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    riporto quanto trovato su internet:

    Il Decreto Legge “Anticrisi” ha introdotto la deducibilità parziale dell’IRAP –
    precedentemente indeducibile - ai fini delle imposte IRPEF ed IRES. Per effetto di
    questa nuova disposizione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 sarà possibile
    dedurre il 10% dell’IRAP versata ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

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      Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
      buonasera ragazzi,
      sentite qua:
      il maggioli riporta che "il periodo d'imposta per i soggetti ires corrisponde all'esercizio sociale, qualora questo abbia una durata superiore ai due anni il periodo d'imposta termina cmq allo scadere del 2° anno"
      l'art. 76 tuir dice invece che se supera i due anni il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.
      qualcuno così bravo da chiarirmi questa cosa?
      grazie!
      si infatti lascia perplessi, vediamo se riesco a chiarire l'esercizio ultrannuale è consentito quando la data di costituzione della società precede di qualche mese la chiusura dell'esercizio, in questo caso il primo esercizio non si conclude alla prima scadenza 31/12xx ma al 31/12/xx+1, determinando un esercizio un pò più lungo di 12 mesi.
      es. società costituita ad ottobre 2011 il primo esercizio anzichè chiudersi al 31/12/2011, quindi con 2 soli mesi di attività, si chiude al 31/12/2012, fiscalmente questa possibilità è consentita con il limite dei 2 anni. spero di essere stato chiaro

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        [QUOTE=paolpaol;625598]si infatti lascia perplessi, vediamo se riesco a chiarire l'esercizio ultrannuale è consentito quando la data di costituzione della società precede di qualche mese la chiusura dell'esercizio, in questo caso il primo esercizio non si conclude alla prima scadenza 31/12xx ma al 31/12/xx+1, determinando un esercizio un pò più lungo di 12 mesi.
        es. società costituita ad ottobre 2011 il primo esercizio anzichè chiudersi al 31/12/2011, quindi con 2 soli mesi di attività, si chiude al 31/12/2012, fiscalmente questa possibilità è consentita con il limite dei 2 anni. spero di essere stato chiaro


        sì sì mi sa che ho capito (mi sa )
        grazie!

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          Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
          riporto quanto trovato su internet:

          Il Decreto Legge “Anticrisi” ha introdotto la deducibilità parziale dell’IRAP –
          precedentemente indeducibile - ai fini delle imposte IRPEF ed IRES. Per effetto di
          questa nuova disposizione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 sarà possibile
          dedurre il 10% dell’IRAP versata ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
          Quindi le cose sn cambiate di quando èquesta norma?
          a queso punto al rsp. è la 3!

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            Originariamente inviato da shiri@ Visualizza il messaggio
            Quindi le cose sn cambiate di quando èquesta norma?
            a queso punto al rsp. è la 3!
            guarda decreti "anticrisi" ce ne sono stati tanti, nel 2009 e nel 2011.
            infatti non vedi che siamo usciti brillantemente dalla crisi?
            a parte gli scherzi non so questo brano a quale si riferisca...

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              Originariamente inviato da shiri@ Visualizza il messaggio
              Quindi le cose sn cambiate di quando èquesta norma?
              a queso punto al rsp. è la 3!
              ma perchè dalla deduzione dovrebbero escludersi i soggetti ires, mi risulta che anche questi pagano l'irap (semmai dovrebbe ammettersi il caso inverso, che siano i soggetti irpef a non goderne della deduzione, (questa è una ipotesi))???

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                Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggio
                ma perchè dalla deduzione dovrebbero escludersi i soggetti ires, mi risulta che anche questi pagano l'irap (semmai dovrebbe ammettersi il caso inverso, che siano i soggetti irpef a non goderne della deduzione, (questa è una ipotesi))???
                scusate ma chi ha fatto la domanda ci potrebbe dire la risposta?

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                  Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggio
                  L’IRAP
                  1. Non è deducibile dall’imposta sul reddito;
                  2. E’ ammessa in deduzione dall’IRPEF e dall’IRES;
                  3. E’ ammessa in deduzione dall’IRPEF (ma non dall’IRES) per una quota del 10%
                  la n. 1 non è esatta perchè l'irap è deducibile dal 2009;
                  la n. 3 (pur essendo giusta la percentuale di deduzione) non è esatta perchè l'irap è deducibile anche dall'ires.

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                    Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggio
                    la n. 1 non è esatta perchè l'irap è deducibile dal 2009;
                    la n. 3 (pur essendo giusta la percentuale di deduzione) non è esatta perchè l'irap è deducibile anche dall'ires.
                    ahahah quindi è la seconda?domanda a trabocchetto, e dire che ci avevo pensato che la meno falsa era la seconda!

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                      decreto semplificazioni....

                      finalmente....uno stop al video giochi per commercialisti
                      ....Studi di settore
                      . Ma le novità non mancheranno neanche per gli Studi di settore. Il Governo ha messo in cantiere misure più severe per colpire i contribuenti non corretti rispetto agli adempimenti previsti in materia. In pratica, l’intervento dovrebbe riguardare l'art. 39 del D.P.R. 600/1973 nel quale si sta valutando di inserire esplicite fattispecie di accertamento induttivo a carico di coloro i quali alterano in maniera significativa i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi. Potrebbe, così, essere possibile disattendere le risultanze contabili e procedere ad accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o che hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilità degli studi non sussistenti. Verrebbero, inoltre, ad esser interessati dalla novità i contribuenti infedeli nella compilazione dei modelli dati, laddove essa ingeneri una differenza superiore al 15% o a euro 50 mila, tra i ricavi e compensi stimati da Gerico sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Escluse ripercussioni negative in caso di meri errori di compilazione che non alterino o alterino in maniera irrisoria i responsi di Gerico.

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