tributario

                      Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

                      Art. 14 D.Lgs 74/2000 circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario
                      1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o
                      per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto
                      puo' chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di
                      apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo
                      di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla
                      norma violata.
                      2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere comunque
                      inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del
                      codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
                      3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma,
                      fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
                      4. Se il pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita fino alla
                      meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si
                      osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
                      5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e' restituita.

                      Se qualcuno avesse il tempo e la generosita' di correggere lo ringrazio in
                      anticipo.
                      ciao

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                      Sto operando...
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