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    Originariamente inviato da IO82 Visualizza il messaggio
    l'ici non c'è più.. giusto? ora c'è l'imu.. chi sa novità in merito?
    Cerco di sintetizzare i tratti salienti dell’imu. se riscontrate un errore vi prego di indicarlo:

    L'istituzione dell'imu entra in vigore, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 quando verrà sostituita dal’imposta municipale propria.
    Le caratteristiche dovrebbero essere le seguenti:
    L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
    L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
    L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
    I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
    Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (( Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400 )). I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
    La base imponibile dell'imposta municipale e' costituita dal valore dell'immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento opportuni indicatori.

    Per quanto concerne le esenzioni ho trovato nulla in merito (es. per intenderci così come erano previste delle agevolazione nell'applicazione dell'ici per chi dava la propria abitazione in uso a parenti prossimi)


    Ultima modifica di melaniadil; 07-01-2012, 17:04.

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      Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
      NESSUNA DELLE TRE, è da
      da
      258 euro a 2.065 euro


      CI DAI LE RISPOSTE CORRETTE COLLEGATE ALLE DOMANDE???????????????????????




      Per comprendere la portata del deterrente (a fornire
      dati falsi o scorretti) costituito dall’inasprimento delle
      sanzioni, basti pensare che prima dell’intervento normativo
      in commento, l’errata o la mancata risposta
      alle richieste del Fisco erano punite con la sanzione
      amministrativa da e 206 ad e 1.032 (art. 11, co. 1,
      D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 [CFF ➋ 9459]).
      Ora, invece, quanto trasmesso o comunicato diviene
      assimilabile ad un’autocertificazione, con pene chepossono arrivare alla reclusione fino a 3 anni.

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        Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
        Non esiste + questo regime, è stato sostituito da quello per "l'imprenditoria giovanile". Ne abbiamo parlato ampiamente ieri e l'altro ieri, guarda p.1225 e precedenti. Si differenzia dal vecchio x l'aliquota del 5% come imposta sostitutiva (nel vecchio era il 10%).
        N.b. il vecchio regime delle nuove iniziative produttive, nato con la legge 288/2000, è anche noto come "forfettino", il vecchio regime dei minimi (introdotto nel 2008) è anche noto come "forfettone". Entrambi non sono + in vigore dal 1/01/2012
        Il forfettino (o "regime per le nuove iniziative") è in vigore dal 2001. Il forfettone (o "regime dei contibuenti minimi") invece è partito nel 2008.

        I punti salienti del forfettino:
        1) non paghi la ritenuta d'acconto.
        2) paghi l'imposta sostitutiva del 10%
        3) paghi l'IRAP
        4) paghi l'IVA
        5) non puoi superare 30 mila euro di ricavi all'anno (se vuoi rimanere nel regime)
        6) Durata del regime: 3 anni
        7) Si applicano gli studi del settore

        Con il forfettone
        1) continui a pagare la R.A.
        2) paghi l'imposta sostitutiva del 20%
        3) non paghi l'IVA
        4) non puoi superare 30 mila euro di ricavi all'anno (se vuoi rimanere nel regime)
        5) Durata del regime: non ha vincolo di durata.
        6) Non si applicano gli studi del settore

        Il vantaggio più importante del forfettino è sicuramente un'imposta più bassa (il 10% contro il 20% del forfettone). Inoltre con il forfettone (considerando che paghi la R.A) rimani sempre a credito.
        Secondo me l'unico svantaggio del forfettino costituiscono gli studi del settore.
        Inoltre il forfettino ha la contabilità un po' più impegnativa (versamento dell'IVA e dell'IRAP).

        QUESTI SONO I VECCHI REGIMI.



        Ho sbagliato il nome del nuovo regime perke è molto simile ma la domanda è riferita al regime in essere per gli imprenditori giovani

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          Definizione di fatturato per imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.),:
          1) la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;
          2) il volume d’affari
          3) entrambe corrette

          Scusate, mi sono ricollegata solo adesso, la risposta giusta è la 3.

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            Si parla tanto di spirito di condivisione... juansebastian hai postato una miriade di domande e nemmeno una risposta, nonostante ti abbia chiesto più volte di creare un unico file, grazie lo stesso!

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              Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
              Si parla tanto di spirito di condivisione... juansebastian hai postato una miriade di domande e nemmeno una risposta, nonostante ti abbia chiesto più volte di creare un unico file, grazie lo stesso!


              Allora in un post precedente ti ho dato la sequenza delle risposte , in un'altro ti ho dato addirittura i riferimenti dove cercare la risposta,per quanto riguarda il file ti stanchi le ditine a fartelo da solo visto che ti ho dato le domande e le risposte?

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                Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                il debitore può vendere il bene ipotecato o pignorato ?

                1)no mai
                2)si ma solo con il consenso dell'agente della riscossione
                3)Si basta che sia in buona fede


                2------------------------

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                  Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                  Tizio ha un immobile nello Stato estero acquistato per e 200.000.
                  L’immobile è stato disposto in un trust italiano i primi giorni del luglio 2011.
                  L'imposta da versare è

                  a)1520 euro
                  b)760 euro
                  c)non è tassabile

                  b-----------------

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                    Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                    I controlli amministrativi sotto forma di accesso

                    a)non possono mai durare piu di 15 gg
                    b)Non possono essere ripetuti per periodi di tempo inferiori al semestre
                    c)Per i lavoratori autonomi devono avere cadenza massima trimestrale


                    c-----------------

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                      Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                      GLi enti non commerciali

                      a)sono obbligati alla stesura del rendiconto annuale economico e finanziario
                      b)Non sono obbligati
                      c)DIpende dalla qualificazione giuridica dell'attività esercitata dall'ente


                      a---------------

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